§ 1.6.1249 - Regolamento 15 novembre 2005, n. 1861.
Regolamento (CE) n. 1861/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1064/2005 in ordine al quantitativo oggetto della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/11/2005
Numero:1861


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1249 - Regolamento 15 novembre 2005, n. 1861.

Regolamento (CE) n. 1861/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1064/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento lituano

(G.U.U.E. 16 novembre 2005, n. L 299).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Con il regolamento (CE) n. 1064/2005 della Commissione è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 150 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo di intervento lituano.

      (2) In Lituania, a causa di condizioni climatiche avverse al momento della raccolta 2005, il quantitativo di frumento tenero panificabile risulta insufficiente per soddisfare la domanda interna. La Lituania ha pertanto comunicato alla Commissione che il proprio organismo di intervento, al fine di favorire una rivendita sul mercato interno, intende ridurre il quantitativo posto in gara per l’esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno modificare il quantitativo massimo oggetto della gara permanente aperta con il regolamento (CE) n. 1064/2005.

      (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1064/2005.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1064/2005 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     La gara verte su un quantitativo massimo di 120 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusa l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania , la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.