§ 1.5.r73 - Regolamento 6 novembre 2006, n. 1663.
Regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/11/2006
Numero:1663


Sommario
Art. 1. Gli allegati I, IV e VI del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.5.r73 - Regolamento 6 novembre 2006, n. 1663.

Regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

(G.U.U.E. 18 novembre 2006, n. L 320)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [2], spetta dell’operatore del settore alimentare asportare le tonsille dopo l’ispezione post mortem.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per la produzione di colostro. Detta produzione deve essere pertanto sottoposta a controlli ufficiali.

 

(3) L’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i principi generali applicabili ai certificati che accompagnano le importazioni di prodotti di origine animale dai paesi terzi. Esso prevede in particolare che i certificati siano redatti almeno nella lingua ufficiale del paese terzo di spedizione e in quella dello Stato membro di entrata. Dati i molti problemi pratici e operativi che questo duplice requisito ha già provocato, appare più opportuno ricondurre tale prescrizione al principio di base secondo cui i certificati devono essere redatti almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata. È tuttavia opportuno mantenere, come opzione integrativa del principio di cui sopra, la disposizione che consente al paese terzo di spedizione di utilizzare la propria lingua ufficiale, dato l’interesse che ciò riveste in alcuni casi. Si deve pertanto modificare in tal senso l’allegato VI.

 

(4) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 854/2004.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Gli allegati I, IV e VI del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

 

[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

 

 

ALLEGATO

 

1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue.

 

a) Alla sezione IV, capo I:

 

i) nella parte A, al punto 1, le parole "asportazione delle amigdale" sono soppresse;

 

ii) nella parte B, al punto 1, le parole "Asportazione delle amigdale" sono soppresse.

 

b) Alla sezione IV, capo III, punto 1, le parole "asportazione delle amigdale" sono soppresse.

 

2. L’allegato IV al regolamento (CE) n. 854/2004 è sostituito dal seguente:

 

"ALLEGATO IV

 

LATTE CRUDO, COLOSTRO, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO

 

CAPO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO

 

1. Gli animali delle aziende di produzione di latte e colostro devono essere sottoposti a controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo e colostro, in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all’impiego di medicinali veterinari.

 

Questi controlli possono essere effettuati in occasione dei controlli veterinari eseguiti in conformità delle norme comunitarie di sanità pubblica, di sanità animale o sul benessere degli animali e possono essere eseguiti da un veterinario autorizzato.

 

2. Se vi è motivo di sospettare che le norme di polizia sanitaria non siano rispettate, si deve procedere a controllare lo stato di salute generale degli animali.

 

3. Le aziende di produzione di latte e colostro devono essere sottoposte a controlli ufficiali per verificare il rispetto delle norme igieniche. Questi controlli ufficiali possono comportare ispezioni e/o il monitoraggio dei controlli svolti dalle organizzazioni professionali. Se viene dimostrato un livello d’igiene inadeguato, l’autorità competente deve verificare che siano adottati adeguati provvedimenti atti a porre rimedio alla situazione.

 

CAPO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO E DEL COLOSTRO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

 

1. Per quanto concerne il latte crudo e il colostro, l’autorità competente deve monitorare i controlli svolti in conformità dell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004.

 

2. Se entro tre mesi dalla prima comunicazione all’autorità competente della mancata conformità ai criteri riguardanti la carica batterica e/o la conta di cellule somatiche l’operatore del settore alimentare non ha posto rimedio alla situazione, la consegna del latte crudo e del colostro da parte di quell’azienda di produzione deve essere sospesa, oppure è subordinata — conformemente a una specifica autorizzazione dell’autorità competente o a sue istruzioni generali — alle prescrizioni di trattamento e uso necessarie a tutelare la salute pubblica. La sospensione oppure queste prescrizioni restano in vigore fino a che l’operatore del settore alimentare non abbia dimostrato che il latte crudo e il colostro soddisfano nuovamente i criteri."

 

3. All’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004, il punto 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il certificato deve essere redatto almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui è effettuata l’ispezione alla frontiera, oppure deve essere accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro può però acconsentire all’uso di una lingua della Comunità diversa dalla propria."