§ 1.6.1314 - Regolamento 15 febbraio 2006, n. 258.
Regolamento (CE) n. 258/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/02/2006
Numero:258


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1314 - Regolamento 15 febbraio 2006, n. 258.

Regolamento (CE) n. 258/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

(G.U.U.E. 16 febbraio 2006, n. L 46).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

      (2) Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 932 272 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

      (3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 150 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

      (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1065/2005.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     La gara verte su un quantitativo massimo di 1 082 272 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) gli Stati Uniti e la Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.