Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/09/2005 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I della direttiva n. 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. |
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 maggio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi [...] |
Art. 3. 1. Entro il 31 maggio 2006, gli Stati membri riesaminano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari che contengono bifenazato o milbemectin conformemente alla direttiva [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1° |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.5.N12 - Direttiva 21 settembre 2005, n. 58.
Direttiva n. 2005/58/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell’elenco delle sostanze attive. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 22 settembre 2005, n. L 246).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il 3 luglio 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Il 6 marzo 2000 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame è stato portato a termine il 3 giugno 2005 e si è concluso sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul bifenazato e sul milbemectin.
(5) L’esame del bifenazato e del milbemectin non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico delle piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.
(6) Dalle analisi effettuate è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate possono essere considerati, in linea di massima, compatibili con le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della
(7) Fatti salvi gli obblighi posti dalla
(8) L’inserimento del bifenazato nell’allegato I è basato sulla presentazione di un fascicolo riguardante l’uso di tale sostanza attiva, come acaricida, esclusivamente sulle piante ornamentali nelle serre. Attualmente altri usi non sono stati adeguatamente supportati da dati da parte del notificante e non tutti i rischi connessi con tali eventuali utilizzi risultano compatibili con i criteri di cui all’allegato VI. Pertanto, gli Stati membri che intendano rilasciare autorizzazioni per altri utilizzi dovrebbero richiedere i dati e le informazioni necessari per provare che tali utilizzi sono compatibili con i criteri della
(9) È dunque opportuno modificare la
(10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato I della
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 maggio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ed una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni dal 1° giugno 2006.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
1. Entro il 31 maggio 2006, gli Stati membri riesaminano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari che contengono bifenazato o milbemectin conformemente alla
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente bifenazato o milbemectin come unica sostanza attiva o in associazione con una o più sostanze attive, inserite nell’allegato I della
A seguito di tale decisione gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente bifenazato o milbemectin come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2007;
b) nel caso di prodotti contenente bifenazato o milbemectin come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 maggio 2007 oppure, entro un termine più esteso stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza attiva nell’allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° dicembre 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell’allegato I della
N. |
Nome comune, Numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«110 |
Bifenazato CAS N. 149877-41-8 CIPAC N. 736 |
Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate |
≥ 950 g/kg |
1° dicembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti bifenazato per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenazato, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. |
111 |
Milbemectin la milbemectin è una miscela di M.A3 e M.A4 CAS N. M.A3: 51596-10-2 M.A4: 51596-11-3 CIPAC N. 660 |
M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one
M.A4:(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one |
≥ 950 g/kg |
1° dicembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come acaricida o insetticida. PARTE B Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Milbemectin, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.