§ 1.5.M2 – Decisione 4 aprile 2005, n. 290.
Decisione n. 2005/290/CE della Commissione che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/04/2005
Numero:290


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.


§ 1.5.M2 – Decisione 4 aprile 2005, n. 290.

Decisione n. 2005/290/CE della Commissione che stabilisce certificati semplificati per limportazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 12 aprile 2005, n. L 93).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), e in particolare l’articolo 3,

     vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (2), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (3), e in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 2,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), e in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

     Considerando quanto segue:

     (1) L’Allegato V dell’accordo del 17 dicembre 1998 tra la Comunità europea e il governo del Canada relativo a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l’accordo») stabilisce misure di sanità pubblica e animale applicabili all’importazione nella Comunità di taluni animali e prodotti di origine animale per i quali è stata riconosciuta un’equivalenza.

     (2) L’allegato VII dell’accordo prevede certificati sanitari ufficiali semplificati di sanità animale e/o di sanità pubblica da inserire nel modello di attestato sanitario applicabile alle importazioni nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale per i quali sono state riconosciute misure di equivalenza («Sì-1»).

     (3) L’equivalenza è stata riconosciuta per lo sperma di animali della specie bovina per quanto riguarda le condizioni richieste in materia di sanità animale sulla base della direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE (5); è opportuno quindi stabilire un modello di certificato semplificato per lo sperma di animali della specie bovina.

     (4) È importante precisare che l’utilizzazione di modelli di certificati di polizia sanitaria previsti dalla decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (1) è richiesta fatte salve le condizioni di certificazione specifiche derivanti dagli accordi di equivalenza tra la Comunità e i paesi terzi. È quindi opportuno modificare in modo conforme la decisione 2004/639/CE.

     (5) L’equivalenza è stata riconosciuta per quanto riguarda le condizioni di sanità pubblica per le carni della specie bovina, ma non per quanto riguarda le condizioni di sanità animale. Ne deriva che la semplificazione basata sull’equivalenza del modello di certificato per le carni porcine deve coprire unicamente le misure di sanità pubblica.

     (6) La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (2) prevede che ai fini dell’importazione delle carni in provenienza da un paese terzo, i certificati sanitari che accompagnano tali carni dovranno essere completati da un attestato che comprovi il fatto che gli animali coperti dalla direttiva sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalente a quelle previste dalla direttiva stessa. L’attestato deve essere inserito nel modello di certificato per le carni fresche porcine stabilito nella presente decisione.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Gli Stati membri autorizzano, conformemente alle condizioni di certificazione fissate nel modello di certificato che figura all’allegato I, l’importazione in provenienza dal Canada di sperma di animali domestici della specie bovina. Un esemplare debitamente riempito e rilasciato prima della partenza del lotto dal Canada deve accompagnare lo sperma importato.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri autorizzano, conformemente alle condizioni di certificazione fissate nel modello di certificato che figura all’allegato II, l’importazione in provenienza dal Canada di carni fresche di animali domestici della specie porcina. Un esemplare debitamente riempito e rilasciato prima della partenza del lotto dal Canada deve accompagnare le carni porcine importate.

 

     Art. 3.

     All’articolo 1 della decisione 2004/639/CE, viene aggiunto il seguente paragrafo 4:

     «4. Il requisito di cui al paragrafo 1 di utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria che figura all’allegato II, parte 1, si applica fatte salve le condizioni di certificazione specifiche e i modelli di certificati basati sugli accordi della Comunità e i paesi terzi in seguito a un riconoscimento di equivalenza.»

 

     Art. 4.

     Per un periodo transitorio non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l’importazione in provenienza dal Canada di sperma di animali domestici della specie bovina e di carni fresche di animali domestici della specie porcina sulla base dei modelli di certificati utilizzati prima della data di applicazione della presente decisione.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)