§ 1.5.M33 – Decisione 21 giugno 2005, n. 458.
Decisione n. 2005/458/CE della Commissione che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/06/2005
Numero:458


Sommario
Art. 1.      L’Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.
Art. 2.      La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.


§ 1.5.M33 – Decisione 21 giugno 2005, n. 458. [1]

Decisione n. 2005/458/CE della Commissione che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 160).

 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

     Considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri a escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, quelli che detengono non più di tre capi di specie ovina o caprina, per i quali non hanno richiesto premi, o non più di un suino, purché i suddetti animali siano destinati all’uso o al consumo personale e siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti dalla direttiva.

     (2) Le autorità italiane hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari.

     (3) L’Italia può perciò essere autorizzata ad applicare la deroga.

     (4) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.

 

     Art. 2.

     La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della decisione n. 2006/80/CE.