§ 1.5.F89 - Regolamento 16 giugno 2003, n. 1128.
Regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/06/2003
Numero:1128


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.F89 - Regolamento 16 giugno 2003, n. 1128.

Regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie

(G.U.U.E. 28 giugno 2003, n. L 160).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili fornisce una base giuridica unica per tutta la legislazione relativa alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nella Comunità.

     (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per determinare la qualifica sanitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione. Tale qualifica sanitaria (in prosieguo: qualifica sanitaria BSE) comporta talune misure relative al controllo della BSE, del commercio e dell'importazione di taluni animali vivi e prodotti di origine animale. Il regolamento stabilisce che, prima della determinazione di tale situazione, si adottino misure transitorie per un periodo massimo di due anni.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione fissa le misure transitorie da applicarsi per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 1° luglio 2001.

     (4) Sono stati riscontrati alcuni problemi nell'utilizzo dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 per determinare la qualifica sanitaria BSE. La Commissione ha discusso con gli Stati membri la possibilità di apportare modifiche a tali criteri al fine di conseguire un migliore allineamento della qualifica sanitaria BSE e del rischio. L'esito di tali discussioni può essere influenzato in modo significativo dagli sviluppi del capitolo BSE del codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.

     (5) È necessario prolungare il periodo di applicazione delle misure transitorie per consentire la conclusione delle discussioni menzionate in precedenza.

     (6) Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo che si conclude il 1° luglio 2005, al più tardi, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.