§ 1.5.O49 - Decisione 1 febbraio 2006, n. 80.
Decisione n. 2006/80/CE della Commissione che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/02/2006
Numero:80


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.O49 - Decisione 1 febbraio 2006, n. 80.

Decisione n. 2006/80/CE della Commissione che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animal

(G.U.U.E. 8 febbraio 2006, n. L 36).

 

(I testi in lingua ceca, francese, italiana, polacca, portoghese e slovacca sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri ad escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all’uso o al consumo personale o per tener conto di circostanze particolari, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti in detta direttiva.

      (2) Le autorità della Repubblica ceca, della Francia, della Polonia e della Slovacchia hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari.

      (3) La Repubblica ceca, la Francia, la Polonia e la Slovacchia possono perciò essere autorizzate ad applicare la deroga.

      (4) La decisione 95/80/CE della Commissione concede al Portogallo la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

      (5) La decisione 2005/458/CE della Commissione concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

      (6) È opportuno elencare in un’unica decisione gli Stati membri cui è stata concessa la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

      (7) Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE vanno pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione.

      (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione sono autorizzati ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.

 

          Art. 2.

     Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE sono abrogate.

 

          Art. 3.

     La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Stati membri autorizzati ad applicare la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino

     Repubblica ceca

     Francia

     Italia

     Polonia

     Portogallo

     Slovacchia