§ 1.5.M91 - Decisione 29 aprile 2004, n. 453.
Decisione n. 2004/453/CE della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:453


Sommario
Art. 1.  Requisiti affinché un territorio sia considerato indenne da malattia
Art. 2.  Territori considerati indenni da malattia
Art. 3.  Criteri relativi ai programmi di lotta e di eradicazione
Art. 4.  Approvazione dei programmi di lotta e di eradicazione
Art. 5.  Garanzie complementari
Art. 6.  Trasporto
Art. 7.  Abrogazione
Art. 8.  Riesame
Art. 9.  Destinatari


§ 1.5.M91 - Decisione 29 aprile 2004, n. 453. [1]

Decisione n. 2004/453/CE della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 156).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 2,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

      (1) Uno Stato membro che ritenga di essere totalmente o parzialmente indenne da una o più malattie menzionate nell'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE può presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 13 della stessa direttiva, la documentazione probatoria a sostegno della domanda di riconoscimento della qualifica di indenne dalla malattia. La Danimarca, la Finlandia, l'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato domanda in questo senso alla Commissione.

      (2) Uno Stato membro che adotti un programma di lotta ai fini dell'eradicazione di una o più malattie indicate nell'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE può sottoporlo all'approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 12 della stessa direttiva. La Finlandia, l'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato siffatti programmi alla Commissione.

      (3) A norma del regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli, la legislazione veterinaria si applica a queste isole alle stesse condizioni valide per il Regno Unito per i prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole verso la Comunità.

      (4) È necessario stabilire i requisiti che gli Stati membri devono rispettare per essere dichiarati indenni dalla malattia e i criteri che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nell'ambito dei programmi di lotta e di eradicazione. Occorre inoltre stabilire le garanzie complementari per l'introduzione di talune specie ittiche nelle zone indenni da malattia nonché le zone interessate dai programmi di lotta e di eradicazione. A tal fine occorre tener conto delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

      (5) La Danimarca ha comprovato di essere indenne dalla viremia primaverile delle carpe (SVC); occorre quindi considerarla indenne da tale malattia.

      (6) La Finlandia ha comprovato di essere totalmente indenne dalla viremia primaverile delle carpe, nonché parzialmente indenne da Gyrodactylus salaris e dalla necrosi pancreatica infettiva (IPN). Occorre quindi considerare i territori in questione indenni dalle summenzionate malattie. La Finlandia ha inoltre presentato un programma di lotta e di eradicazione della nefrobatteriosi (BKD) che si applicherà alle parti continentali del suo territorio. È opportuno approvare tale programma in vista dell'eradicazione della malattia e dell'ottenimento della qualifica di indenne.

      (7) L'Irlanda ha comprovato di essere totalmente indenne da SVC, BKD e Gyrodactylus salaris; occorre quindi considerarla indenne dalle summenzionate malattie.

      (8) La Svezia ha comprovato di essere totalmente indenne da SVC e IPN; occorre quindi considerarla indenne dalle summenzionate malattie. La Svezia ha inoltre presentato un programma di lotta e di eradicazione della BKD che si applicherà alle parti continentali del suo territorio. È opportuno approvare tale programma in vista dell'eradicazione della malattia e dell'ottenimento della qualifica di indenne.

      (9) Il Regno Unito ha comprovato di essere totalmente indenne da Gyrodactylus salaris nonché parzialmente indenne da IPN, BKD e SVC. Occorre quindi considerare i territori in questione indenni dalle summenzionate malattie. Il Regno Unito ha inoltre presentato programmi di lotta e di eradicazione della SVC e della BKD applicabili ad altre parti del suo territorio. È opportuno approvare tali programmi in vista dell'eradicazione delle malattie in questione e dell'ottenimento della qualifica di indenne.

      (10) È opportuno che le garanzie complementari previste dalla presente decisione vengano riesaminate al termine di un periodo triennale, in base all'esperienza acquisita in materia di lotta e di eradicazione delle malattie nonché allo sviluppo di misure alternative di lotta quali i vaccini.

      (11) La decisione 93/44/CEE della Commissione ha definito riguardo alla SVC garanzie complementari per talune specie ittiche destinate al Regno Unito, all'isola di Man e a Guernsey. Occorre abrogare tale decisione e sostituirla con la presente decisione.

