§ 1.5.A35 – Regolamento 14 giugno 2002, n. 1040.
Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/06/2002
Numero:1040


Sommario
Art. 1.      1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, le domande degli Stati membri per l'assegnazione del contributo finanziario [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'esame di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri presentano un fascicolo comprensivo, per ciascun anno del programma, dei seguenti elementi:
Art. 3.      1. Per ogni domanda ricevuta la Commissione stabilisce se le misure fitosanitarie erano adeguate e se le spese connesse a tali misure sono ragionevoli.
Art. 4.      1. Ogni anno la Commissione compila, entro il 15 settembre, un elenco dei programmi da considerare e che sono pertanto ammessi a beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità. Per [...]
Art. 5.      Per ottenere il versamento della partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma approvato, lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di pagamento della partecipazione [...]
Art. 6.      Il regolamento (CE) n. 2051/97 è abrogato.
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.A35 – Regolamento 14 giugno 2002, n. 1040.

Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97.

(G.U.C.E. 15 giugno 2002, n. L 157).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

     (2) Gli Stati membri possono, in particolare, chiedere una partecipazione finanziaria comunitaria per misure specifiche, già adottate o progettate, per combattere le infezioni ad opera di organismi nocivi introdotti nel loro territorio. Il massimale di tale partecipazione finanziaria è fissato al 50 %della spesa ammissibile.

     (3) L'applicazione del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997, recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la "lotta fitosanitaria", ha dimostrato che occorrono modalità più specifiche; in particolare, è necessario rendere più precise le disposizioni relative alle informazioni che gli Stati membri devono presentare per giustificare la richiesta del contributo finanziario.

     (4) Le nuove modalità devono specificare le informazioni che gli Stati membri sono tenuti ad indicare nelle domande di partecipazione finanziaria della Comunità, in particolare la documentazione relativa al programma di eradicazione dell'organismo nocivo per il quale chiedono il contributo finanziario per la "lotta fitosanitaria".

     (5) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali misure è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato.

     (6) Il regolamento (CE) n. 2051/97 deve quindi essere abrogato.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, le domande degli Stati membri per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario per la "lotta fitosanitaria "di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2000/29/CE, devono essere presentate per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno da parte dell'autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della suddetta direttiva, per essere esaminate nel corso dello stesso anno e devono essere inoltrate alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori, B-1049 Bruxelles, Belgio.

     2. Le domande contengono le informazioni relative al programma di eradicazione dell'organismo nocivo per il quale si chiede la partecipazione finanziaria comunitaria, e in particolare:

     a) informazioni generali sulla comparsa dell'organismo nocivo di cui trattasi, con l'indicazione della data in cui è stata sospettata o confermata la presenza di tale organismo e le informazioni relative alla presunta origine della sua comparsa;

     b) le misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro l'organismo nocivo in questione, la durata prevista di tali misure e, se possibile, i risultati ottenuti, il costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e la parte di tali spese che è o sarà coperta da stanziamenti pubblici. Il programma avrà una durata massima di due anni a decorrere dalla data della scoperta della presenza dell'organismo nocivo in questione, salvo casi particolari debitamente giustificati in cui possono essere presentate altre due domande, di un anno ciascuna.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini dell'esame di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri presentano un fascicolo comprensivo, per ciascun anno del programma, dei seguenti elementi:

     a) una copia della notifica della presenza o della comparsa dell'organismo in questione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2000/29/CE;

     b) informazioni sulle ispezioni, sulle analisi e sulle altre misure prese per determinare la natura e l'entità della presenza dell'organismo nocivo in questione, compreso il metodo utilizzato per tali azioni;

     c) l'avviso regolamentare della richiesta di trattamenti quali la distruzione, la disinfezione, la disinfestazione, la sterilizzazione o qualsiasi altro trattamento da effettuare nonché una descrizione e una valutazione ufficiale dei risultati ottenuti, compresa la descrizione del metodo utilizzato per tali trattamenti;

     d) in caso di versamento di compensazioni delle perdite finanziarie subite (diverse dal lucro cessante) a causa dei divieti o restrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE, una dichiarazione ufficiale per i pagamenti effettuati o previsti e il metodo di calcolo;

     e) informazioni sull'identità delle forniture, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE o, in caso di impossibilità, i motivi per i quali non possono essere identificate.

     2. Gli Stati membri presentano inoltre l'elenco degli importi versati (al netto di IVA e imposte) o da versare per l'attuazione delle misure necessarie per la lotta contro gli organismi nocivi in questione e la parte di tali importi coperta da stanziamenti pubblici. Per ognuna di tali misure, saranno fornite informazioni dettagliate:

     a) per le ispezioni e le analisi, una tabella riepilogativa che indichi, tra l'altro, la data, il luogo e il costo unitario rispettivo;

     b) per i trattamenti di cui al paragrafo 1, lettera c), l'elenco delle aziende o dei luoghi sottoposti a trattamento e il quantitativo di vegetali o l'estensione delle superfici oggetto di trattamento;

     c) per i pagamenti di cui al paragrafo 1, lettera d), l'elenco dei beneficiari.

 

     Art. 3.

     1. Per ogni domanda ricevuta la Commissione stabilisce se le misure fitosanitarie erano adeguate e se le spese connesse a tali misure sono ragionevoli.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le eventuali informazioni aggiuntive che quest'ultima richieda per l'esame delle domande.

 

     Art. 4.

     1. Ogni anno la Commissione compila, entro il 15 settembre, un elenco dei programmi da considerare e che sono pertanto ammessi a beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità. Per garantire l'efficacia e la coerenza della partecipazione finanziaria e tenuto conto dell'andamento della situazione fitosanitaria nella Comunità, la Commissione procede ad una classificazione dei programmi.

     In tale classificazione è data la precedenza ai programmi che soddisfano in maggiore misura i seguenti criteri:

     - tutelano gli interessi dell'intera Comunità,

     - presentano elevate probabilità di efficacia,

     - offrono le informazioni richieste sull'identità delle forniture.

     2. L'elenco dei programmi, con l'indicazione dell'importo della partecipazione finanziaria della Comunità proposta per ogni programma, è presentato per esame al comitato fitosanitario permanente. Se del caso, va menzionato anche il tasso di regressività del contributo finanziario.

     3. Ogni programma figurante nell'elenco di cui al punto 2 viene approvato individualmente secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE. In sede di approvazione sono fissati l'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità, le eventuali condizioni a cui essa è soggetta e il suo massimale. Non è concessa alcuna partecipazione finanziaria della Comunità qualora la spesa totale annua ammissibile, definita a norma della disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sia inferiore a 25 000 EUR [1].

 

     Art. 5.

     Per ottenere il versamento della partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma approvato, lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di pagamento della partecipazione finanziaria in euro entro il 30 settembre dell'anno successivo all'anno di approvazione del programma.

     Le domande degli Stati membri sono corredate dell'idonea documentazione probante, quali fatture e ricevute.

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 2051/97 è abrogato.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica alle domande di versamento della partecipazione finanziaria della Comunità a decorrere dal 2003.

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 738/2005.