§ 1.5.t39 - Regolamento 2 luglio 2010, n. 605.
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/07/2010
Numero:605


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I
Art. 3.  Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I
Art. 4.  Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I
Art. 5.  Certificati
Art. 6.  Condizioni di transito e magazzinaggio
Art. 7.  Deroghe in materia di transito e magazzinaggio
Art. 8.  Trattamenti specifici
Art. 9.  Abrogazione
Art. 10.  Disposizioni transitorie
Art. 11.  Entrata in vigore e applicabilità


§ 1.5.t39 - Regolamento 2 luglio 2010, n. 605.

Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

(G.U.U.E. 10 luglio 2010, n. L 175)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 4 e l'articolo 9, paragrafo 4,

 

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari [2], in particolare l'articolo 12,

 

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [3], in particolare l'articolo 9,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [4], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 16,

 

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [5], in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte [6] prevede l'istituzione di un elenco di paesi terzi o parti dei medesimi dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione di latte o prodotti a base di latte accompagnati da un certificato sanitario e conformi a taluni requisiti e garanzie, incluse le prescrizioni sul trattamento termico.

 

(2) Di conseguenza è stata adottata la decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo [7].

 

(3) Dall'adozione della suddetta decisione sono state introdotte diverse prescrizioni sulle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che costituiscono un nuovo quadro normativo di cui è opportuno tenere conto in questo regolamento. Inoltre la direttiva 92/46/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano [8].

 

(4) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2008, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [9] definisce i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale, in particolare la sicurezza alimentare e dei mangimi, a livello dell'Unione europea e nazionale.

 

(5) La direttiva 2002/99/CE definisce le norme che disciplinano l'introduzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi. Secondo la direttiva tali prodotti possono essere introdotti nell'Unione europea soltanto se soddisfano le condizioni applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli stessi prodotti nell'Unione europea oppure se offrono garanzie equivalenti in materia di polizia sanitaria.

 

(6) Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, anche al livello di produzione primaria.

 

(7) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo il regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni pertinenti del suo allegato III.

 

(8) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

 

(9) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari [10] stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Secondo il regolamento (CE) n. 2073/2005 e gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari soddisfino i criteri microbiologici fissati dal regolamento.

 

(10) Secondo la direttiva 92/46/CEE del Consiglio il latte crudo e i prodotti a base di latte possono essere ottenuti solo da vacche, pecore, capre o bufale. Tuttavia le definizioni di latte crudo e di prodotti a base di latte di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 estende le norme in materia di igiene del latte a tutte le specie di mammiferi e definisce il latte crudo come il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente. Inoltre definisce i prodotti a base di latte come i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.

 

(11) In previsione dell'applicazione dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e degli atti di attuazione di tali regolamenti occorre modificare e aggiornare le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria dell'Unione europea per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

 

(12) Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione il presente regolamento deve tenere conto anche delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [11], dalle sue norme di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale [12] e dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE [13].

 

(13) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale [14] stabilisce le norme di rilascio dei certificati richiesti dalla normativa veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno garantire che condizioni di certificazione almeno equivalenti a quelle stabilite nella direttiva siano applicate dalle autorità competenti dei paesi terzi di esportazione.

 

(14) Inoltre la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [15] prevede un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie che è stato sviluppato nell'Unione europea. Il formato di tutti i modelli di certificati sanitari deve essere modificato per tenere conto della compatibilità con la possibile certificazione elettronica nell'ambito del Sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui alla direttiva 90/425/CEE. Di conseguenza le disposizioni del presente regolamento devono tenere conto di TRACES.

 

(15) La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [16], stabilisce norme relative ai controlli veterinari sui prodotti di origine animale introdotti nell'Unione europea dai paesi terzi ai fini dell'importazione o del transito nell'Unione europea, compresi alcuni requisiti di certificazione. Tali norme sono applicabili alle merci disciplinate dal presente regolamento.

 

(16) È opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l'Unione europea di partite da e per la Russia, data la situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

 

(17) Per motivi di chiarezza della legislazione dell'Unione europea occorre abrogare la decisione 2004/438/CE della Commissione e sostituirla con il presente regolamento.

 

(18) Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2004/438/CE.

 

(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

 

a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte;

 

b) l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di tali partite.

 

     Art. 2. Importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I.

 

     Art. 3. Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna B dell'allegato I, che non sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a pastorizzazione con un unico trattamento termico:

 

a) con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

 

b) se del caso, sufficiente a garantire una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

 

     Art. 4. Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

 

a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre;

 

b) un trattamento a "ultra-alta temperatura" (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;

 

c) (i) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure

 

(ii) un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

 

d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure

 

e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

 

(i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure

 

(ii) ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione.

 

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

 

a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre; oppure

 

b) un trattamento a "ultra-alta temperatura" (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.

 

     Art. 5. Certificati

Le partite autorizzate per l'importazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.

 

Tuttavia le prescrizioni di cui al presente articolo non precludono l'impiego della certificazione elettronica o di altri sistemi approvati e armonizzati a livello dell'Unione europea.

