§ 1.5.M96 - Decisione 29 aprile 2004, n. 469.
Decisione n. 2004/469/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto concerne l'elenco dei posti di ispezione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:469


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.M96 - Decisione 29 aprile 2004, n. 469. [1]

Decisione n. 2004/469/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto concerne l'elenco dei posti di ispezione frontalieri nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 160).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) Per taluni atti che rimangono validi successivamente al 1° maggio 2004 e che devono essere modificati a seguito dell'adesione, i necessari adeguamenti non sono contemplati nell'atto di adesione del 2003 o, anche se ivi contemplati, necessitano di ulteriori adeguamenti. Tutti gli adeguamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da essere applicabili a decorrere dalla stessa.

      (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adeguamenti devono essere adottati dalla Commissione in tutti casi in cui l'atto iniziale è stato adottato dalla Commissione.

      (3) Nella prospettiva dell'adesione dei nuovi Stati membri, poiché il processo di allargamento comporterà mutamenti importanti delle frontiere esterne della Comunità, occorre aggiornare l'elenco di cui alla decisione 2001/881/CE, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione.

      (4) I luoghi proposti nei nuovi Stati membri per fungere da posti d'ispezione frontalieri con i paesi terzi sono stati oggetto di ispezioni da parte della Commissione; occorre ora stabilire l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri istituiti ed attrezzati nei luoghi suddetti conformemente alle condizioni stabilite dalla Comunità.

      (5) Contemporaneamente, taluni Stati membri, segnatamente l'Austria, la Germania e l'Italia, non costituiranno più i confini orientali della Comunità con i paesi terzi e alcuni degli attuali posti d'ispezione frontalieri in detti Stati membri cesseranno di svolgere tale funzione.

      (6) Di conseguenza, occorre aggiornare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti di cui alla decisione 2001/881/CE, per tener conto dei posti d'ispezione frontalieri nei nuovi Stati membri e della perdita di funzione di taluni posti d'ispezione frontalieri in Germania, Austria e Italia.

      (7) La decisione 2004/273/CE della Commissione, del 18 marzo 2004, che adegua la decisione 2001/881/CE per quanto concerne le aggiunte e le cancellazioni da apportare all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia era fondata sulla situazione emersa dall'ispezione preliminare della Commissione nel settembre 2003. Da allora, nei nuovi Stati membri sono stati completati altri posti e sono state fornite tutte le necessarie garanzie; occorre quindi aggiungere tali posti all'elenco.

      (8) A fini di chiarezza della normativa comunitaria, l'elenco di cui alla decisione 2001/881/CE va sostituito con l'elenco figurante nell'allegato della presente decisione,

      (9) Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato della decisione n. 2001/881/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

1 = Nome

2 = Codice Animo

3 = Tipo

A = Aeroporto

F = Ferrovia

P = Porto

R = Strada

4 = Centro d'ispezione

5 = Prodotti

HC = Prodotti per il consumo umano

NHC = Altri prodotti

NT = che non richiedono temperature specifiche

T = Prodotti congelati/refrigerati

T(FR) = Prodotti congelati

T(CH) = Prodotti refrigerati

6 = Animali vivi

U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici

E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O = Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)

5-6 = Note particolari

* = Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6

(1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2) = Prodotti imballati unicamente

(3) = Prodotti della pesca unicamente

(4) = Unicamente proteine animali

(5) = Lana e pelli unicamente

(6) = Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce

(7) = Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8) = Unicamente equidi

(9) = Unicamente pesci tropicali

(10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti

(11) = Alimenti per animali in massa unicamente

(12) = Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo.

(13) = Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione - GU L 218 del 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – GU L 79, 17.3.2004.

(14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

 

     Paese: Belgio

     (Omissis)

 

     Paese: Cipro

     (Omissis)

 

     Paese: Repubblica ceca

     (Omissis)

 

     Paese: Estonia

     (Omissis)

 

     Paese: Danimarca

     (Omissis)

 

     Paese: Germania

     (Omissis)

 

     Paese: Ungheria

     (Omissis)

 

     Paese: Spagna

     (Omissis)

 

     Paese: Francia

     (Omissis)

 

     Paese: Irlanda

     (Omissis)

 

     Paese: Italia

 

1

2

3

4

5

6

Ancona

0 300 199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

0 300 199

P

 

HC

 

Bari

0 300 299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

0 303 999

A

 

HC, NHC

 

Bologna-Borgo Panigale

0 300 499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

0 303 199

F

 

 

U

Chiasso

0 300 599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

0 300 599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

0 303 299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

0 301 099

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

 

 

 

Calata Bettolo (terminal Grimaldi)

HC-T(FR)

 

 

 

 

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT

 

 

 

 

Porto di Voltri (Voltri)

HC, NHC-NT

 

 

 

 

Porto di Vado (Vado Ligure — Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

 

 

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT (6)

 

Genova

0 301 099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

0 304 099

P

HC, NHC

 

 

Gran San Bernardo – Pollein

0 302 099

R

 

HC, NHC

U, E, O

La Spezia

0 303 399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno — Pisa

0 301 399

P

Porto Commerciale

HC, NHC

 

 

 

 

Sintermar

HC, NHC

 

 

 

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

 

 

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno — Pisa

0 301 399

A

 

HC, NHC

 

Milano — Linate

0 301 299

A

 

HC, NHC O

 

Milano — Malpensa

0 301 599

A

Magazzini aeroportuali

HC, NHC

U, E, O

Napoli

0 301 899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

0 301 899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

0 302 299

P

 

HC-T(3)

 

Palermo

0 301 999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

0 301 999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

0 303 499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

 

 

 

Sapir 1

NHC-NT

 

 

 

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

 

 

 

Setramar

NHC-NT

 

 

 

 

Docks Cereali

NHC -NT

 

Reggio Calabria

0 301 799

P

 

HC, NHC

O

Reggio Calabria

0 301 799

A

 

HC, NHC

 

Roma — Fiumicino

0 300 899

A

Alitalia

HC, NHC

O

 

 

 

Aeroporti di Roma

HC, NHC

E, O

Rimini

0 304 199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

0 303 599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

0 303 699

P

 

HC, NHC

 

Torino — Caselle

0 302 599

A

 

HC, NHC

O

Trapani

0 303 799

P

 

HC

 

Trieste

0 302 699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

 

 

 

Molo 'O'

 

U, E

 

 

 

Mag. FRIGOMAR

HC -T

 

Venezia

0 302 799

A

 

HC (2), NHC-T(CH)(2), NHCNT(2)

 

Venezia

0 302 799

P

 

HC, NHC

 

Verona

0 302 999

A

 

HC(2) NHC(2)

 

 

     Paese: Lettonia

     (Omissis)

 

     Paese: Lituania

     (Omissis)

 

     Paese: Malta

     (Omissis)

 

     Paese: Paesi Bassi

     (Omissis)

 

     Paese: Austria

     (Omissis)

 

     Paese: Polonia

     (Omissis)

 

     Paese: Portogallo

     (Omissis)

 

     Paese: Slovenia

     (Omissis)

 

     Paese: Finlandia

     (Omissis)

 

     Paese: Svezia

     (Omissis)

 

     Paese: Regno Unito

     (Omissis)»

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2004, n. L 212.