§ 1.5.M43 – Decisione 22 giugno 2005, n. 485.
Decisione n. 2005/485/CE della Commissione che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/06/2005
Numero:485


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della decisione 2001/881/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2.      L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.M43 – Decisione 22 giugno 2005, n. 485.

Decisione n. 2005/485/CE della Commissione che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 luglio 2005, n. L 181).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/ 662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, dovrebbe essere aggiornata per tener conto in particolare degli sviluppi intervenuti in alcuni Stati membri per quanto riguarda detti posti e delle ispezioni condotte in forza della citata decisione.

     (2) L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri stabilito dalla decisione 2001/881/CE («l'elenco») comprende per ciascun posto d'ispezione frontaliero il numero di unità Traces. Traces è un sistema informatico introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE. Il sistema Traces, che sostituisce il precedente sistema ANIMO, fondato sulla rete di cui alla decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO), consente di rintracciare i movimenti di animali e di alcuni prodotti nel quadro degli scambi intracomunitari e delle importazioni.

     (3) In seguito a un'ispezione effettuata con risultati soddisfacenti conformemente alla decisione 2001/881/CE è opportuno aggiungere all'elenco i posti d'ispezione frontalieri di Sines in Portogallo, Bratislava in Slovacchia, Valletta a Malta, e Manston nel Regno Unito.

     (4) In seguito a comunicazioni della Svezia e del Regno Unito è opportuno eliminare dall'elenco i posti d'ispezione frontalieri di Norrköping e Varberg in Svezia, e di Portsmouth nel Regno Unito.

     (5) È opportuno inoltre aggiornare l'elenco per tener conto dei cambiamenti che hanno recentemente interessato diversi posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma della decisione 2001/881/CE e che riguardano le categorie di animali o prodotti che possono essere controllati presso tali posti d'ispezione e l'organizzazione dei centri di ispezione all'interno dei posti stessi.

     (6) L'elenco delle unità di cui alla decisione 2002/459/CE della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2000/287/CE, comprende il numero di unità Traces per ciascun posto d'ispezione frontaliero nella Comunità. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria detto elenco dovrebbe essere opportunamente aggiornato per tener conto dei pertinenti cambiamenti e per mantenere un elenco identico a quello che figura nella decisione 2001/881/CE. La decisione 2002/459/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione 2001/881/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO

 

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

 

     1 = Nome

      2 = Codice Traces

     3 = Tipo

     A = Aeroporto

     F = Ferrovia

     P = Porto

     R = Strada

     4 = Centro d'ispezione

      5 = Prodotti

     HC = Prodotti per il consumo umano

     NHC = Altri prodotti

     NT = che non richiedono temperature specifiche

     T = Prodotti congelati/refrigerati

     T(FR) = Prodotti congelati

     T(CH) = Prodotti refrigerati

     6 = Animali vivi

     U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici

     E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

     O = Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)

     5-6 = Note particolari

     * Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE del Consiglio fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6

     (1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo3 della direttiva 97/78/CE del Consiglio

     (2) = Prodotti imballati unicamente

     (3) = Prodotti della pesca unicamente

     (4) = Unicamente proteine animali

     (5) = Lana e pelli unicamente

     (6) = Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce

     (7) = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

     (8) = Unicamente equidi

     (9) = Unicamente pesci tropicali

     (10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti

     (11) = Alimenti per animali in massa unicamente

     (12) = Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo.

     (13) = Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisioni 2003/630/CE della Commissione (GU L 218 del 30.8.2003, p. 55) e 2004/253/CE (GU L 79 del 17.3.2004).

     (14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. — Norikojums sutijumu tranzitam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzivnieku izcelsmes produktu, kas tiek sutiti uz Krieviju vai no tas, paterinam saskana ar noteiktu, attieciga Kopienas likumdošana paredzetu kartibu.

 

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

 

Paese: Italia

 

1

2

3

4

5

6

Ancona

0310199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

0300199

P

 

HC

 

Bari

0300299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

0303999

A

 

HC, NHC

 

Bologna-Borgo Panigale

0300499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

0303199

F

 

 

U

Chiasso

0310599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

0300599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

0303299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

0301099

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

 

 

 

Calata Bettolo (terminal Grimaldi)

HC-T(FR)

 

 

 

 

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT

 

 

 

 

Porto di Voltri (Voltri)

HC, NHC-NT

 

 

 

 

Porto di Vado (Vado Ligure — Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

 

 

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Genova

0311099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

0304099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo - Pollein

0302099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

0303399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno — Pisa

0301399

P

Porto Commerciale

HC, NHC

 

 

 

 

Sintermar

HC, NHC

 

 

 

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

 

 

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno — Pisa

0304299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano — Linate

0301299

A

 

HC, NHC

O

Milano — Malpensa

0301599

A

Magazzini aeroportuali

HC, NHC

U, E, O

 

 

 

Cargo City

HC, NHC

O

Napoli

0301899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

0311899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

0302299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

0301999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

0311999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

0303499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

 

 

 

Sapir 1

NHC-NT

 

 

 

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

 

 

 

Setramar

NHC-NT

 

 

 

 

Docks Cereali

NHC — NT

 

Reggio Calabria

0301799

P

 

HC, NHC

O

Reggio Calabria

0311799

A

 

HC, NHC

 

Roma — Fiumicino

0300899

A

Alitalia

HC, NHC

O

 

 

 

Cargo City ADR

HC, NHC

E, O

Rimini

0304199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

0303599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

0303699

P

 

HC, NHC

 

Torino — Caselle

0302599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)

O

Trapani

0303799

P

 

HC

 

Trieste

0302699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

 

 

 

Molo 'O'

 

U, E

 

 

 

Mag. FRIGOMAR

HC — T*

 

Venezia

0312799

A

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT(2)

 

Venezia

0302799

P

 

HC, NHC

 

Verona

0302999

A

 

HC(2) NHC(2)

 

 

 

ALLEGATO II

 

     L'allegato della decisione 2002/459/CE è così modificato:

 

     1. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri a MALTA è aggiunta la seguente voce:

     3102099     P     Valletta

     2. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in PORTOGALLO è aggiunta la seguente voce:

     1205899      P      Sines

     3. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in SLOVACCHIA è aggiunta la seguente voce:

     3300399      A      Bratislava

     4. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in SVEZIA sono soppresse le seguenti voci:

     1605199      A      Norrköping

     1613199      P      Varberg

     5. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri nel REGNO UNITO è aggiunta la seguente voce:

     0714499      A      Manston

     ed è soppressa la seguente voce:

     0711299      P      Portsmouth