Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 14/11/2006 |
Numero: | 1678 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.5.r39 - Regolamento 14 novembre 2006, n. 1678.
Regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale
(G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 314)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In base ai pareri espressi dal comitato scientifico direttivo e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), finora la Commissione ha approvato sei procedimenti come modalità alternative per eliminare o usare i sottoprodotti di origine animale mediante l’adozione del
(3) In base ad una nuova richiesta l’EFSA ha espresso il 13 luglio 2006 un parere sulla sicurezza del processo termomeccanico per la produzione di biocarburanti. Nel modificare il
(4) Dopo aver riconsiderato i rischi per la sanità pubblica e degli animali, l'utilizzo dei materiali di categoria 2 che risultano dal processo di produzione di biodiesel dovrebbe essere permesso per taluni usi tecnici o per la trasformazione in biogas.
(5) Il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Approvazione, trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3
1. I seguenti processi sono approvati e possono essere autorizzati dalle autorità competenti per il trattamento e l’utilizzo o l’eliminazione di materiali di categoria 2 o 3:
a) processo di idrolisi alcalina come definito nell’allegato I;
b) processo di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione come definito all’allegato II;
c) processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definito nell'allegato III;
d) processo di produzione di biodiesel come definito nell’allegato IV;
e) processo di gassificazione Brookes come definito nell’allegato V; e
f) processo di combustione in una caldaia di grasso animale come definito nell’allegato VI.
Il processo termomeccanico per la produzione di biocarburante come definito nell’allegato VII è approvato e può essere autorizzato dall’autorità competente per il trattamento e l’eliminazione del letame, del contenuto del tubo digerente e del materiale di categoria 3.
2. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo, se essi garantiscono una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali, per le fasi di:
a) processo di produzione di biodiesel come definito all’allegato IV, punto 1, lettera b, paragrafo i); e
b) processo di combustione di grassi animali in una caldaia, di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i).";
2) nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione "allegati da I a VI" è sostituita da "allegati";
3) l’articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2 viene aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia il materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV deve essere incenerito.";
b) al paragrafo 3 viene aggiunto la seguente lettera d):
"d) nel caso di materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, utilizzato per la produzione di prodotti tecnici.";
c) il paragrafo 5 è soppresso;
4) gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
[1] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal
ALLEGATO
Gli allegati del
1) nell’allegato IV, il punto 3 è soppresso;
2) viene aggiunto il seguente allegato VII:
"ALLEGATO VII
PROCESSO TERMOMECCANICO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE
Per processo termomeccanico per la produzione di biocarburante si intende il trattamento dei sottoprodotti di origine animale alle seguenti condizioni.
1. I sottoprodotti di origine animale sono caricati in un convertitore e in seguito trattati alla temperatura di 80 °C per un periodo di otto ore. Durante tale periodo le dimensioni del materiale sono costantemente ridotte utilizzando apposite attrezzature di abrasione meccanica.
2. In seguito il materiale è trattato alla temperatura di 100 °C per almeno due ore.
3. La misura delle particelle del materiale che ne risulta non deve essere superiore ai 20 millimetri.
4. I sottoprodotti di origine animale sono trattati in modo che i requisiti tempo/temperatura fissati ai paragrafi 1 e 2 siano raggiunti contemporaneamente.
5. Durante il trattamento termico del materiale, l’acqua che deriva dall’evaporazione viene costantemente estratta dalla camera d’aria al di sopra del carburante ed è fatta passare attraverso un condensatore di acciaio inossidabile. L’acqua di condensa è mantenuta ad una temperatura di almeno 70 °C per almeno un’ora prima di essere eliminata nelle acque di scarico.
6. Successivamente al trattamento termico del materiale, il biocarburante contenuto nel convertitore è scaricato e trasferito automaticamente con un trasportatore completamente coperto e collegato verso l’incenerimento o il coincenerimento nello stesso sito.
7. In loco è in funzione un sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo che permette il controllo dei requisiti di cui ai paragradi da 1 a 6.
8. Il processo va effettuato con un sistema discontinuo (a lotti)."