Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/11/2006 |
Numero: | 1665 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2075/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.5.s12 - Regolamento 6 novembre 2006, n. 1665.
Regolamento (CE) n. 1665/2006 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni
(G.U.U.E. 18 novembre 2006, n. L 320)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 4 del
"3. Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il bollo sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.