Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 16/02/2005 |
Numero: | 138 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.L61 – Decisione 16 febbraio 2005, n. 138.
Decisione n. 2005/138/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all'interno di una zona soggetta a restrizioni in Portogallo, in relazione ad un focolaio di febbre catarrale degli ovini in tale Stato membro. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 18 febbraio 2005, n. L 47).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Il Portogallo ha messo al corrente la Commissione della comparsa di un focolaio di febbre catarrale degli ovini nel comune di Idanha-a-Nova.
(4) Deroghe al divieto di uscita dalle zone soggette a restrizioni, definite dalla
(5) Inoltre, la zona F va estesa e delimitata in funzione dei fattori geografici, ecologici ed epidemiologici connessi con la febbre catarrale degli ovini nelle regioni colpite del Portogallo.
(6) È pertanto necessario modificare in conformità la
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) All'articolo 3, il paragrafo 1 e la prima frase del paragrafo 2 vanno letti come segue:
«1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita, a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni previste all'allegato II oppure, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettino le disposizioni del paragrafo 2, ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.
2. In Francia, Italia, Portogallo e Spagna, l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora:»
2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 21 febbraio 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Nell’allegato I della
«Zona F
SPAGNA:
— Province di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordova, Cáceres, Badajoz
— Provincia di Jaen (comarcas di Jaen e Andujar)
— Provincia di Toledo (comarcas di Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara e Los Navalmorales)
— Provincia di Ciudad Real (comarcas di Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén e Almodóvar del Campo).
PORTOGALLO:
— Direzione regionale per l'Agricoltura dell'Alentejo: concelhos di Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos, Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o- Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (a est della A2, i freguesias di Santa Susana, Santiago e Torrão) e Gavião.
— Direzione regionale per l’Agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Montijo (freguesias di Canha, S. Isidoro de Pegões e Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal.
— Direzione regionale per l’Agricoltura di Beira Interior: concelhos di Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei e Mação.»