§ 1.5.L61 – Decisione 16 febbraio 2005, n. 138.
Decisione n. 2005/138/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all'interno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/02/2005
Numero:138


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.L61 – Decisione 16 febbraio 2005, n. 138.

Decisione n. 2005/138/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all'interno di una zona soggetta a restrizioni in Portogallo, in relazione ad un focolaio di febbre catarrale degli ovini in tale Stato membro. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 18 febbraio 2005, n. L 47).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, è stata adottata alla luce della situazione esistente nelle regioni della Comunità colpite dalla febbre catarrale degli ovini. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita, previsto dalla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni, in uscita da tali zone o in transito nelle stesse.

     (2) La decisione 2003/828/CE, quale modificata dalla decisione 2004/898/CE, ha istituito una zona soggetta a restrizioni («zona F»), a fronte della situazione epidemiologica relativa alla febbre catarrale degli ovini esistente in Spagna e Portogallo al momento dell’adozione della decisione 2004/898/CE.

     (3) Il Portogallo ha messo al corrente la Commissione della comparsa di un focolaio di febbre catarrale degli ovini nel comune di Idanha-a-Nova.

     (4) Deroghe al divieto di uscita dalle zone soggette a restrizioni, definite dalla decisione 2003/828/CE, vanno applicate alle regioni colpite del Portogallo.

     (5) Inoltre, la zona F va estesa e delimitata in funzione dei fattori geografici, ecologici ed epidemiologici connessi con la febbre catarrale degli ovini nelle regioni colpite del Portogallo.

     (6) È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 2003/828/CE.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2003/828/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 3, il paragrafo 1 e la prima frase del paragrafo 2 vanno letti come segue:

     «1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita, a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni previste all'allegato II oppure, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettino le disposizioni del paragrafo 2, ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.

     2. In Francia, Italia, Portogallo e Spagna, l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora:»

     2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 21 febbraio 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato I della decisione 2003/828/CE, la zona F viene così definita:

 

     «Zona F

 

     SPAGNA:

 

     — Province di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordova, Cáceres, Badajoz

     — Provincia di Jaen (comarcas di Jaen e Andujar)

     — Provincia di Toledo (comarcas di Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara e Los Navalmorales)

     — Provincia di Ciudad Real (comarcas di Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén e Almodóvar del Campo).

 

     PORTOGALLO:

 

     — Direzione regionale per l'Agricoltura dell'Alentejo: concelhos di Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos, Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o- Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (a est della A2, i freguesias di Santa Susana, Santiago e Torrão) e Gavião.

     — Direzione regionale per l’Agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Montijo (freguesias di Canha, S. Isidoro de Pegões e Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal.

     — Direzione regionale per l’Agricoltura di Beira Interior: concelhos di Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei e Mação.»