Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/03/2005 |
Numero: | 416 |
Sommario |
Art. 1. Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 1.5.L80 – Regolamento 11 marzo 2005, n. 416.
Regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 12 marzo 2005, n. L 66).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) La Commissione ha ricevuto dall'autorità competente del Giappone (vale a dire la divisione sicurezza dei prodotti animali del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca) le garanzie necessarie in base alle quali i prodotti del sangue e gli altri sottoprodotti destinati a fini tecnici provenienti dal Giappone possono essere ottenuti e spediti verso la Comunità nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di importazioni. In particolare, il Giappone ha proceduto all'omologazione e alla registrazione dei relativi impianti di produzione, come è prescritto dall'articolo 29, paragrafo 5, del
(4) È quindi opportuno inserire il Giappone nell'elenco stabilito nella parte VI dell'allegato XI.
(5) È inoltre opportuno modificare la parte VI dell'allegato XI in modo tale da utilizzare la stessa terminologia del capitolo XI dell'allegato VIII dello stesso regolamento.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Modifica del
La parte VI dell'allegato XI del
«PARTE VI
Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti animali e di prodotti del sangue di origine animale (ad eccezione dei prodotti del sangue provenienti da equidi) destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico [certificati sanitari dei capitoli 4 C) e 8 B)].
A. Prodotti del sangue:
1) Prodotti del sangue ottenuti da ungulati:
i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della
— (JP) Giappone.
2) Prodotti del sangue ottenuti da altre specie:
i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della
— (JP) Giappone.
B. Sottoprodotti animali destinati ad uso farmaceutico: i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della
— (JP) Giappone
— (PH) Filippine e
— (TW) Taiwan.
C. Sottoprodotti animali destinati a fini tecnici diversi dall'uso farmaceutico.
Paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della
Art. 2. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.