Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 01/09/2006 |
Numero: | 590 |
Sommario |
Art. 1. La decisione n. 94/360/CE è così modificata: |
Art. 2. La decisione n. 2001/812/CE è così modificata: |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.Q13 - Decisione 1 settembre 2006, n. 590.
Decisione n. 2006/590/CE della Commissione che modifica le decisioni 94/360/CE e 2001/812/CE per quanto concerne i controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 2 settembre 2006, n. L 240).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla
(2) Con la
(3) La
(4) La
(5) La
(6) Sulla base dell’esperienza acquisita, occorre modificare in alcuni punti il testo della
(7) È opportuno che le piccole partite di sangue e di emoderivati di origine animale deperibili, destinate ad essere utilizzate a scopi tecnici o farmaceutici, e trasportate congelate o refrigerate in piccoli contenitori chiusi ermeticamente e sigillati, conservati a temperatura ambiente, siano manipolate e controllate ai posti di ispezione frontalieri che dispongono di impianti autorizzati unicamente alla manipolazione di partite a temperature ambiente.
(8) Attualmente un posto di ispezione frontaliero deve disporre di attrezzature supplementari se sono più di cinquecento le partite che passano la frontiera all’anno. Occorre sostituire tale valore assoluto, che non si basa sulla valutazione dei rischi, con un sistema più coerente di valutazione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, dei rischi associati alla manipolazione di diverse categorie di prodotti nello stesso impianto, laddove l’una o l’altra categoria di prodotti sia di fatto manipolata o controllata materialmente solo in rare occasioni.
(9) La soglia di cinquecento partite di prodotti che transitano ogni anno deve tuttavia essere considerata indicativa della cifra al di sopra della quale il posto di ispezione frontaliero deve disporre di impianti supplementari, a meno che da una valutazione obiettiva ad opera dell’autorità competente dei diversi tipi di prodotti manipolati sul posto risultino ingiustificati impianti supplementari dal punto di vista della possibile contaminazione incrociata o del rischio sanitario.
(10) La Commissione è informata della valutazione dei rischi e delle motivazioni che hanno indotto l’autorità competente del posto di ispezione frontaliero interessato ad adottare una certa misura.
(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L’articolo 3 è modificato come segue:
a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«La Commissione riesamina secondo la procedura dell'articolo 28 della direttiva 97/78/CE le frequenze indicate negli allegati I e II della presente decisione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, tenendo presenti i criteri definiti all'articolo 10 della direttiva n. 97/78/CE nonché il criterio di regionalizzazione e altri criteri comunitari in materia veterinaria».
2) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.
3) L'allegato III è soppresso.
La
1) All'articolo 3, il paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:
«4. In deroga al paragrafo 3, sperma ed embrioni, sottoprodotti o emoderivati di origine animale congelati, trasportati per essere destinati ad applicazioni tecniche, tra cui applicazioni farmaceutiche, possono essere controllati ai posti d'ispezione frontalieri dotati di impianti repertoriati e autorizzati unicamente a manipolare prodotti confezionati e mantenuti a temperatura ambiente, purché il trasporto di tali partite avvenga a temperatura ambiente in confezioni o contenitori sigillati, con autoregolazione della temperatura interna».
2) All'articolo 4, il paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:
«5. In deroga al paragrafo 4, sulla base di una valutazione dei rischi ad opera dell'autorità competente, i posti d'ispezione frontalieri che trattano un numero limitato di partite di una categoria particolare di prodotti, siano essi destinati al consumo umano o meno, possono utilizzare gli stessi impianti di scarico, ispezione e magazzinaggio per l'insieme dei prodotti per i quali il posto è riconosciuto, a condizione che esista una separazione temporale delle partite e che gli impianti siano correttamente puliti e disinfettati, ove necessario, nel tempo che intercorre tra la manipolazione e i controlli effettuati sulle partite. La Commissione è informata di tale deroga e della valutazione dei rischi che ne è alla base».
3) La frase introduttiva del punto 4 dell’allegato «Devono essere altresì tenuti i registri seguenti:» è sostituita dalla seguente:
«Se al posto di ispezione frontaliero i dati non sono introdotti nel sistema TRACES sono tenuti i seguenti registri sostitutivi su supporto elettronico o cartaceo:».
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE FREQUENZE DEI CONTROLLI MATERIALI
1. Nuova Zelanda
Per la Nuova Zelanda, le frequenze sono quelle previste dall’accordo approvato con la
2. Canada
Per il Canada, le frequenze sono quelle previste all'allegato VIII dell’accordo approvato con la
3. Cile
Per il Cile, le frequenze sono quelle previste dall’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali, prodotti di origine animale, vegetali, prodotti di origine vegetale e altre merci, nonché sul benessere degli animali, di cui all'allegato IV dell'accordo di associazione, approvato dalla
4. Svizzera
Per la Svizzera le frequenze sono quelle previste dall’allegato 11, appendice 10 relativa a misure zootecniche e zoosanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale dell’accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli approvato con la