§ 1.5.N98 - Regolamento 16 dicembre 2005, n. 2067.
Regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/12/2005
Numero:2067


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.N98 - Regolamento 16 dicembre 2005, n. 2067.

Regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 17 dicembre 2005, n. L 331).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), l’articolo 6, paragrafo 2, lettera i), e l’articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa una serie di norme sulle modalità da seguire per eliminare e usare sottoprodotti di origine animale e la possibilità di ricorrere a modi diversi per eliminare e usare i sottoprodotti di origine animale, che dovranno essere approvati previa consultazione del competente comitato scientifico.

     (2) In base ai pareri espressi dal comitato scientifico direttivo e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione ha finora approvato, dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, cinque procedimenti come modalità alternative per eliminare o usare i sottoprodotti di origine animale.

     (3) In base a ulteriori informazioni presentate da richiedenti dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi, l’EFSA ha espresso il 22 aprile 2004 un parere sulla combustione di sego in una caldaia e il 2 giugno 2004 sulla produzione di biodiesel considerandoli modi sicuri per eliminare materiali della categoria 1.

     (4) Secondo tale valutazione dell’EFSA, anche il biodiesel può essere considerato un modo sicuro di eliminare e usare il materiale di categoria 1. Il regolamento (CE) n. 92/2005 va dunque modificato per accogliere tale ulteriore valutazione.

     (5) L’EFSA ritiene inoltre che la combustione di sego in una caldaia possa essere considerata un modo sicuro per eliminare e usare sottoprodotti d’origine animale. In un’altra modifica apportata al regolamento esiste perciò un riflesso delle condizioni alle quali tale processo è considerato sicuro. Il grasso, trattato secondo i parametri del processo, deve poter essere spostato verso altri impianti di combustione per evitare problemi di stoccaggio con materiali di risulta dei medesimi. I prodotti destinati alla combustione e all’alimentazione umana e animale vanno tenuti rigorosamente separati.

     (6) Il progresso tecnologico ha permesso di sviluppare numerosi nuovi parametri di processo per le fasi finali della produzione di biodiesel e per la combustione di sego in una caldaia. Se in precedenza è stato applicato uno dei metodi di lavorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, le autorità competenti di Stati membri dovranno poter approvare tali parametri di processo modificati.

     (7) L’approvazione e l’applicazione di siffatti processi alternativi deve avvenire facendo salve altre norme comunitarie applicabili, come la legislazione ambientale. Si possono perciò sopprimere i requisiti dei sistemi di pulizia del gas nell’idrolisi alcalina e la produzione di biodiesel.

     (8) Per facilitarne l’uso come combustibile alternativo e data la sicurezza del suo processo di produzione, il biodiesel non va marcato in modo permanente.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue.

     1) Nell’articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:

     «1. Il processo d’idrolisi alcalina definito nell’allegato I e il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione definito nell’allegato III, di produzione di biodiesel definito nell’allegato IV e di combustione in una caldaia di grasso animale definito nell’allegato VI, sono approvati e possono essere autorizzati dall’autorità competente per trattare ed eliminare materiali della categoria 1.

     2. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo per la fase del processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, punto 1, lettera b), paragrafo i), e per la fase del processo di combustione di grasso animale in una caldaia di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i), se essi danno una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali.»

     2) L’articolo 2 è sostituito da quanto segue:

     «Articolo 2

     I processi di idrolisi alcalina, di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione, di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione, di produzione di biodiesel, di gassificazione Brookes e di combustione di grasso animale in una caldaia, definiti rispettivamente negli allegati da I a VI sono approvati e possono essere autorizzati dall’autorità competente per trattare e usare o eliminare materiali di categoria 2 o 3. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo per la fase del processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, punto 1, lettera b), paragrafo i), e per la fase del processo di combustione di grasso animale in una caldaia di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i), se essi danno una riduzione equivalente dei rischi per la salute umana e animale.»

     3) Nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione «allegati da I a V» è sostituita da «allegati da I a VI».

