Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/07/2010 |
Numero: | 605 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I |
Art. 3. Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I |
Art. 4. Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I |
Art. 5. Certificati |
Art. 6. Condizioni di transito e magazzinaggio |
Art. 7. Deroghe in materia di transito e magazzinaggio |
Art. 8. Trattamenti specifici |
Art. 9. Abrogazione |
Art. 10. Disposizioni transitorie |
Art. 11. Entrata in vigore e applicabilità |
§ 1.5.t39 - Regolamento 2 luglio 2010, n. 605.
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano
(G.U.U.E. 10 luglio 2010, n. L 175)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la
visto il
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Di conseguenza è stata adottata la
(3) Dall'adozione della suddetta decisione sono state introdotte diverse prescrizioni sulle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che costituiscono un nuovo quadro normativo di cui è opportuno tenere conto in questo regolamento. Inoltre la direttiva 92/46/CEE è stata abrogata dalla
(4) Il
(5) La
(6) Il
(7) Il
(8) Il
(9) Il
(10) Secondo la direttiva 92/46/CEE del Consiglio il latte crudo e i prodotti a base di latte possono essere ottenuti solo da vacche, pecore, capre o bufale. Tuttavia le definizioni di latte crudo e di prodotti a base di latte di cui all'allegato I del
(11) In previsione dell'applicazione dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e degli atti di attuazione di tali regolamenti occorre modificare e aggiornare le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria dell'Unione europea per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.
(12) Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione il presente regolamento deve tenere conto anche delle norme stabilite dal
(13) La
(14) Inoltre la
(15) La
(16) È opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l'Unione europea di partite da e per la Russia, data la situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo la Lettonia, la Lituania e la Polonia.
(17) Per motivi di chiarezza della legislazione dell'Unione europea occorre abrogare la
(18) Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce:
a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte;
b) l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di tali partite.
Art. 2. Importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I.
Art. 3. Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna B dell'allegato I, che non sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a pastorizzazione con un unico trattamento termico:
a) con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;
b) se del caso, sufficiente a garantire una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.
Art. 4. Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I
1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:
a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre;
b) un trattamento a "ultra-alta temperatura" (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;
c) (i) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure
(ii) un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.
d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure
e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:
(i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure
(ii) ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:
a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre; oppure
b) un trattamento a "ultra-alta temperatura" (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.
Art. 5. Certificati
Le partite autorizzate per l'importazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.
Tuttavia le prescrizioni di cui al presente articolo non precludono l'impiego della certificazione elettronica o di altri sistemi approvati e armonizzati a livello dell'Unione europea.
Art. 6. Condizioni di transito e magazzinaggio
L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione europea, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:
a) le partite provengono da un paese terzo o da parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo o di prodotti a base di latte e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo o del relativo prodotto a base di latte, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario di cui alla parte 2 dell'allegato II;
c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 3 dell'allegato II per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato;
d) l'idoneità delle partite al transito o al magazzinaggio, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del
Art. 7. Deroghe in materia di transito e magazzinaggio
1. In deroga all'articolo 6, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia nell'Unione europea tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella
a) presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillino la partita con un sigillo numerato in serie;
b) ogni pagina dei documenti di accompagnamento della partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE rechi il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea;
c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d) l'ammissione al transito della partita sia certificata dal documento veterinario comune di ingresso rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio dell'Unione europea.
3. L'autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione europea corrispondano a quelli in ingresso nell'Unione europea.
Art. 8. Trattamenti specifici
Le partite di prodotti a base di latte autorizzate ad entrare nell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell'Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4.
Art. 9. Abrogazione
La
I riferimenti alla
Art. 10. Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio fino al 30 novembre 2010 le partite di latte crudo e di prodotti a base di latte come definiti nella
Art. 11. Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
[5] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 206.
[6] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.
[7] GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.
[8] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.
[9] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
[10] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
[11] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
[12] GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.
[13] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
[14] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
[15] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[16] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
[17] GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.
[18] GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali merci
"+" : il paese terzo è autorizzato
"0" : il paese terzo non è autorizzato
Codice ISO del paese terzo | Paese terzo | Colonna A | Colonna B | Colonna C |
AD | Andorra | + | + | + |
AL | Albania | 0 | 0 | + |
AN | Antille olandesi | 0 | 0 | + |
AR | Argentina | 0 | 0 | + |
AU | Australia | + | + | + |
BR | Brasile | 0 | 0 | + |
BW | Botswana | 0 | 0 | + |
BY | Bielorussia | 0 | 0 | + |
BZ | Belize | 0 | 0 | + |
BA | Bosnia-Erzegovina | 0 | 0 | + |
CA | Canada | + | + | + |
CH | Svizzera [1] | + | + | + |
CL | Cile | 0 | + | + |
CN | Cina | 0 | 0 | + |
CO | Colombia | 0 | 0 | + |
CR | Costa Rica | 0 | 0 | + |
CU | Cuba | 0 | 0 | + |
DZ | Algeria | 0 | 0 | + |
ET | Etiopia | 0 | 0 | + |
GL | Groenlandia | 0 | + | + |
GT | Guatemala | 0 | 0 | + |
HK | Hong Kong | 0 | 0 | + |
HN | Honduras | 0 | 0 | + |
HR | Croazia | 0 | + | + |
IL | Israele | 0 | 0 | + |
IN | India | 0 | 0 | + |
IS | Islanda | + | + | + |
KE | Kenya | 0 | 0 | + |
MA | Marocco | 0 | 0 | + |
MG | Madagascar | 0 | 0 | + |
MK [2] | Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 0 | + | + |
MR | Mauritania | 0 | 0 | + |
MU | Maurizio | 0 | 0 | + |
MX | Messico | 0 | 0 | + |
NA | Namibia | 0 | 0 | + |
NI | Nicaragua | 0 | 0 | + |
NZ | Nuova Zelanda | + | + | + |
PA | Panama | 0 | 0 | + |
PY | Paraguay | 0 | 0 | + |
RS [3] | Serbia | 0 | + | + |
RU | Russia | 0 | 0 | + |
SG | Singapore | 0 | 0 | + |
SV | El Salvador | 0 | 0 | + |
SZ | Swaziland | 0 | 0 | + |
TH | Thailandia | 0 | 0 | + |
TN | Tunisia | 0 | 0 | + |
TR | Turchia | 0 | 0 | + |
UA | Ucraina | 0 | 0 | + |
US | Stati Uniti | + | + | + |
UY | Uruguay | 0 | 0 | + |
ZA | Sudafrica | 0 | 0 | + |
ZW | Zimbabwe | 0 | 0 | + |
[*] Certificati conformi all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
[**] Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.
[***] Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
ALLEGATO II
Modelli di certificati sanitari
(Omissis)
[1] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.