      (12) La decisione 2003/513/CE della Commissione è una decisione di salvaguardia che tutela talune regioni della Comunità contro l'introduzione di Gyrodactylus salaris. Tali misure sono in vigore dal 1996 e per la loro stessa natura costituiscono garanzie complementari e non misure di salvaguardia. Occorre quindi abrogare la decisione 2003/513/CE e sostituirla con la presente decisione.

      (13) È necessario aggiornare le garanzie stabilite dalle decisioni 93/44/CEE e 2003/513/CE per tener conto delle attuali conoscenze scientifiche e delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

      (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Requisiti affinché un territorio sia considerato indenne da malattia

     I requisiti che devono essere soddisfatti affinché un territorio sia considerato indenne da una o più malattie menzionate nell'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE figurano all'allegato I, capitolo I, della presente decisione.

 

          Art. 2. Territori considerati indenni da malattia

     I territori elencati nell'allegato I, capitolo II, della presente decisione sono considerati indenni dalle malattie menzionate nell'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE.

 

          Art. 3. Criteri relativi ai programmi di lotta e di eradicazione

     I criteri che gli Stati membri devono applicare nell'ambito dei programmi di lotta e di eradicazione di una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE figurano all'allegato II, capitolo I, della presente decisione.

 

          Art. 4. Approvazione dei programmi di lotta e di eradicazione

     Sono approvati i programmi di lotta e di eradicazione relativi ai territori elencati nell'allegato II, capitolo II, della presente decisione.

 

          Art. 5. Garanzie complementari

     1. I pesci vivi di acquacoltura, le loro uova e i loro gameti introdotti nei territori elencati nell'allegato I, capitolo II, o nell'allegato II, capitolo II, devono soddisfare le garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura nonché i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, redatto secondo il modello dell'allegato III, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato IV.

     2. All'atto dell'introduzione delle uova destinate al consumo umano nei territori elencati nell'allegato I, capitolo II, o nell'allegato II, capitolo II, non si applicano le regole previste al paragrafo 1.

     3. Le garanzie complementari sono mantenute allorché sono soddisfatti i requisiti stabiliti all'allegato V.

 

          Art. 6. Trasporto

     I pesci vivi di acquacoltura, le loro uova e i loro gameti introdotti nei territori elencati nell'allegato I, capitolo II, o nell'allegato II, capitolo II, sono trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario e da non esporre a rischio lo stato sanitario sul luogo di destinazione.

 

          Art. 7. Abrogazione

     Le decisioni 93/44/CE e 2003/513/CE sono abrogate.

 

          Art. 8. Riesame

     La Commissione riesamina le garanzie complementari di cui alla presente decisione al più tardi il 30 aprile 2007. Tale riesame tiene conto dell'esperienza acquisita in materia di lotta e di eradicazione delle malattie e dello sviluppo di misure alternative di lotta quali i vaccini.

 

          Art. 9. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

Qualifica di indenne da malattia

 

Capitolo I

Requisiti per la qualifica di indenne da malattia

 

     A. Paese indenne da malattia

     Uno Stato membro è considerato indenne da malattia se non è presente nessuna specie sensibile oppure se esso soddisfa le condizioni di cui ai successivi punti 1 o 2.

     Se uno Stato membro condivide un bacino idrografico con uno o più altri Stati membri, esso può essere dichiarato paese indenne da malattia soltanto se tutte le zone che costituiscono il bacino idrografico comune sono dichiarate zone indenni da malattia nei rispettivi Stati membri.

     1. Uno Stato membro in cui non sia stata riscontrata alcuna insorgenza della malattia almeno negli ultimi 25 anni nonostante condizioni favorevoli alla sua manifestazione clinica può essere considerato indenne se

