§ 1.5.L52 – Decisione 26 gennaio 2005, n. 102.
Decisione n. 2005/102/CE della Commissione che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/01/2005
Numero:102


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 1.5.L52 – Decisione 26 gennaio 2005, n. 102.

Decisione n. 2005/102/CE della Commissione che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda lelenco dei posti d'ispezione frontalieri. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 5 febbraio 2005, n. L 33).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, dovrebbe essere aggiornata per tener conto in particolare degli sviluppi in alcuni Stati membri per quanto riguarda tali posti e delle ispezioni effettuate in conformità di detta decisione. L’elenco dei posti d’ispezione frontalieri stabilito dalla decisione 2001/881/CE («l’elenco») comprende il numero di unità TRACES per ciascun posto d’ispezione frontaliero. TRACES è un sistema informatico introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione e che sostituisce il precedente sistema ANIMO, basato sulla rete di cui alla decisione 91/398/CEE della Commissione, per rintracciare i movimenti di animali e di alcuni prodotti nel quadro degli scambi intracomunitari e delle importazioni.

     (2) In seguito ad un’ispezione effettuata con risultati soddisfacenti conformemente alla decisione 2001/881/CE è opportuno aggiungere all’elenco i posti di ispezione frontalieri di Daugavpils, Riga, Rezekne e Ventspils in Lettonia, Castellón in Spagna, Gyékényes, Kelebia e Eperjeske in Ungheria.

     (3) È opportuno cancellare dall’elenco il porto di North Shields su richiesta del Regno Unito nonché Divonne e il porto di La Rochelle Rochefort su richiesta della Francia.

     (4) È opportuno inoltre aggiornare l’elenco affinché si tenga conto dei recenti cambiamenti riguardanti le categorie di animali o prodotti che possono essere controllati nei posti d’ispezione e l’organizzazione dei centri di ispezione all’interno dei posti stessi per alcuni posti di ispezione frontalieri già approvati in conformità della decisione 2001/881/CE.

     (5) L’elenco è stato modificato più volte. Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria è pertanto opportuno sostituirlo con l’elenco di cui alla presente decisione. È quindi necessario modificare in conformità la decisione 2001/881/CE.

     (6) L’elenco delle unità di cui alla decisione 2002/459/CE della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2000/287/CE, comprende il numero di unità TRACES per ciascun posto d’ispezione frontaliero nella Comunità. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria detto elenco dovrebbe essere aggiornato in conformità per tener conto di ogni eventuale modifica pertinente e per mantenere un elenco identico a quello che figura nella decisione 2001/881/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/459/CE.

     (7) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L'allegato I della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 2001/881/CE.

 

     Art. 2.

     L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

 

«ALLEGATO

Elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti

 

1 = Nome

2 = Codice Traces

3 = Tipo

A = Aeroporto

F = Ferrovia

P = Porto

R = Strada

4 = Centro d'ispezione

5 = Prodotti

HC = Prodotti per il consumo umano

NHC = Altri prodotti

NT = che non richiedono temperature specifiche

T = Prodotti congelati/refrigerati

T(FR) = Prodotti congelati

T(CH) = Prodotti refrigerati

6 = Animali vivi

U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici

E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O = Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)

5-6 = Note particolari

(*) = Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6

(1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2) = Prodotti imballati unicamente

(3) = Prodotti della pesca unicamente

(4) = Unicamente proteine animali

(5) = Lana e pelli unicamente

(6) = Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce

(7) = Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8) = Unicamente equidi

(9) = Unicamente pesci tropicali

(10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti

(11) = Alimenti per animali in massa unicamente

(12) = Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo.

(13) = Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione - G.U.U.E. L 218 del 30.8.2003 + 2004/253/CE - G.U.U.E. L 79 del 17.3.2004.

(14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria.

