§ 1.5.E99 - Decisione 24 settembre 2003, n. 676.
Decisione n. 2003/676/CE della Commissione relativa a un contributo finanziario addizionale della Comunità a sostegno dei costi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/09/2003
Numero:676


Sommario
Art. 1.  Versamento di un anticipo sul contributo finanziario della Comunità al Regno Unito
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Le spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità
Art. 4.  Condizioni di pagamento e documentazione d'appoggio
Art. 5.  Controlli in loco della Commissione
Art. 6.  Destinatario


§ 1.5.E99 - Decisione 24 settembre 2003, n. 676.

Decisione n. 2003/676/CE della Commissione relativa a un contributo finanziario addizionale della Comunità a sostegno dei costi di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001.

(G.U.U.E. 1 ottobre 2003, n. L 249).

 

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 sulle spese in campo veterinario, da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003, e in particolare dall'articolo 3, paragrafo 3 e dall'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Non appena confermata ufficialmente la presenza di afta epizootica nel 2001, il Regno Unito ha riferito di avere immediatamente applicato i provvedimenti di controllo da attuare in caso di focolai di tale malattia ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che introduce misure comunitarie di controllo dell'afta epizootica, da ultimo modificata dalla decisione 2003/11/CE della Commissione, come prescritto ai fini dell'ottenimento di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia conformemente alla decisione 90/424/CEE.

     (2) L'afta epizootica rappresenta un serio pericolo per le scorte comunitarie. Di conseguenza, per prevenire il diffondersi della malattia e contribuirne all'eradicazione, la Comunità deve contribuire alle spese ammissibili sostenute dal Regno Unito. È pertanto opportuno concedere al Regno Unito un contributo finanziario della Comunità conformemente alle disposizioni della decisione 90/424/CEE a copertura dei costi relativi all'epidemia di afta epizootica nel 2001.

     (3) Ai sensi delle decisioni 2001/654/CE e 2003/23/CE della Commissione, è stato concesso un contributo finanziario della Comunità a titolo di compensazione dei proprietari per il valore degli animali obbligatoriamente macellati nell'ambito dei provvedimenti di eradicazione relativi ai focolai di afta epizootica nel 2001. Un contributo comunitario deve essere inoltre concesso in relazione con i costi operativi di macellazione di detti animali e con altri costi direttamente connessi ad altri provvedimenti di eradicazione.

     (4) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1258/1999 del 17 maggio 1999 sul finanziamento della politica agricola comune, misure veterinarie e fitosanitarie adottate in conformità della normativa comunitaria devono essere finanziate dalla sezione garanzia del Fondo agricolo europeo di Orientamento e Garanzia. Gli articoli 8 e 9 di detto regolamento si applicano a fini di controllo finanziario.

     (5) Il 27 febbraio, 2003, il Regno Unito ha presentato una domanda di rimborso di altri costi in relazione con l'eradicazione dell'afta epizootica nel 2001. La domanda è stata presentata in forma elettronica conforme al formato già stabilito dalla decisione 2003/182/CE della Commissione, del 14 marzo 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001, e dalle altre due decisioni adottate contemporaneamente per Francia e Irlanda. Non è quindi necessario chiedere al Regno Unito di presentare un'ulteriore richiesta in base a un determinato formato. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento degli Stati membri, occorre dare alle autorità del Regno Unito l'opportunità di completare la richiesta del 27 febbraio 2003 entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione.

     (6) Considerati gli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2003 e la verifica in corso delle spese ammissibili, il contributo finanziario per questi costi deve limitarsi allo stadio attuale, a condizione della disponibilità dei crediti, a un anticipo pari a 40 milioni di EUR.

     (7) Il contributo finanziario della Comunità deve essere soggetto alla condizione che le misure previste siano realizzate in modo efficiente e che le autorità competenti forniscano tutte le necessarie informazioni.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Versamento di un anticipo sul contributo finanziario della Comunità al Regno Unito

     A condizione della disponibilità dei relativi stanziamenti di bilancio, il Regno Unito può ricevere un anticipo di 40 milioni di EUR sul contributo finanziario supplementare della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001. Il contributo supplementare può coprire le spese ammissibili per i costi delle misure previste dall'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b) della decisione 90/424/CEE del Consiglio, ad eccezione di una compensazione per il valore degli animali, già erogata in virtù delle decisioni 2001/654/CE e 2003/23/CE.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

     a) «versamenti ragionevoli» significa versamenti per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi adeguati rispetto ai prezzi di mercato anteriori al manifestarsi del focolaio di afta epizootica;

     b) «versamenti giustificati» significa versamenti per l'acquisto di materiali o servizi di cui siano comprovati natura e legame diretto con la macellazione obbligatoria di animali nell'azienda.

 

          Art. 3. Le spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

     1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è erogato soltanto per quanto riguarda versamenti giustificati e ragionevoli per i costi ammissibili che figurano in allegato.

     2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:

     a) l'imposta sul valore aggiunto;

     b) lo stipendio di pubblici funzionari;

     c) l'uso di materiale pubblico diverso da materiale di consumo.

 

          Art. 4. Condizioni di pagamento e documentazione d'appoggio

     1. Il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato in una decisione successiva adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE. Esso si baserà:

     a) sulla richiesta presentata il 27 febbraio 2003, completata entro i termini previsti dal paragrafo 2;

     b) su precisi documenti a conferma delle cifre della richiesta di cui alla lettera a);

     c) sui risultati dei controlli in loco della Commissione di cui all'articolo 5.

     I documenti di cui alla lettera b) sono resi disponibili per controlli in loco a cura della Commissione.

     2. L'aggiunta alla richiesta di cui al paragrafo 1, lettera a), è fornita in formato elettronico analogo a quello della richiesta del 27 febbraio 2003 entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. Se tale termine non è rispettato, il contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili di tale aggiunta è ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo.

 

          Art. 5. Controlli in loco della Commissione

     La Commissione si riserva la facoltà di svolgere controlli in loco, con la cooperazione delle autorità nazionali competenti, per quanto riguarda l'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica di cui all'articolo 1 e i relativi costi sostenuti.

 

          Art. 6. Destinatario

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è il destinatario della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Costi ammissibili di cui all'articolo 3

 

     1. Costi della macellazione di animali:

     a) salari e diritti dei macellai;

     b) articoli di consumo e attrezzature specifiche per la macellazione;

     c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali al luogo di macellazione:

     2. Costi della distruzione di animali:

     a) lavorazione: trasporto di carcasse all'impianto di lavorazione, trattamento di carcasse nell'impianto di lavorazione e distruzione delle farine;

     b) interramento: personale specifico impiegato, materiali specificamente lavorati per il trasporto e l'interramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda;

     c) incenerimento: personale specifico impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, materiali specificamente lavorati per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda.

     3. Costo della distruzione di latte:

     a) compensazione a prezzo di mercato del latte;

     b) distruzione del latte.

     4. Costi di pulizia, disinfezione e disinfestazione di aziende

     a) prodotti utilizzati per pulizia, disinfezione e disinfestazione;

     b) salari e diritti del personale specifico impiegato.

     5. Costi di distruzione di mangimi contaminati:

     a) compensazione del prezzo d'acquisto dei mangimi;

     b) distruzione di mangimi contaminati.

     6. Costi di compensazione di attrezzature contaminate al valore di mercato e distruzione di tali attrezzature. Non sono ammessi i costi di compensazione per ricostruzione o rinnovo di edifici aziendali e infrastrutture.