     1.1. si verificano ininterrottamente da almeno 10 anni condizioni di sicurezza di base riferite alla malattia, che comprendono almeno:

     a) l'obbligo di notificare la malattia all'autorità competente, anche per i casi sospetti;

     b) l'esistenza nel paese di un sistema di evidenziazione precoce che garantisca il rapido riconoscimento di segni sospetti di una malattia o di una situazione di malattia emergente, oppure di una mortalità inspiegata, in animali acquatici di allevamento o selvatici, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici; tale sistema deve consentire all'autorità competente di effettuare efficacemente le indagini epidemiologiche e la notifica, anche grazie all'accesso a laboratori in grado di diagnosticare e differenziare le pertinenti malattie, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi per il rilevamento e la notifica di casi anomali di insorgenza di malattia. Siffatto sistema di individuazione precoce deve prevedere almeno:

     i) un'ampia conoscenza, ad esempio tra il personale degli allevamenti ittici o gli operatori del settore della trasformazione, dei segni caratteristici delle malattie figuranti nell'elenco;

     ii) veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;

     iii) la capacità dell'autorità competente di effettuare indagini epidemiologiche rapide ed efficaci;

     iv) l'accesso dell'autorità competente ai laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti;

     1.2. l'infezione non è notoriamente presente nelle popolazioni di animali selvatici;

     1.3. condizioni in materia di scambi e di importazioni volte a impedire l'introduzione della malattia nello Stato membro.

     2. Uno Stato membro in cui l'ultima insorgenza clinica nota si è verificata negli ultimi 25 anni o in cui non è nota la situazione relativa alla malattia prima della sorveglianza mirata, ad esempio per l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica, può essere considerato indenne dalla malattia se:

     2.1. soddisfa le condizioni di sicurezza di base riferite alla malattia descritte al punto 1.1; e

     2.2. negli allevamenti ittici di specie sensibili è istituita da almeno due anni una sorveglianza mirata senza che sia stato individuato l'agente patogeno. Se il paese comprende zone in cui la mera sorveglianza degli allevamenti ittici non fornisce dati epidemiologici sufficienti (ove il numero di allevamenti ittici è ridotto), ma nelle quali esistono popolazioni di animali selvatici delle specie sensibili, tali popolazioni devono essere incluse nella sorveglianza mirata. I metodi di campionamento e le dimensioni del campione devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nella decisione 2001/183/CE della Commissione o nei pertinenti capitoli del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE. I metodi diagnostici devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.

 

     B. Zona indenne da malattia

     All'interno del territorio di uno Stato membro avente la qualifica di paese infetto o con situazione sanitaria ignota relativamente ad una determinata malattia può essere istituita una zona indenne da malattia se nella zona stessa non è presente nessuna specie sensibile oppure se la zona soddisfa le condizioni di cui ai successivi punti 1 o 2.

     Tali zone indenni da malattia devono comprendere: uno o più bacini idrografici completi, dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino al mare, o parte di un bacino idrografico dalla/e sorgente/i fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce ai pesci di risalire da tratti inferiori del corso d'acqua. Tali zone devono essere delimitate chiaramente dall'autorità competente su una carta del territorio del paese in questione.

     Se il bacino idrografico si estende sul territorio di più di uno Stato membro, esso può essere dichiarato zona indenne da malattia soltanto se le condizioni di seguito elencate si applicano a tutte le parti della zona. Tutti gli Stati membri interessati devono chiedere il riconoscimento della zona.

     1. Una zona in cui non sia stata riscontrata alcuna insorgenza della malattia almeno negli ultimi 25 anni nonostante condizioni favorevoli alla sua manifestazione clinica può essere considerata indenne se:

     1.1. si verificano ininterrottamente da almeno 10 anni condizioni di sicurezza di base riferite alla malattia, che comprendono almeno:

     a) l'obbligo di notificare la malattia all'autorità competente, anche per i casi sospetti;

     b) l'esistenza nel paese di un sistema di evidenziazione precoce che garantisca il rapido riconoscimento di segni sospetti di una malattia o di una situazione di malattia emergente, oppure di una mortalità inspiegata, in animali acquatici di allevamento o selvatici, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici; tale sistema deve consentire all'autorità competente di effettuare efficacemente le indagini epidemiologiche e la notifica, anche grazie all'accesso a laboratori in grado di diagnosticare e differenziare le pertinenti malattie, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi per il rilevamento e la notifica di casi anomali di insorgenza di malattia. Siffatto sistema di evidenziazione precoce deve prevedere almeno:

     i) un'ampia conoscenza, ad esempio tra il personale degli allevamenti ittici o gli operatori del settore della trasformazione, dei segni caratteristici delle malattie figuranti nell'elenco;

     ii) veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;

     iii) la capacità dell'autorità competente di effettuare indagini epidemiologiche rapide ed efficaci;

     iv) l'accesso dell'autorità competente ai laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti;

     1.2. l'infezione non è notoriamente presente nelle popolazioni di animali selvatici;

     1.3. condizioni in materia di scambi e di importazioni volte a impedire l'introduzione della malattia nella zona.

