§ 1.5.L58 – Decisione 30 dicembre 2004, n. 130.
Decisione n. 2005/130/CE della Commissione che fissa il contributo finanziario della Comunità ai costi operativi sostenuti per l’eradicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/12/2004
Numero:130


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.L58 – Decisione 30 dicembre 2004, n. 130.

Decisione n. 2005/130/CE della Commissione che fissa il contributo finanziario della Comunità ai costi operativi sostenuti per l’eradicazione dell’afta epizootica nel Regno Unito nel 2001.

(G.U.U.E. 16 febbraio 2005, n. L 45).

 

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel 2001 nel Regno Unito ha fatto la sua apparizione un focolaio di afta epizootica. L’insorgere di tale malattia ha rappresentato una grave minaccia per il patrimonio zootecnico comunitario.

     (2) In virtù delle decisioni 2001/654/CE e 2003/23/CE  della Commissione, è stato concesso un contributo finanziario della Comunità a titolo di compensazione dei proprietari per il valore degli animali che essi sono stati costretti ad abbattere, nell’ambito dei provvedimenti di eradicazione dei focolai di afta epizootica insorti nel 2001.

     (3) In virtù della decisione 2003/676/CE della Commissione è stato concesso un contributo finanziario supplementare della Comunità per coprire le spese operative e altri costi direttamente connessi con l’eradicazione dell’afta epizootica nel Regno Unito nel 2001.

     (4) In forza dell'articolo 1 di tale decisione, è stato versato un anticipo di 40 milioni di EUR sul contributo finanziario supplementare.

     (5) Conformemente alla stessa decisione, il saldo del contributo finanziario della Comunità deve basarsi sulla richiesta presentata dal Regno Unito il 27 febbraio 2003, su documenti dettagliati a conferma delle cifre indicate nella richiesta e sui risultati dei controlli in loco a cura della Commissione.

     (6) Tenuto conto dei succitati elementi, occorre ora fissare il contributo finanziario della Comunità ai costi operativi sostenuti ai fini dell’eradicazione dell’afta epizootica nel Regno Unito nel 2001.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Il contributo finanziario supplementare della Comunità per coprire le spese operative ed altre spese sostenute per l’eradicazione dell’afta epizootica nel Regno Unito nel 2001, in base al disposto della decisione 2003/676/CE della Commissione, è fissato a 156 972 555 EUR.

     Dato che è già stato versato un anticipo di 40 milioni di euro, il saldo di 116 972 555 EUR sarà versato non appena saranno resi disponibili i necessari stanziamenti.

 

          Art. 2.

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è il destinatario della presente decisione.