Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 08/06/2005 |
Numero: | 932 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 |
§ 1.5.M35 – Regolamento 8 giugno 2005, n. 932.
Regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 163).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Per garantire la certezza giuridica dopo la scadenza delle misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 999/ 2001 e in attesa della revisione delle misure permanenti e della definizione di una strategia complessiva in materia di TSE, è opportuno prorogare ulteriormente tali misure transitorie fino al 1° luglio 2007.
(4) Nell'interesse della certezza giuridica e al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, in attesa della revisione sostanziale del
(5) Il
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 23, secondo comma, del
«Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo massimo che scade il 1° luglio 2007, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento.»
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2005.