     2. Una zona in cui l'ultima insorgenza clinica nota si è verificata negli ultimi 25 anni o in cui non è nota la situazione relativa alla malattia prima della sorveglianza mirata, ad esempio per l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica, può essere considerata indenne dalla malattia se:

     2.1. soddisfa le condizioni di sicurezza di base riferite alla malattia descritte al punto 1.1;

     2.2. negli allevamenti ittici di specie sensibili è istituita da almeno due anni una sorveglianza mirata senza che sia stato individuato l'agente patogeno. Se il paese comprende zone in cui la mera sorveglianza degli allevamenti ittici non fornisce dati epidemiologici sufficienti (ove il numero di allevamenti ittici è ridotto), ma nelle quali esistono popolazioni di animali selvatici delle specie sensibili, tali popolazioni devono essere incluse nella sorveglianza mirata. I metodi di campionamento e le dimensioni del campione devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nella decisione 2001/183/CE o nei pertinenti capitoli del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE. I metodi diagnostici devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.

 

Capitolo II [2]

Territori riconosciuti indenni da talune malattie di cui

all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE

 

Malattia

Stato membro

Territorio o parti del territorio

Viremia primaverile delle carpe (SVC)

Danimarca

L'intero territorio.

 

Finlandia

L'intero territorio; il bacino idrografico del fiume Vuoksi è da considerarsi zona tampone.

 

Irlanda

L'intero territorio.

 

Svezia

L'intero territorio.

 

Regno Unito

I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

L'intero territorio.

 

Regno Unito

I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man e di Jersey.

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

Le parti continentali del territorio; i bacini idrografici del fiume Vuoksi e del fiume Kemijoki sono da considerarsi zone tampone.

 

Svezia

Le parti continentali del territorio.

 

Regno Unito

Il territorio dell'isola di Man.

Infezione da Gyrodactylus salaris

Finlandia

I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämönjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone tampone.

 

Irlanda

L'intero territorio.

 

Regno Unito

I territori della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.»

 

 

ALLEGATO II

Programmi di lotta e di eradicazione

 

Capitolo I

Criteri minimi da applicare in un programma finalizzato alla lotta e all'eradicazione

di talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE

 

     A. I criteri minimi che lo Stato membro deve applicare nell'ambito di un programma approvato di lotta e di eradicazione di una malattia sono i seguenti.

     1. La malattia deve essere soggetta all'obbligo di notifica all'autorità competente, anche per i casi sospetti.

     2. L'esistenza nel paese di un sistema di evidenziazione precoce che garantisca il rapido riconoscimento di segni sospetti di una malattia o di una situazione di malattia emergente, oppure di una mortalità inspiegata, in animali acquatici di allevamento o selvatici, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici; tale sistema deve consentire all'autorità competente di effettuare efficacemente le indagini epidemiologiche e la notifica, anche grazie all'accesso a laboratori in grado di diagnosticare e differenziare le pertinenti malattie, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi per il rilevamento e la notifica di casi anomali di insorgenza di malattia. Siffatto sistema di individuazione precoce deve prevedere almeno:

     2.1. un'ampia conoscenza, ad esempio tra il personale degli allevamenti ittici o gli operatori del settore della trasformazione, dei segni caratteristici delle malattie figuranti nell'elenco;

     2.2. veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;

     2.3. la capacità dell'autorità competente di effettuare indagini epidemiologiche rapide ed efficaci;

     2.4. l'accesso dell'autorità competente ai laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.

     3. Occorre attuare condizioni in materia di scambi e di importazioni volte a impedire l'introduzione della malattia nello Stato membro.

