§ 20.5.83 – Decisione 18 marzo 2004, n. 273.
Decisione n. 2004/273/CE della Commissione che adegua la decisione 2001/881/CE della Commissione per quanto concerne le aggiunte e le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:18/03/2004
Numero:273


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 20.5.83 – Decisione 18 marzo 2004, n. 273.

Decisione n. 2004/273/CE della Commissione che adegua la decisione 2001/881/CE della Commissione per quanto concerne le aggiunte e le cancellazioni da apportare all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 marzo 2004, n. L 86).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

     considerando quanto segue:

     (1) L'atto di adesione non contempla, segnatamente nell'allegato II, gli adeguamenti necessari per taluni atti adottati dalla Commissione che rimangono validi successivamente al 1° maggio 2004 e che devono essere modificati a seguito dell'adesione. Tali ulteriori adeguamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.

     (2) Il processo di ampliamento comporterà uno spostamento e un mutamento importanti della frontiera terrestre della nuova Comunità con i paesi terzi confinanti, nonché l'estensione delle frontiere costiere al fine di includere nuovi tratti di confine marittimo del mar Baltico e del mar Mediterraneo e l'aggiunta di numerosi aeroporti internazionali.

     (3) Contemporaneamente, come conseguenza dell'adesione, il mercato unico si amplierà con l'inclusione di gran parte dell'Europa centrale e taluni Stati membri, in particolare l'Austria, la Germania e l'Italia, non costituiranno più i confini orientali della Comunità con i paesi terzi, mentre alcuni degli attuali posti d'ispezione frontalieri in detti Stati membri cesseranno di svolgere tale funzione.

     (4) I luoghi proposti nei nuovi Stati membri per fungere da posti d'ispezione frontalieri con i paesi terzi sono stati oggetto di ispezioni da parte della Commissione e di rappresentanti degli Stati membri. Si ritiene che alla data dell'adesione alcuni di questi luoghi risulteranno conformi alle condizioni stabilite dall'UE.

     (5) L'elenco pubblicato dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti deve essere adeguato per tener conto di tale mutamento della situazione e i posti d'ispezione frontalieri nei nuovi Stati membri devono essere aggiunti a quelli previsti nell'elenco stabilito dalla decisione 2001/ 881/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE.

     (6) L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Austria, in Germania e in Italia deve essere modificato per riflettere la perdita di funzione di alcuni posti terrestri situati in tali Stati membri.

     (7) L'elenco dei nuovi posti d'ispezione frontalieri potrà in futuro essere integrato con altri posti nei nuovi Stati membri, non appena le infrastrutture saranno completate e verranno fornite tutte le necessarie garanzie,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato alla decisione 2001/881/CE della Commissione è completato con l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri che figurano nell'allegato I.

 

          Art. 2.

     L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'articolo 1 è riesaminato entro il 1° maggio 2004, in particolare al fine di aggiungere nuovi posti d'ispezione frontalieri pronti alla data dell'adesione o di depennare eventuali posti d'ispezione frontalieri nel caso in cui la verifica relativa alla trasposizione dell'aquis comunitario dia risultati insoddisfacenti.

 

          Art. 3.

     I posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato II sono soppressi nelle sezioni relative all'Austria, alla Germania e all'Italia dell'allegato alla decisione 2001/881/CE della Commissione.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione del 2003.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

(Omissis)