§ 1.6.1024 – Regolamento 22 aprile 2005, n. 626. [1]
			Regolamento (CE) n. 626/2005 della Commissione che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri.
			(G.U.U.E. 23 aprile 2005, n. L 104).
			 
			     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
			     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
			     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
			     visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte, in particolare l'articolo 2,
			     considerando quanto segue:
			     (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.
			     (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 592/2005 della Commissione. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Slovacchia e dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 592/2005,
			 
			     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
			 
			     Art. 1.
			     Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovenia, Finlandia e nel Regno Unito.
			 
			          Art. 2.
			     Il regolamento (CE) n. 592/2005 è abrogato.
			 
			          Art. 3.
			     Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2005.