     4. Negli allevamenti ittici di specie sensibili è istituita da almeno due anni una sorveglianza mirata senza che sia stato individuato l'agente patogeno. Se il paese comprende zone in cui la mera sorveglianza degli allevamenti ittici non fornisce dati epidemiologici sufficienti (ove il numero di allevamenti ittici è ridotto), ma nelle quali esistono popolazioni di animali selvatici delle specie sensibili, tali popolazioni devono essere incluse nella sorveglianza mirata. I metodi di campionamento e le dimensioni del campione devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nella decisione 2001/183/CE o nei pertinenti capitoli del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE. I metodi diagnostici devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.

     5. Il programma di lotta e di eradicazione continua ad essere applicato fino a quando i requisiti di cui all'allegato I sono soddisfatti e lo Stato membro o sue parti possono essere considerati indenni dalla malattia.

     6. Anteriormente al 1o maggio di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che fornisce i dati sul numero di casi sospetti, il numero di casi confermati, il numero di aziende e impianti soggetti a restrizioni, il numero di restrizioni abolite e l'esito di qualsiasi programma di sorveglianza attiva effettuato nel corso dell'anno civile precedente secondo la tabella seguente:

 

Malattia

Stato membro

Territorio o sue parti

Viremia primaverile delle carpe (SVC)

Danimarca

L'intero territorio.

 

Finlandia

L'intero territorio; il bacino idrografico del fiume Vuoksi è da considerarsi zona tampone.

 

Irlanda

L'intero territorio.

 

Svezia

L'intero territorio.

 

Regno Unito

I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

 

 

     B. Qualora si sospetti la presenza di una malattia, il servizio ufficiale degli Stati membri deve provvedere affinché le misure seguenti siano prese.

     1. Sono prelevati campioni adeguati da esaminare al fine di stabilire la presenza dell'agente patogeno di cui trattasi.

     2. In attesa dei risultati dell'esame di cui al punto 1, l'autorità competente pone l'azienda sotto sorveglianza ufficiale e le pertinenti misure di lotta devono essere attuate; i pesci non possono lasciare l'azienda infetta, salvo autorizzazione del servizio ufficiale.

     3. Se l'esame di cui al punto 1 rivela la presenza di un agente patogeno o di segni clinici, il servizio ufficiale deve procedere ad un indagine epizootica per determinare i possibili mezzi di contaminazione e stabilire se dei pesci hanno lasciato l'azienda nel periodo pertinente che ha preceduto l'osservazione del caso sospetto.

     4. Se l'indagine epizootica dimostra che la malattia è stata introdotta in una o più aziende o in corpi d'acqua aperti, in tali zone si applicano le disposizioni di cui al punto 1 e:

     4.1. tutte le aziende situate nello stesso bacino idrografico o zona litoranea sono poste sotto sorveglianza ufficiale;

     4.2. pesci, uova e gameti non possono lasciare dette aziende senza l'autorizzazione del servizio ufficiale.

     5. Qualora i bacini idrografici o le zone litoranee siano molto estesi, il servizio ufficiale può decidere di limitare  l'applicazione del provvedimento a una zona di minore estensione vicina all'azienda sospetta di essere infetta, qualora ritenga che tale zona offra le massime garanzie per prevenire la diffusione della malattia.

 

     C. In caso di conferma della malattia gli Stati membri devono provvedere affinché le misure seguenti siano prese.

     1. L'azienda o l'impianto contenente i pesci infetti è immediatamente soggetto a restrizioni; non possono essere introdotti nell'azienda pesci vivi e nessun pesce può uscirne, salvo autorizzazione dei servizi ufficiali dello Stato membro.

     2. Le restrizioni sono mantenute fino a quando la malattia è stata eradicata tramite l'applicazione dei requisiti di cui al punto 2.1 o 2.2.

 

     2.1. Ritiro immediato di tutti gli stock

     a) mediante uccisione di tutti i pesci vivi sotto controllo del servizio ufficiale o, nel caso di pesci che hanno raggiunto la taglia commerciale e non mostrano segni clinici della malattia, uccisione sotto il controllo del servizio ufficiale a fini di commercializzazione o di trasformazione in vista del consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale deve assicurare che i pesci siano immediatamente uccisi ed eviscerati e che tali operazioni si svolgano in condizioni tali da prevenire la diffusione degli agenti patogeni. Lo Stato membro può, valutando caso per caso e tenendo conto del rischio di propagazione della malattia ad altre aziende o alla popolazione di pesce selvatico, autorizzare che i pesci che non hanno ancora raggiunto la taglia commerciale siano tenuti nell'azienda fino al raggiungimento della suddetta taglia; e

     b) arresto dell'attività dell'azienda o dell'impianto per motivi sanitari (e, ove necessario, disinfezione) per un periodo adeguato in seguito al ritiro degli stock, tenendo conto della sezione 1.7 dell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale degli animali acquatici dell'UIE.

