Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 04/04/2005 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.M2 – Decisione 4 aprile 2005, n. 290.
Decisione n. 2005/290/CE della Commissione che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 12 aprile 2005, n. L 93).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
Considerando quanto segue:
(1) L’Allegato V dell’accordo del 17 dicembre 1998 tra la Comunità europea e il governo del Canada relativo a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l’accordo») stabilisce misure di sanità pubblica e animale applicabili all’importazione nella Comunità di taluni animali e prodotti di origine animale per i quali è stata riconosciuta un’equivalenza.
(2) L’allegato VII dell’accordo prevede certificati sanitari ufficiali semplificati di sanità animale e/o di sanità pubblica da inserire nel modello di attestato sanitario applicabile alle importazioni nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale per i quali sono state riconosciute misure di equivalenza («Sì-1»).
(3) L’equivalenza è stata riconosciuta per lo sperma di animali della specie bovina per quanto riguarda le condizioni richieste in materia di sanità animale sulla base della
(4) È importante precisare che l’utilizzazione di modelli di certificati di polizia sanitaria previsti dalla
(5) L’equivalenza è stata riconosciuta per quanto riguarda le condizioni di sanità pubblica per le carni della specie bovina, ma non per quanto riguarda le condizioni di sanità animale. Ne deriva che la semplificazione basata sull’equivalenza del modello di certificato per le carni porcine deve coprire unicamente le misure di sanità pubblica.
(6) La
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
Gli Stati membri autorizzano, conformemente alle condizioni di certificazione fissate nel modello di certificato che figura all’allegato I, l’importazione in provenienza dal Canada di sperma di animali domestici della specie bovina. Un esemplare debitamente riempito e rilasciato prima della partenza del lotto dal Canada deve accompagnare lo sperma importato.
Art. 2.
Gli Stati membri autorizzano, conformemente alle condizioni di certificazione fissate nel modello di certificato che figura all’allegato II, l’importazione in provenienza dal Canada di carni fresche di animali domestici della specie porcina. Un esemplare debitamente riempito e rilasciato prima della partenza del lotto dal Canada deve accompagnare le carni porcine importate.
Art. 3.
All’articolo 1 della
«4. Il requisito di cui al paragrafo 1 di utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria che figura all’allegato II, parte 1, si applica fatte salve le condizioni di certificazione specifiche e i modelli di certificati basati sugli accordi della Comunità e i paesi terzi in seguito a un riconoscimento di equivalenza.»
Art. 4.
Per un periodo transitorio non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l’importazione in provenienza dal Canada di sperma di animali domestici della specie bovina e di carni fresche di animali domestici della specie porcina sulla base dei modelli di certificati utilizzati prima della data di applicazione della presente decisione.
Art. 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)