§ 1.6.1222 - Regolamento 30 settembre 2005, n. 1606.
Regolamento (CE) n. 1606/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/09/2005
Numero:1606


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1222 - Regolamento 30 settembre 2005, n. 1606.

Regolamento (CE) n. 1606/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

(G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 256).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 114 757 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco.

      (2) La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 33 192 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.

      (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2005 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2.

     La gara verte su un quantitativo massimo di 147 949 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.