§ 1.5.976 - Decisione 8 aprile 2002, n. 268.
Decisione n. 2002/268/CE della Commissione che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/04/2002
Numero:268


Sommario
Art. 1.      I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l’iscrizione nell’allegato I della [...]
Art. 2.      Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data alla quale è [...]
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.976 - Decisione 8 aprile 2002, n. 268.

Decisione n. 2002/268/CE della Commissione che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del nicobifen, del tritosulfuron e del bifenazato nell’allegato I della direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

(G.U.C.E. 9 aprile 2002, n. L 92).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/103/CE della Commissione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

     (2) La società BASF AG, Germania, ha presentato alle autorità tedesche il 26 aprile 2001 un fascicolo relativo alla sostanza attiva nicobifen con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La società BASF AG, Germania, ha presentato alle autorità tedesche l’8 giugno 2001 una domanda relativa al tritosulfuron. La società Crompton Europe LTD, Paesi Bassi, ha presentato alle autorità olandesi il 23 luglio 2001 una domanda relativa alla sostanza attiva bifenazato.

     (3) Le autorità della Germania e dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato fitosanitario permanente.

     (4) Occorre confermare ufficialmente che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

     (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE.

     I fascicoli soddisfano inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data alla quale è stata loro comunicata la presente decisione, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni. Lo Stato membro relatore comunica ai notificanti le sostanze elencate nell’allegato della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Sostanze attive oggetto della presente decisione

 

 

N.

Nome comune

Notificante

Data della domanda

Stato membro relatore

Numero d’identificazione CIPAC

1

Nicobifen

BASF AG, Germania

26 aprile 2001

Germania

Numero CIPAC 673

2

Tritosulfuron

BASF AG, Germania

8 giugno 2001

Germania

Numero CIPAC 735

3

Bifenazato

Crompton Europe Ltd

23 luglio 2001

Paesi Bassi

Numero CIPAC 736