     4) L’articolo 4 è modificato come segue:

     a) nel paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue:

     «1. Il materiale di risulta, escluso il biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV, sarà marcato in modo permanente, se tecnicamente possibile, con una sostanza odorante conformemente all’allegato VI, capitolo I, punto 8, del regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

     b) viene aggiunto il seguente paragrafo 5:

     «5. Tuttavia, i sottoprodotti di origine animale derivati dal trattamento di materiali conformemente all’allegato IV possono essere usati ai fini elencati nel presente allegato.»;

     5) Gli allegati I, III e IV sono modificati in conformità all’allegato del presente regolamento e viene aggiunto l’allegato VI.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati al regolamento (CE) n. 92/2005 sono modificati come segue.

     1) Nell’allegato I, viene cancellato il punto 3, lettera b).

     2) Nell’allegato III, il punto 2, lettera b), è sostituito da quanto segue:

     «b) il biogas prodotto durante il processo è bruciato rapidamente nello stesso impianto ad almeno 900 °C e poi rapidamente raffreddato (“quenching”).»

     3) Nell’allegato IV, il punto 1 è modificato come segue:

     a) il testo della lettera b) è sostituito da quanto segue:

     «b) il grasso trasformato è poi ulteriormente trattato con uno dei metodi che seguono:

     i) un processo con cui il grasso trasformato è separato dalle proteine e le impurità insolubili sono rimosse in misura non eccedente lo 0,15 % in peso; dopodiché il grasso è sottoposto a esterificazione e transesterificazione.

     L’esterificazione non è necessaria per il grasso trasformato da materiali di categoria 3. Per l’esterificazione, il pH è ridotto a un valore inferiore a 1 aggiungendo acido solforico (H2SO4) o un acido equivalente e il miscuglio è riscaldato a 72 °C per 2 ore, durante le quali viene mescolato intensamente. La transesterificazione è effettuata aumentando il pH sino a un valore di circa 14 con idrossido di potassio, o una base equivalente, a una temperatura compresa tra 35 °C e 50 °C per almeno 15-30 minuti. La transesterificazione sarà effettuata due volte alle condizioni di cui sopra; la seconda volta si userà una nuova soluzione basica. Al processo segue la raffinazione dei prodotti, come la distillazione sotto vuoto a 150 °C, in esito alla quale si ottiene il biodiesel;

     ii) un processo che ricorre a parametri di processo equivalenti autorizzati dall’autorità competente.»;

     b) la lettera c) viene cancellata;

     c) viene aggiunto il seguente punto 3:

     «3. I sottoprodotti di origine animale derivati dal processo di produzione secondo le norme di cui al punto 1, lettera b), possono essere usati per la combustione in un impianto autorizzato. Per le frazioni grasse derivate da materiali della categoria 3, i sottoprodotti di origine animale derivati dal processo di produzione possono essere usati per fabbricare prodotti tecnici.»

     4) Viene aggiunto il seguente allegato VI:

     «ALLEGATO VI

     Processo di combustione di grasso animale in una caldaia

     1. La combustione di grasso animale è preceduta dal trattamento della frazione grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale nelle seguenti condizioni:

     a) la frazione grassa derivata da sottoprodotti di origine animale viene dapprima trasformata:

     i) se frazione grassa da bruciare in un altro stabilimento, con il metodo 1 di cui all’allegato V, capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002 per i materiali delle categorie 1 e 2; e

     ii) con uno dei metodi da 1 a 5 o con il metodo 7 o, se di origine ittica, con il metodo 6 di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 per materiali delle categorie 1 e 2 destinati alla combustione nello stesso impianto e per i materiali della categoria 3;

     b) la frazione grassa è separata dalle proteine e si rimuovono le impurità insolubili fino allo 0,15 % in peso;

     c) dopo il trattamento di cui alle lettere a) e b), il grasso sarà:

     i) vaporizzato in una caldaia a vapore sotto pressione e bruciato alla temperatura di almeno 1 100 °C per almeno 0,2 secondi; oppure

     ii) trasformato usando parametri di processo equivalenti autorizzati dalla competente autorità.

     2. La combustione del grasso derivato da materiali delle categorie 1 e 2 deve avvenire nello stesso impianto di estrazione del grasso in modo da usare l’energia prodotta per i processi di trasformazione.

     L’autorità competente può però autorizzare lo spostamento del grasso verso altri impianti di combustione, purché:

     a) l’impianto di destinazione sia autorizzato alla combustione;

     b) i processi di lavorazione autorizzati per l’alimentazione umana e animale nello stesso stabilimento siano tenuti rigorosamente separati.

     3. È vietata la combustione di materiale d’origine animale diversa dal grasso animale.»