Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 08/04/2002 |
Numero: | 268 |
Sommario |
Art. 1. I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l’iscrizione nell’allegato I della [...] |
Art. 2. Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data alla quale è [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.976 - Decisione 8 aprile 2002, n. 268.
Decisione n. 2002/268/CE della Commissione che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del nicobifen, del tritosulfuron e del bifenazato nell’allegato I della direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
(G.U.C.E. 9 aprile 2002, n. L 92).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La società BASF AG, Germania, ha presentato alle autorità tedesche il 26 aprile 2001 un fascicolo relativo alla sostanza attiva nicobifen con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell’allegato I della
(3) Le autorità della Germania e dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della
(4) Occorre confermare ufficialmente che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della
(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
ha adottato la presente decisione:
I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l’iscrizione nell’allegato I della
I fascicoli soddisfano inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all’allegato III della
Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data alla quale è stata loro comunicata la presente decisione, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell’allegato I della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Sostanze attive oggetto della presente decisione
N. |
Nome comune |
Notificante |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
Numero d’identificazione CIPAC |
1 |
Nicobifen |
BASF AG, Germania |
26 aprile 2001 |
Germania |
Numero CIPAC 673 |
2 |
Tritosulfuron |
BASF AG, Germania |
8 giugno 2001 |
Germania |
Numero CIPAC 735 |
3 |
Bifenazato |
Crompton Europe Ltd |
23 luglio 2001 |
Paesi Bassi |
Numero CIPAC 736 |