Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 16/05/2006 |
Numero: | 45 |
§ 1.5.P38 - Direttiva 16 maggio 2006, n. 45.
Direttiva n. 2006/45/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 18 maggio 2006, n. L 130).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Con la
(2) Nella domanda di iscrizione del propoxycarbazone, il fabbricante, Bayer CropScience, ha presentato una specifica basata su una produzione di piccola scala. Per la produzione su vasta scala la ditta intende modificare la specifica per quanto riguarda la purezza. Essa ha presentato dati che dimostrano che la specifica modificata è conforme alle prescrizioni per l’iscrizione.
(3) La Germania ha valutato le informazioni ed i dati presentati dalla ditta e ha concluso che la specifica modificata non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione per l’iscrizione del propoxycarbazone nell’allegato I della
(4) È pertanto giustificata la modifica della specifica del propoxycarbazone.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
L'allegato I della
Art. 2.
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 settembre 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell'allegato I della
«77 |
Propoxycarbazone N. CAS 145026-81-9 N. CIPAC 655 |
2-(4,5-dihydro-4-methyl-5- oxo-3-propoxy -1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamido sulfonylbenzoicacid- methylester |
≥ 950 g/kg (sotto forma di propoxycarbazone-sodium) |
1° aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Se ne può autorizzare l'uso unicamente come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri — devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.» |