 

     2.2. Misure progressive di eliminazione dell'infezione attraverso un'attenta gestione delle aziende o degli impianti infetti mediante

     a) rimozione e distruzione dei pesci morti e dei pesci che mostrano segni clinici della malattia e raccolta dei pesci che non presentano segni clinici della malattia, fino a quando ciascuna unità epidemiologica colpita dalla malattia all'interno dell'impianto sia vuotata di pesci e disinfettata; oppure

     b) rimozione e distruzione dei pesci morti e dei pesci che presentano segni clinici della malattia nel caso di impianti in cui il ritiro degli stock e/o la disifezione non siano possibili a causa della natura dell'impianto (ad esempio, un sistema fluviale o un lago di ampie dimensioni).

     3. Per facilitare una rapida eradicazione della malattia dai luoghi infetti, l'autorità competente dello Stato membro può autorizzare il trasporto — sotto il proprio controllo — dei pesci che non mostrano segni clinici della malattia in altre aziende o zone all'interno dello Stato membro di cui trattasi non considerate indenni dalla malattia né che attuano un programma approvato di lotta e di eradicazione della malattia.

     4. Il pesce rimosso e distrutto a seguito dei provvedimenti previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 deve essere eliminato conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.

     5. Il pesce utilizzato per ripopolare impianti deve provenire da fonti certificate indenni dalla malattia.

     6. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare che la malattia si diffonda ad altri stock di pesci d'allevamento o selvatici.

 

Capitolo II [3]

Territori con programmi approvati di lotta e di eradicazione di talune malattie

di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

 

Malattia

Stato membro

Territorio o parti del territorio

Viremia primaverile delle carpe

Regno Unito

I territori della Gran Bretagna.

Nefrobatteriosi

Finlandia

Le parti continentali del territorio.

 

Svezia

Le parti continentali del territorio.

 

Regno Unito

I territori della Gran Bretagna.

Necrosi pancreatica infettiva

Svezia

Le zone costiere del territorio.»

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

Note esplicative per il documento di trasporto e l'etichettatura

 

     a) I documenti di trasporto vengono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in conformità del modello figurante nell'allegato I della presente decisione, tenendo conto delle specie della partita e della situazione sanitaria del luogo di destinazione.

     b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile. Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del documento di trasporto sono numerate - (pagina 1, 2, 3...) di (numero totale di pagine).

     c) L'originale del documento di trasporto e le etichette previste nel modello di documento di trasporto sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

     d) Sull'originale del documento di trasporto devono essere apposti, il giorno di carico della partita, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

     Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.

     e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento di trasporto vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale e ciascuna di esse deve recare la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

     f) L'originale del documento di trasporto deve scortare la partita fino luogo di destinazione.

     g) La validità del documento di trasporto è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

     h) Gli animali acquatici, le loro uova e gameti non devono essere trasportati insieme ad altri animali acquatici, alle loro uova e gameti di stato sanitario inferiore. Inoltre non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario o esporne a rischio lo stato sanitario sul luogo di destinazione.

 

 

ALLEGATO V [4]

Criteri minimi da applicare per mantenere le garanzie complementari relative

a talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE,

conformemente agli articoli 12 e 13 di detta direttiva

 

     A. Al fine di mantenere le garanzie complementari concesse, gli Stati membri devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

     1. La malattia deve essere soggetta all'obbligo di notifica all'autorità competente, anche per i casi sospetti.

     2. Tutte le aziende che detengono specie sensibili alla malattia, riconosciute indenni dallo Stato membro, devono essere poste sotto il controllo dell'autorità competente.

