Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/06/2005 |
Numero: | 458 |
Sommario |
Art. 1. L’Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. |
Art. 2. La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. |
§ 1.5.M33 – Decisione 21 giugno 2005, n. 458. [1]
Decisione n. 2005/458/CE della Commissione che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 160).
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
Considerando quanto segue:
(1) L’articolo 3, paragrafo 2, della
(2) Le autorità italiane hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari.
(3) L’Italia può perciò essere autorizzata ad applicare la deroga.
(4) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della