Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/11/2006 |
Numero: | 1663 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati I, IV e VI del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.5.r73 - Regolamento 6 novembre 2006, n. 1663.
Regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(G.U.U.E. 18 novembre 2006, n. L 320)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma del
(2) Il
(3) L’allegato VI del
(4) Occorre quindi modificare il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati I, IV e VI del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal
ALLEGATO
1. L’allegato I del
a) Alla sezione IV, capo I:
i) nella parte A, al punto 1, le parole "asportazione delle amigdale" sono soppresse;
ii) nella parte B, al punto 1, le parole "Asportazione delle amigdale" sono soppresse.
b) Alla sezione IV, capo III, punto 1, le parole "asportazione delle amigdale" sono soppresse.
2. L’allegato IV al
"ALLEGATO IV
LATTE CRUDO, COLOSTRO, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO
CAPO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO
1. Gli animali delle aziende di produzione di latte e colostro devono essere sottoposti a controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo e colostro, in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all’impiego di medicinali veterinari.
Questi controlli possono essere effettuati in occasione dei controlli veterinari eseguiti in conformità delle norme comunitarie di sanità pubblica, di sanità animale o sul benessere degli animali e possono essere eseguiti da un veterinario autorizzato.
2. Se vi è motivo di sospettare che le norme di polizia sanitaria non siano rispettate, si deve procedere a controllare lo stato di salute generale degli animali.
3. Le aziende di produzione di latte e colostro devono essere sottoposte a controlli ufficiali per verificare il rispetto delle norme igieniche. Questi controlli ufficiali possono comportare ispezioni e/o il monitoraggio dei controlli svolti dalle organizzazioni professionali. Se viene dimostrato un livello d’igiene inadeguato, l’autorità competente deve verificare che siano adottati adeguati provvedimenti atti a porre rimedio alla situazione.
CAPO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO E DEL COLOSTRO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
1. Per quanto concerne il latte crudo e il colostro, l’autorità competente deve monitorare i controlli svolti in conformità dell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del
2. Se entro tre mesi dalla prima comunicazione all’autorità competente della mancata conformità ai criteri riguardanti la carica batterica e/o la conta di cellule somatiche l’operatore del settore alimentare non ha posto rimedio alla situazione, la consegna del latte crudo e del colostro da parte di quell’azienda di produzione deve essere sospesa, oppure è subordinata — conformemente a una specifica autorizzazione dell’autorità competente o a sue istruzioni generali — alle prescrizioni di trattamento e uso necessarie a tutelare la salute pubblica. La sospensione oppure queste prescrizioni restano in vigore fino a che l’operatore del settore alimentare non abbia dimostrato che il latte crudo e il colostro soddisfano nuovamente i criteri."
3. All’allegato VI del
"2. Il certificato deve essere redatto almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui è effettuata l’ispezione alla frontiera, oppure deve essere accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro può però acconsentire all’uso di una lingua della Comunità diversa dalla propria."