§ 1.5.r39 - Regolamento 14 novembre 2006, n. 1678.
Regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/11/2006
Numero:1678


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.5.r39 - Regolamento 14 novembre 2006, n. 1678.

Regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale

(G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 314)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, lettera i),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una serie di norme sulla modalità da seguire per eliminare e usare sottoprodotti di origine animale. Prevede, inoltre, metodi diversi per l'eliminazione e modalità diverse per l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale che dovranno essere approvati previa consultazione del competente comitato scientifico.

 

(2) In base ai pareri espressi dal comitato scientifico direttivo e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), finora la Commissione ha approvato sei procedimenti come modalità alternative per eliminare o usare i sottoprodotti di origine animale mediante l’adozione del regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi [2].

 

(3) In base ad una nuova richiesta l’EFSA ha espresso il 13 luglio 2006 un parere sulla sicurezza del processo termomeccanico per la produzione di biocarburanti. Nel modificare il regolamento (CE) n. 92/2005, occorre, pertanto, tenere conto delle condizioni alle quali tale processo è considerato un mezzo sicuro di eliminazione del letame, del contenuto del tubo digerente e del materiale di categoria 3.

 

(4) Dopo aver riconsiderato i rischi per la sanità pubblica e degli animali, l'utilizzo dei materiali di categoria 2 che risultano dal processo di produzione di biodiesel dovrebbe essere permesso per taluni usi tecnici o per la trasformazione in biogas.

 

(5) Il regolamento (CE) n. 92/2005 va modificato di conseguenza.

 

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue:

 

1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2

 

Approvazione, trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3

 

1. I seguenti processi sono approvati e possono essere autorizzati dalle autorità competenti per il trattamento e l’utilizzo o l’eliminazione di materiali di categoria 2 o 3:

 

a) processo di idrolisi alcalina come definito nell’allegato I;

 

b) processo di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione come definito all’allegato II;

 

c) processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definito nell'allegato III;

 

d) processo di produzione di biodiesel come definito nell’allegato IV;

 

e) processo di gassificazione Brookes come definito nell’allegato V; e

 

f) processo di combustione in una caldaia di grasso animale come definito nell’allegato VI.

 

Il processo termomeccanico per la produzione di biocarburante come definito nell’allegato VII è approvato e può essere autorizzato dall’autorità competente per il trattamento e l’eliminazione del letame, del contenuto del tubo digerente e del materiale di categoria 3.

 

2. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo, se essi garantiscono una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali, per le fasi di:

 

a) processo di produzione di biodiesel come definito all’allegato IV, punto 1, lettera b, paragrafo i); e

 

b) processo di combustione di grassi animali in una caldaia, di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i).";

 

2) nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione "allegati da I a VI" è sostituita da "allegati";

 

3) l’articolo 4 è modificato come segue:

 

a) al paragrafo 2 viene aggiunto il seguente comma:

 

"Tuttavia il materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV deve essere incenerito.";

 

b) al paragrafo 3 viene aggiunto la seguente lettera d):

 

"d) nel caso di materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, utilizzato per la produzione di prodotti tecnici.";

 

c) il paragrafo 5 è soppresso;

 

4) gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).

 

[2] GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2067/2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12).

 

 

ALLEGATO

 

Gli allegati del regolamento (CE) n. 92/2005 sono modificati come segue:

 

1) nell’allegato IV, il punto 3 è soppresso;

 

2) viene aggiunto il seguente allegato VII:

 

"ALLEGATO VII

 

PROCESSO TERMOMECCANICO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE

 

Per processo termomeccanico per la produzione di biocarburante si intende il trattamento dei sottoprodotti di origine animale alle seguenti condizioni.

 

1. I sottoprodotti di origine animale sono caricati in un convertitore e in seguito trattati alla temperatura di 80 °C per un periodo di otto ore. Durante tale periodo le dimensioni del materiale sono costantemente ridotte utilizzando apposite attrezzature di abrasione meccanica.

 

2. In seguito il materiale è trattato alla temperatura di 100 °C per almeno due ore.

 

3. La misura delle particelle del materiale che ne risulta non deve essere superiore ai 20 millimetri.

 

4. I sottoprodotti di origine animale sono trattati in modo che i requisiti tempo/temperatura fissati ai paragrafi 1 e 2 siano raggiunti contemporaneamente.

 

5. Durante il trattamento termico del materiale, l’acqua che deriva dall’evaporazione viene costantemente estratta dalla camera d’aria al di sopra del carburante ed è fatta passare attraverso un condensatore di acciaio inossidabile. L’acqua di condensa è mantenuta ad una temperatura di almeno 70 °C per almeno un’ora prima di essere eliminata nelle acque di scarico.

 

6. Successivamente al trattamento termico del materiale, il biocarburante contenuto nel convertitore è scaricato e trasferito automaticamente con un trasportatore completamente coperto e collegato verso l’incenerimento o il coincenerimento nello stesso sito.

 

7. In loco è in funzione un sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo che permette il controllo dei requisiti di cui ai paragradi da 1 a 6.

 

8. Il processo va effettuato con un sistema discontinuo (a lotti)."