§ 1.5.M14 – Regolamento 13 maggio 2005, n. 738.
Regolamento (CE) n. 738/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1040/2002 recante modalità di applicazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/05/2005
Numero:738


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.M14 – Regolamento 13 maggio 2005, n. 738.

Regolamento (CE) n. 738/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1040/2002 recante modalità di applicazione delle disposizioni relative allassegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97.

(G.U.U.E. 14 maggio 2005, n. L 122).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, quinto comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione  si riferisce alle spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

     (2) In conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento non è concessa alcuna partecipazione finanziaria qualora la spesa totale annua ammissibile sia inferiore a 50 000 EUR.

     (3) L’esperienza ha dimostrato che le domande presentate dagli Stati membri sono generalmente conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1040/2002, ad eccezione di quella relativa all’importo minimo della spesa annua ammissibile. In alcuni casi infatti, soprattutto negli Stati membri in cui solo una parte ridotta del territorio nazionale è destinata a uso agricolo, e in cui pertanto il controllo degli organismi nocivi richiede spese minori, l’importo della spesa annua ammissibile è risultato inferiore a 50 000 EUR.

     (4) Occorre pertanto garantire un contributo finanziario anche alle domande in cui l’importo della spesa annua ammissibile sia sensibilmente al di sotto dei 50 000 EUR.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1040/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1040/2002 la terza frase è sostituita dal testo seguente:

     “Non è concessa alcuna partecipazione finanziaria della Comunità qualora la spesa totale annua ammissibile, definita a norma della disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sia inferiore a 25 000 EUR”.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.