 

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

 

Paese: Italia

 

1  

2  

3  

4  

5  

6 

Ancona  

0310199  

A  

 

HC, NHC 

 

Ancona  

0300199  

P  

 

HC 

 

Bari  

0300299  

P  

 

HC, NHC 

 

Bergamo  

0303999  

A  

 

HC, NHC 

 

Bologna-Borgo Panigale  

0300499  

A  

 

HC, NHC 

O 

Campocologno  

0303199  

F  

 

 

U 

Chiasso  

0310599  

F  

 

HC, NHC 

U, O 

Chiasso  

0300599  

R  

 

HC, NHC 

U, O 

Gaeta  

0303299  

P  

 

HC-T(3) 

 

Genova  

0301099  

P  

Calata Sanità (terminal Sech)  

HC, NHC-NT 

 

 

 

 

Calata Bettolo (terminal Grimaldi)  

HC-T(FR)  

 

 

 

 

Nino Ronco (terminal Messina)  

NHC-NT 

 

 

 

 

Porto di Voltri (Voltri)  

HC, NHC-NT 

 

 

 

 

Porto di Vado (Vado Ligure - Savona)  

HC-T(FR), NHC-NT 

 

 

 

 

Ponte Paleocapa  

NHC-NT(6)  

 

Genova  

0311099  

A  

 

HC, NHC 

O 

Gioia Tauro  

0304099  

P  

 

HC, NHC 

 

Gran San Bernardo-Pollein  

0302099  

R  

 

HC, NHC 

 

La Spezia  

0303399  

P  

 

HC, NHC 

U, E 

Livorno - Pisa  

0301399  

P  

Porto Commerciale  

HC, NHC 

 

 

 

 

Sintermar  

HC, NHC 

 

 

 

 

Lorenzini 

HC, NHC-NT 

 

 

 

 

Terminal Darsena Toscana 

HC, NHC 

 

Livorno - Pisa  

0304299  

 

 

A HC(2), NHC(2) 

 

Milano - Linate  

0301299  

A  

 

HC, NHC 

O 

Milano - Malpensa  

0301599  

A  

Magazzini aeroportuali 

HC, NHC  

U, E, O 

 

 

 

Cargo City  

HC, NHC  

O 

Napoli  

0301899  

P  

Molo Bausan  

HC, NHC 

 

Napoli  

0311899  

A  

 

HC, NHC-NT 

 

Olbia  

0302299  

P  

 

HC-T(FR) (3) 

 

Palermo  

0301999  

A  

 

HC, HC, NHC NHC 

 

Palermo  

0311999  

P  

 

 

 

Ravenna  

0303499  

P  

Frigoterminal  

HC-T(FR), HC-T(CH), HCNT 

 

 

 

 

Sapir 1  

NHC-NT 

 

 

 

 

Sapir 2  

HC-T(FR), HC-T(CH), HCNT 

 

 

 

 

Setramar  

NHC-NT 

 

 

 

 

Docks Cereali  

NHC-NT 

 

Reggio Calabria  

0301799  

P  

 

HC, NHC 

O 

Reggio Calabria  

0311799  

A  

 

HC, NHC 

 

Roma - Fiumicino  

0300899  

A  

Alitalia  

HC, NHC  

O 

 

 

 

Cargo City ADR  

HC, NHC  

E, O 

Rimini  

0304199  

A  

 

HC(2), NHC(2) 

 

Salerno  

0303599  

P  

 

HC, NHC 

 

Taranto  

0303699  

P  

 

HC, NHC 

 

Torino - Caselle  

0302599  

A  

 

HC-T(2), NHC-NT(2) 

O 

Trapani  

0303799  

P  

 

HC 

 

Trieste  

0302699  

P  

Hangar 69  

HC, NHC 

 

 

 

 

Molo "O"  

 

U, E 

 

 

 

Mag. FRIGOMAR  

HC-T (*)  

 

Venezia  

0312799  

A  

 

HC(2), NHC- T(CH)(2), 

 

 

 

 

 

NHC-NT(2)  

 

Venezia  

0302799  

P  

 

HC, NHC 

 

Verona  

0302999 

A 

 

HC(2) NHC(2)» 

 

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)