§ 1.5.D39 – Decisione 20 dicembre 2002, n. 994.
Decisione n. 2002/994/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/12/2002
Numero:994


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.     
Art. 6. 
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     


§ 1.5.D39 – Decisione 20 dicembre 2002, n. 994.

Decisione n. 2002/994/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 21 dicembre 2002, n. L 348).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.

     (2) A norma della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio occorre adottare le misure necessarie per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi e destinati all'alimentazione animale qualora si manifesti o si diffonda qualsiasi causa che potrebbe costituire un grave pericolo per la salute dell'uomo o degli animali.

     (3) A norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, il processo di produzione di animali e di prodotti primari di origine animale deve essere sottoposto a sorveglianza ai fini della ricerca di determinati residui o sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio.

     (4) In seguito al rilevamento di cloramfenicolo in taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Cina, la Commissione ha adottato la decisione 2001/699/CE, del 19 settembre 2001, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam, modificata dalla decisione 2002/770/CE. Inoltre, a causa delle carenze riscontrate nel corso di un'ispezione effettuata in Cina per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, modificata da ultimo dalla decisione 2002/933/CE.

     (5) La decisione 2002/69/CE stabilisce che si proceda ad un riesame della medesima sulla scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle partite in arrivo nei posti di ispezione frontalieri della Comunità e, se del caso, sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta in loco da esperti della Comunità. Le informazioni trasmesse dalle autorità cinesi e l'esito favorevole dei controlli effettuati dagli Stati membri hanno consentito di autorizzare l'importazione di taluni prodotti di origine animale e di apportare quindi varie modifiche alla decisione 2002/69/CE.

     (6) Alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità cinesi è stata autorizzata l'importazione delle categorie di prodotti di origine animale per i quali sono stati approvati i piani nazionali di sorveglianza dei residui.

     (7) Per talune altre categorie di prodotti di origine animale è necessario, visto l'esito dei controlli effettuati dagli Stati membri, mantenere i meccanismi di sorveglianza previsti dalla decisione 2002/69/CE. La frequenza delle analisi da praticare sulle partite è fissata in funzione del livello di rischio constatato.

     (8) I prodotti della pesca ottenuti con metodi diversi dall'acquacoltura non sono interessati dai rischi sopra menzionati e non sono quindi soggetti alle misure di sorveglianza. Tuttavia, per quanto riguarda anguille e gamberetti, non è attualmente possibile distinguere tra prodotti dell'acquacoltura e catture di specie selvatiche, salvo nel caso dei gamberetti catturati nell'oceano Atlantico. Pertanto, ad eccezione di quest'ultima categoria di crostacei, il divieto continua ad applicarsi a tali prodotti.

     (9) Il sistema di sorveglianza previsto dalla decisione 2001/669/CE è stato mantenuto per un periodo transitorio nei confronti della Cina. Esso è stato invece successivamente abolito dalla decisione 2002/770/CE per quanto riguarda il Vietnam.

     (10) È pertanto opportuno aggiornare e consolidare nella presente decisione le disposizioni della decisione 2002/69/CE ed abrogare conseguentemente le decisioni 2001/669/CE e 2002/69/CE.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La presente decisione si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.

 

          Art. 2. [1]

     1. Gli Stati membri vietano l’importazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato della presente decisione in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi e dell’articolo 3, nel caso di prodotti elencati nella parte II dell'allegato.

 

          Art. 3. [2]

     Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell'invio, ad un'analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.

 

          Art. 4. [3]

     [Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.]

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 6. [4]

     La presente decisione viene riesaminata sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalla competente autorità cinese e, se del caso, dei risultati di un'ispezione in loco effettuata dagli esperti della Comunità.

 

          Art. 7.

     Le decisioni 2001/699/CE e 2002/69/CE sono abrogate.

 

          Art. 8.

     La presente decisione si applica a partire dal 24 dicembre 2002.

 

          Art. 9.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [5]

 

PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3

 

     — Prodotti della pesca, ad eccezione:

     — dei prodotti dell'acquacoltura,

     — dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,

     — dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.

 

     — Gelatina.

 

     — Alimenti per animali da compagnia come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

PARTE II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati

ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell'attestato di cui all'articolo 3

 

     — Prodotti dell'acquacoltura.

 

     — Gamberetti sgusciati e/o lavorati.

 

     — Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.

 

     — Involucri di origine animale.

 

     — Carni di coniglio.

 

     — Miele.

 

     — Pappa reale.


[1] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/621/CEe così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/573/CE.

[2] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/621/CEe così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/573/CE.

[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della decisione n. 2004/621/CE.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/621/CE.

[5] Allegato già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/72/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2004/621/CE, così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/573/CE.