§ 1.5.N41 - Decisione 16 dicembre 2004, n. 914.
Decisione n. 2004/914/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto concerne le importazioni di pesci vivi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/12/2004
Numero:914


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2003/858/CE è modificata come segue.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.N41 - Decisione 16 dicembre 2004, n. 914.

Decisione n. 2004/914/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto concerne le importazioni di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati alla trasformazione o al consumo umano diretto (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano, stabilisce condizioni specifiche di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità da paesi terzi di pesci vivi e di taluni prodotti ittici di acquacoltura.

     (2) La definizione di "allevamento ittico" contenuta nella decisione 2003/858/CE ha determinato interpretazioni divergenti circa l'ambito d'applicazione della decisione. Per motivi di chiarezza è opportuno, pertanto, precisare tale definizione.

     (3) Le prescrizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, si applicano anche ai pesci vivi importati per il consumo umano. Per motivi di chiarezza è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 4 della decisione 2003/858/CE.

     (4) Le condizioni per le importazioni di prodotti ittici destinati alla trasformazione, previste dalla decisione 2003/858/CE, dovrebbero essere applicate soltanto alle specie sensibili alle malattie comprese nell'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE o alle malattie considerate esotiche per la Comunità. L'esperienza ha dimostrato che la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, non descrive in modo chiaro queste condizioni ed è quindi opportuno modificare il citato articolo a fini di maggiore chiarezza.

     (5) Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, ha sostituito la decisione 92/527/CEE. Nel caso di pesci vivi destinati all'allevamento o al ripopolamento, dovrebbero essere impiegate le procedure di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, e dovrebbe pertanto essere compilato dal veterinario ufficiale il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.

     (6) Il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, ha sostituito la decisione 93/13/CEE. Nel caso di taluni prodotti di acquacoltura destinati alla trasformazione nella Comunità, dovrebbero essere impiegate le procedure di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e dovrebbe pertanto essere compilato dal veterinario ufficiale il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004.

     (7) È opportuno modificare di conseguenza le procedure di certificazione stabilite dall'articolo 7 della decisione 2003/858/CE e sopprimere l'allegato VI della medesima decisione.

     (8) A fini di semplificazione e maggiore chiarezza, è necessario armonizzare le voci dei modelli di certificati contenuti negli allegati della decisione 2003/858/CE con le voci dei modelli di certificati previsti a norma della direttiva 91/493/CEE. Gli allegati II, III, IV e V della decisione 2003/858/CE devono essere conformemente modificati.

     (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La decisione n. 2003/858/CE è modificata come segue.

     1. All'articolo 2, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

     "g) "allevamento ittico": detenzione di animali acquatici in un'azienda;".

     2. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 4. Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

     a) i pesci sono originari di paesi terzi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;

     b) la partita soddisfa alle condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 1; oppure

     c) i pesci sono spediti direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto ai fini dell'abbattimento e dell'eviscerazione."

     3. All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     "2. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione dei prodotti ittici di acquacoltura di specie sensibili alle malattie EHN, ISA, VHS e IHN avvenga presso centri d'importazione riconosciuti, eccetto qualora:

     a) i pesci siano stati eviscerati prima della spedizione nella Comunità europea; oppure

     b) la situazione sanitaria del luogo d'origine nel paese terzo sia equivalente a quella del luogo di trasformazione, per quanto riguarda le malattie EHN, ISA, VHS e IHN."

     4. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 6. Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto unicamente se:

     a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;

     b) la partita consiste in prodotti ittici che risultano idonei, senza trasformazione, alla vendita al dettaglio effettuata a ristoranti o direttamente al consumatore finale e sono etichettati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio;

     c) la partita ottempera alle garanzie attestate nel certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello dell'allegato V, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III."

     5. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 7. Procedure di controllo

     1. I pesci vivi, le loro uova e gameti importati, destinati all'allevamento, nonché i pesci vivi di acquacoltura importati, destinati al ripopolamento di peschiere, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.

     2. I pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo umano, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004."

     6. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 8. Prevenzione della contaminazione delle acque naturali

     1. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano, non vengano rilasciati nelle acque naturali del loro territorio.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di acquacoltura importati, destinati al consumo umano, non possano contaminare le acque naturali del loro territorio.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali del loro territorio."

     7. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

     8. L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

     9. L'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

     10. L'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV della presente decisione.

     11. L'allegato VI è soppresso.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     «ALLEGATO II

     (Omissis)»

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO III

NOTE ESPLICATIVE

 

     a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II, IV o V della presente decisione, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo dei pesci o dei prodotti dopo la loro introduzione nella Comunità europea (CE).

     b) Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e il Gyrodactylus salaris (G. salaris) nello Stato membro della CE, nel certificato figurano e vengono compiutamente inseriti i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.

     c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

     Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura “originale” e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (numero della pagina) e (numero totale di pagine).

     d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro della CE in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

     e) Sul certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano così che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

     Il timbro (eccetto quello a secco) e la firma devono essere di colore differente da quello del testo stampato.

     f) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

     g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.

     h) La validità del certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare.

     i) I pesci, le loro uova e i gameti non vengono trasportati con altri pesci, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario.

     j) La possibile presenza di agenti patogeni nell'acqua è rilevante ai fini dell'accertamento dello stato sanitario di pesci vivi, uova e gameti. Il funzionario preposto alla certificazione deve pertanto tener conto della seguente precisazione:

     per “luogo di origine” si intende l'ubicazione dell'azienda in cui i pesci, le uova o i gameti sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per la partita oggetto del presente certificato.»

 

 

ALLEGATO III

 

     «ALLEGATO IV

     (Omissis)»

 

 

ALLEGATO IV

 

     «ALLEGATO V

     (Omissis)»