     3. L'esistenza nel paese di un sistema di evidenziazione precoce che garantisca il rapido riconoscimento di segni sospetti di una malattia o di una situazione di malattia emergente, oppure di una mortalità inspiegata, in animali acquatici di allevamento o selvatici, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici; tale sistema deve consentire all'autorità competente di effettuare efficacemente le indagini epidemiologiche e la notifica, anche grazie all'accesso a laboratori in grado di diagnosticare e differenziare le pertinenti malattie, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi per il rilevamento e la notifica di casi anomali di insorgenza di malattia. Siffatto sistema di individuazione precoce deve prevedere almeno:

     3.1. un'ampia conoscenza, ad esempio tra il personale degli allevamenti ittici o gli operatori del settore della trasformazione, dei segni caratteristici delle malattie figuranti nell'elenco;

     3.2. veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;

     3.3. la capacità dell'autorità competente di effettuare indagini epidemiologiche rapide ed efficaci;

     3.4. l'accesso dell'autorità competente ai laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.

     4. Occorre attuare condizioni in materia di scambi e di importazioni, nonché di gestione degli stock di pesci selvatici delle specie sensibili, volte a impedire l'introduzione della malattia di cui trattasi nello Stato membro, o in parti dello stesso, interessato dalla presente decisione. I pesci originari di zone litoranee non devono essere introdotti in zone continentali, salvo autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

     5. Negli Stati membri in cui solo parti del territorio sono dichiarate indenni (quindi non tutto il territorio) conformemente all'allegato I, capitolo II, occorre mantenere una sorveglianza mirata nelle zone dichiarate indenni conformemente all'allegato II, capitolo I.4.

     Il Regno Unito può tuttavia porre fine alla sorveglianza mirata nell’Irlanda del Nord per quelle malattie da cui è stata dichiarata indenne, a condizione che l’intero territorio dell’Irlanda sia stata dichiarata indenne dalle stesse malattie conformemente all’allegato I, capitolo II.

     6. I pesci vivi di acquacoltura, le loro uova e i loro gameti introdotti nei territori elencati nell'allegato I, capitolo II, o nell'allegato II, capitolo II, sono trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario e da non esporne a rischio lo stato sanitario sul luogo di destinazione. Il trasporto ha luogo in acqua considerata indenne dalla malattia in questione in quanto proveniente dalla fonte idrica dell'azienda o dell'impianto di origine e il cambio d'acqua durante il trasporto è effettuato unicamente nei luoghi autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, ove opportuno in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro di origine.

     7. Non si effettua la vaccinazione contro la malattia di cui trattasi.

     8. Anteriormente al 1o maggio di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che fornisce i dati sul numero di casi sospetti, il numero di casi confermati, il numero di aziende e impianti soggetti a restrizioni, il numero di restrizioni abolite e l'esito di qualsiasi programma di sorveglianza attiva effettuato nel corso dell'anno civile precedente secondo la tabella seguente.

 

Stato membro e malattia

Numero di casi sospetti

Numero di casi confermati

Numero di aziende e impianti soggetti a restrizioni

Numero di restrizioni abolite

Quante aziende e pesci/vivai di pesci sono stati soggetti a campionamento

Quanti pesci selvatici/vivai di pesci sono stati soggetti a campionamento in quali bacini idrografici

Esiti del campionamento

 

     B. Qualora si sospetti la presenza di una malattia, il servizio ufficiale degli Stati membri deve provvedere affinché le misure seguenti siano prese.

     1. Sono prelevati campioni adeguati da esaminare al fine di stabilire la presenza dell'agente patogeno di cui trattasi.

     2. In attesa dei risultati dell'esame di cui al punto 1, l'autorità competente pone l'azienda sotto sorveglianza ufficiale e le pertinenti misure di lotta devono essere attuate; i pesci non possono lasciare l'azienda infetta, salvo autorizzazione del servizio ufficiale.

     3. Se l'esame di cui al punto 1 rivela la presenza di un agente patogeno o di segni clinici, il servizio ufficiale deve procedere ad un indagine epizootica per determinare i possibili mezzi di contaminazione e stabilire se dei pesci hanno lasciato l'azienda nel periodo pertinente che ha preceduto l'osservazione del caso sospetto.

     4. Se l'indagine epizootica dimostra che la malattia è stata introdotta in una o più aziende o in corpi d'acqua aperti, in tali zone si applicano le disposizioni di cui al punto 1 e:

     4.1. tutte le aziende situate nello stesso bacino idrografico o zona litoranea sono poste sotto sorveglianza ufficiale;

     4.2. pesci, uova e gameti non possono lasciare dette aziende senza l'autorizzazione del servizio ufficiale.

