§ 1.6.1007 – Regolamento 15 aprile 2005, n. 592. [1]
Regolamento (CE) n. 592/2005 della Commissione che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri.
(G.U.U.E. 16 aprile 2005, n. L 98).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte, in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.
(2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 544/2005 della Commissione. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 544/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovacchia, Slovenia e Finlandia.
Art. 2.
Il regolamento (CE) n. 544/2005 è abrogato.
Art. 3.
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.