Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 22/07/2005 |
Numero: | 573 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2002/994/CE è modificata come segue: |
Art. 2. La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2005. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.M55 – Decisione 22 luglio 2005, n. 573.
Decisione n. 2005/573/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 23 luglio 2005, n. L 193).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) In seguito al rilevamento di determinati residui di medicinali veterinari in taluni prodotti di origine animale importati dalla Cina e al riscontro, nel corso di un'ispezione effettuata in detto paese, di carenze per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la
(2) Misure correttive sono state quindi attuate dalle autorità cinesi e sono state fornite informazioni e garanzie supplementari. Tali misure, accompagnandosi all’esito favorevole dei controlli effettuati dai servizi della Commissione e dagli Stati membri, hanno consentito di emendare la
(3) L’esito dei controlli effettuati dagli Stati membri sui prodotti di cui è autorizzata l’importazione dall’entrata in vigore della
(4) Ai fini di una maggiore chiarezza giuridica in merito alla serie di prodotti di origine animale di cui è vietata l’importazione dalla Cina, occorre chiarire il testo della
(5) La
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“Articolo 2
1. Gli Stati membri vietano l’importazione dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato della presente decisione in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi e dell’articolo 3, nel caso di prodotti elencati nella parte II dell'allegato.
Articolo 3
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell'invio, ad un'analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.”;
2) l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE I
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale
autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3
— Prodotti della pesca, ad eccezione:
— dei prodotti dell'acquacoltura,
— dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,
— dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.
— Gelatina.
— Alimenti per animali da compagnia come disciplinato dal
PARTE II
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati
ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell'attestato di cui all'articolo 3
— Prodotti dell'acquacoltura.
— Gamberetti sgusciati e/o lavorati.
— Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.
— Involucri di origine animale.
— Carni di coniglio.
— Miele.
— Pappa reale.»