     5. Qualora i bacini idrografici o le zone litoranee siano molto estesi, il servizio ufficiale può decidere di limitare l'applicazione del provvedimento a una zona di minore estensione vicina all'azienda sospetta di essere infetta, qualora ritenga che tale zona offra le massime garanzie per prevenire la diffusione della malattia.

 

     C. In caso di conferma della malattia gli Stati membri devono provvedere affinché le misure seguenti siano prese.

     1. L'azienda o l'impianto contenente i pesci infetti è immediatamente soggetto a restrizioni; non possono essere introdotti nell'azienda pesci vivi e nessun pesce può uscirne, salvo autorizzazione dei servizi ufficiali dello Stato membro.

     2. Le restrizioni sono mantenute fino a quando la malattia è stata eradicata tramite l'applicazione dei requisiti di cui al punto 2.1 o 2.2.

     2.1. Ritiro immediato di tutti gli stock

     a) mediante uccisione di tutti i pesci vivi sotto controllo del servizio ufficiale o, nel caso di pesci che hanno raggiunto la taglia commerciale e non mostrano segni clinici della malattia, uccisione sotto il controllo del servizio ufficiale a fini di commercializzazione o di trasformazione in vista del consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale deve assicurare che i pesci siano immediatamente uccisi ed eviscerati e che tali operazioni si svolgano in condizioni tali da prevenire la diffusione degli agenti patogeni. Lo Stato membro può, valutando caso per caso e tenendo conto del rischio di diffusione della malattia ad altre aziende o alla popolazione di pesce selvatico, autorizzare che i pesci che non hanno ancora raggiunto la taglia commerciale siano tenuti nell'azienda fino al raggiungimento della suddetta taglia commerciale; e

     b) arresto dell'attività dell'azienda o dell'impianto per motivi sanitari (e, ove necessario, disinfezione) per un periodo adeguato in seguito al ritiro degli stock, tenendo conto della sezione 1.7 dell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale degli animali acquatici dell'UIE.

     2.2. Misure progressive di eliminazione dell'infezione attraverso un'attenta gestione delle aziende o degli impianti infetti mediante

     a) rimozione e distruzione dei pesci morti e dei pesci che mostrano segni clinici della malattia e raccolta dei pesci che non presentano segni clinici della malattia, fino a quando ciascuna unità epidemiologica colpita dalla malattia all'interno dell'impianto sia vuotata di pesci e disinfettata; oppure

     b) rimozione e distruzione dei pesci morti e dei pesci che presentano segni clinici della malattia nel caso di impianti in cui il ritiro degli stock e/o la disifezione non siano possibili a causa della natura dell'impianto (ad esempio, un sistema fluviale o un lago di ampie dimensioni).

     3. Per facilitare una rapida eradicazione della malattia dai luoghi infetti, l'autorità competente dello Stato membro può autorizzare il trasporto — sotto il controllo dell'autorità competente — dei pesci che non mostrano segni clinici della malattia in altre aziende o zone all'interno dello Stato membro di cui trattasi non considerate indenni dalla malattia né che attuano un programma approvato di lotta e di eradicazione della malattia.

     4. Il pesce rimosso e distrutto a seguito dei provvedimenti previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 deve essere eliminato conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.

     5. Il pesce utilizzato per ripopolare impianti deve provenire da fonti certificate indenni dalla malattia.

     6. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare che la malattia si diffonda ad altri stock di pesci d'allevamento o selvatici.

     7. Quando lo Stato membro ha eradicato la malattia da un'azienda continentale secondo il punto C 2.1 del presente allegato e le indagini epizootiche previste al punto B 3 del presente allegato concludono che la malattia non si è propagata ad altre aziende o ai pesci selvatici, la qualifica di indennità da malattia viene immediatamente riattribuita. In caso contrario, la qualifica di indennità da malattia potrà essere riattribuita solo quando saranno soddisfatti i requisiti di cui all'allegato I.

 


[1] Decisione rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 202 e abrogata dall'art. 6 della Decisione n. 2010/221/UE.

[2] Capitolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/272/CE.

[3] Capitolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/272/CE.

[4] Allegato così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/272/CE.