Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 20/12/2002 |
Numero: | 994 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 1.5.D39 – Decisione 20 dicembre 2002, n. 994.
Decisione n. 2002/994/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 21 dicembre 2002, n. L 348).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.
(2) A norma della
(3) A norma della
(4) In seguito al rilevamento di cloramfenicolo in taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Cina, la Commissione ha adottato la
(5) La
(6) Alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità cinesi è stata autorizzata l'importazione delle categorie di prodotti di origine animale per i quali sono stati approvati i piani nazionali di sorveglianza dei residui.
(7) Per talune altre categorie di prodotti di origine animale è necessario, visto l'esito dei controlli effettuati dagli Stati membri, mantenere i meccanismi di sorveglianza previsti dalla
(8) I prodotti della pesca ottenuti con metodi diversi dall'acquacoltura non sono interessati dai rischi sopra menzionati e non sono quindi soggetti alle misure di sorveglianza. Tuttavia, per quanto riguarda anguille e gamberetti, non è attualmente possibile distinguere tra prodotti dell'acquacoltura e catture di specie selvatiche, salvo nel caso dei gamberetti catturati nell'oceano Atlantico. Pertanto, ad eccezione di quest'ultima categoria di crostacei, il divieto continua ad applicarsi a tali prodotti.
(9) Il sistema di sorveglianza previsto dalla
(10) È pertanto opportuno aggiornare e consolidare nella presente decisione le disposizioni della
(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
La presente decisione si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.
1. Gli Stati membri vietano l’importazione dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato della presente decisione in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi e dell’articolo 3, nel caso di prodotti elencati nella parte II dell'allegato.
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell'invio, ad un'analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.
[Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.]
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente decisione viene riesaminata sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalla competente autorità cinese e, se del caso, dei risultati di un'ispezione in loco effettuata dagli esperti della Comunità.
Le decisioni 2001/699/CE e 2002/69/CE sono abrogate.
La presente decisione si applica a partire dal 24 dicembre 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO [5]
PARTE I
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale
autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3
— Prodotti della pesca, ad eccezione:
— dei prodotti dell'acquacoltura,
— dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,
— dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.
— Gelatina.
— Alimenti per animali da compagnia come disciplinato dal
PARTE II
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati
ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell'attestato di cui all'articolo 3
— Prodotti dell'acquacoltura.
— Gamberetti sgusciati e/o lavorati.
— Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.
— Involucri di origine animale.
— Carni di coniglio.
— Miele.
— Pappa reale.
[1] Articolo già sostituito dall’art. 1 della
[2] Articolo già sostituito dall’art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[5] Allegato già sostituito dall’art. 1 della