 

     Art. 6. Condizioni di transito e magazzinaggio

L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione europea, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

 

a) le partite provengono da un paese terzo o da parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo o di prodotti a base di latte e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;

 

b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo o del relativo prodotto a base di latte, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario di cui alla parte 2 dell'allegato II;

 

c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 3 dell'allegato II per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato;

 

d) l'idoneità delle partite al transito o al magazzinaggio, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 [17] della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

 

     Art. 7. Deroghe in materia di transito e magazzinaggio

1. In deroga all'articolo 6, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia nell'Unione europea tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE [18] della Commissione, è autorizzato a condizione che:

 

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillino la partita con un sigillo numerato in serie;

 

b) ogni pagina dei documenti di accompagnamento della partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE rechi il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea;

 

c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

 

d) l'ammissione al transito della partita sia certificata dal documento veterinario comune di ingresso rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

 

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio dell'Unione europea.

 

3. L'autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione europea corrispondano a quelli in ingresso nell'Unione europea.

 

     Art. 8. Trattamenti specifici

Le partite di prodotti a base di latte autorizzate ad entrare nell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell'Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4.

 

     Art. 9. Abrogazione

La decisione n. 2004/438/CE è abrogata.

 

I riferimenti alla decisione 2004/438/CE si intendono come riferimenti al presente regolamento.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 30 novembre 2010 le partite di latte crudo e di prodotti a base di latte come definiti nella decisione 2004/438/CE per cui sono stati rilasciati gli appropriati certificati sanitari a norma della decisione 2004/438/CE possono continuare ad essere introdotte nell'Unione europea.

 

     Art. 11. Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

 

[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

 

[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

 

[5] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 206.

 

[6] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

 

[7] GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

 

[8] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

 

[9] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

 

[10] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

 

[11] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

 

[12] GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

 

[13] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

 

[14] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

 

[15] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

 

[16] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

 

[17] GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

 

[18] GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali merci

 

"+" : il paese terzo è autorizzato

 

"0" : il paese terzo non è autorizzato

 

Codice ISO del paese terzo | Paese terzo | Colonna A | Colonna B | Colonna C |

 

AD | Andorra | + | + | + |

 

AL | Albania | 0 | 0 | + |

 

AN | Antille olandesi | 0 | 0 | + |

 

AR | Argentina | 0 | 0 | + |

 

AU | Australia | + | + | + |

 

BR | Brasile | 0 | 0 | + |

 

BW | Botswana | 0 | 0 | + |

 

BY | Bielorussia | 0 | 0 | + |

 

BZ | Belize | 0 | 0 | + |

 

BA | Bosnia-Erzegovina | 0 | 0 | + |

 

CA | Canada | + | + | + |

 

CH | Svizzera [1] | + | + | + |

 

CL | Cile | 0 | + | + |

 

CN | Cina | 0 | 0 | + |

 

CO | Colombia | 0 | 0 | + |

 

CR | Costa Rica | 0 | 0 | + |

 

CU | Cuba | 0 | 0 | + |

 

DZ | Algeria | 0 | 0 | + |

 

ET | Etiopia | 0 | 0 | + |

 

GL | Groenlandia | 0 | + | + |

 

GT | Guatemala | 0 | 0 | + |

 

HK | Hong Kong | 0 | 0 | + |

 

HN | Honduras | 0 | 0 | + |

 

HR | Croazia | 0 | + | + |

 

IL | Israele | 0 | 0 | + |

 

IN | India | 0 | 0 | + |

 

IS | Islanda | + | + | + |

 

KE | Kenya | 0 | 0 | + |

 

MA | Marocco | 0 | 0 | + |

 

MG | Madagascar | 0 | 0 | + |

 

MK [2] | Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 0 | + | + |

 

MR | Mauritania | 0 | 0 | + |

 

MU | Maurizio | 0 | 0 | + |

 

MX | Messico | 0 | 0 | + |

 

NA | Namibia | 0 | 0 | + |

 

NI | Nicaragua | 0 | 0 | + |

 

NZ | Nuova Zelanda | + | + | + |

 

PA | Panama | 0 | 0 | + |

 

PY | Paraguay | 0 | 0 | + |

 

RS [3] | Serbia | 0 | + | + |

 

RU | Russia | 0 | 0 | + |

 

SG | Singapore | 0 | 0 | + |

 

SV | El Salvador | 0 | 0 | + |

 

SZ | Swaziland | 0 | 0 | + |

 

TH | Thailandia | 0 | 0 | + |

 

TN | Tunisia | 0 | 0 | + |

 

TR | Turchia | 0 | 0 | + |

 

UA | Ucraina | 0 | 0 | + |

 

US | Stati Uniti | + | + | + |

 

UY | Uruguay | 0 | 0 | + |

 

ZA | Sudafrica | 0 | 0 | + |

 

ZW | Zimbabwe | 0 | 0 | + |

 

[*] Certificati conformi all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

 

[**] Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

 

[***] Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

 

 

ALLEGATO II

 

Modelli di certificati sanitari

(Omissis)

 

 

[1] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.