Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 19/01/2005 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione generale da parte degli Stati membri. |
Art. 2. Utilizzo di prodotti trasformati, siero di latte e prodotti non trasformati per la produzione di alimenti per animali. |
Art. 3. Raccolta, trasporto e magazzinaggio. |
Art. 4. Autorizzazione, registrazione e misure di controllo. |
Art. 5. Sospensione dell’autorizzazione e della registrazione in caso di inosservanza. |
Art. 6. Revisione. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 1.5.L26 – Regolamento 19 gennaio 2005, n. 79.
Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 gennaio 2005, n. L 16).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) In sintonia con i pareri espressi dal comitato scientifico direttivo nel 1996, 1999 e 2000, non esistono prove che il latte trasmetta l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e gli eventuali rischi che l’uso del latte può comportare sono considerati di scarsa rilevanza. Nella sua relazione del 15 marzo 2001, il gruppo ad hoc TSE/BSE ha confermato tale parere.
(4) In base a tali pareri, il latte, i prodotti a base di latte e il colostro sono esenti dal divieto di utilizzare proteine animali nell’alimentazione degli animali di allevamento, detenuti, ingrassati o allevati dall’uomo per la produzione di alimenti, in applicazione del disposto del
(5) Il
(6) A norma del
(7) I sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti del latte, destinati al consumo umano, e i residui di prodotti lattieri provengono in genere da stabilimenti riconosciuti nei termini della
(8) La Commissione richiederà il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla possibilità di nutrire gli animali di allevamento, osservando le condizioni necessarie per ridurre al minimo i rischi, con latte pronto all’uso, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, a cui si applica la definizione di materiale di categoria 3 contenuta nel
(9) In attesa di tale parere e alla luce dei pareri scientifici esistenti e della relazione del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del 1999, sulla strategia di vaccinazione di emergenza contro l’afta epizootica, occorre stabilire, a titolo provvisorio, misure specifiche per la raccolta, il trasporto, la trasformazione e l’utilizzo dei prodotti.
(10) Occorre mettere a punto negli Stati membri sistemi di controllo adeguati per vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e, in caso di mancato rispetto delle disposizioni, adottare le misure del caso. Nel fissare il numero delle aziende registrate cui rilasciare l’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti in questione, gli Stati membri devono tener conto della loro valutazione dei rischi nello scenario più ottimista e più pessimista, realizzata nel quadro dell’elaborazione dei rispettivi piani di emergenza per le malattie epizootiche.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Autorizzazione generale da parte degli Stati membri.
Gli Stati membri autorizzano la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l’utilizzo e il magazzinaggio di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, ai quali si applica la definizione di materiale della categoria 3, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del
Art. 2. Utilizzo di prodotti trasformati, siero di latte e prodotti non trasformati per la produzione di alimenti per animali.
1. I prodotti trasformati e il siero di latte, figuranti all’allegato I, possono essere utilizzati per l’alimentazione degli animali conformemente al disposto di detto allegato.
2. I prodotti non trasformati e altri prodotti, figuranti all’allegato II, possono essere utilizzati per l’alimentazione degli animali conformemente al disposto di detto allegato.
Art. 3. Raccolta, trasporto e magazzinaggio.
1. I prodotti vanno raccolti, trasportati e identificati a norma delle prescrizioni di cui all’allegato II del
Tuttavia, il primo paragrafo non sarà applicabile agli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti in conformità con l’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE nel caso di raccolta e di rinvio ai loro stabilimenti di prodotti in precedenza consegnati ai clienti.
2. I prodotti devono essere immagazzinati a una temperatura appropriata, per evitare qualsivoglia rischio per la salute umana o animale:
a) in un impianto di magazzinaggio apposito, riconosciuto conformemente all’articolo 11 del
b) in un’area di magazzinaggio separata, appositamente destinata allo scopo, riconosciuta in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE.
3. I campioni del prodotto finale, prelevati nel corso o al termine dell’immagazzinamento, devono rispettare quanto meno i criteri microbiologici fissati al capitolo I, parte D, punto 10, dell’allegato VII del
Art. 4. Autorizzazione, registrazione e misure di controllo.
1. Gli impianti di trasformazione del latte, riconosciuti in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, e le aziende autorizzate in conformità col disposto degli allegati del presente regolamento, sono registrate allo scopo specifico dall’autorità competente.
2. L’autorità competente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che gli operatori degli impianti e delle aziende registrate rispettino le condizioni previste dal presente regolamento.
Art. 5. Sospensione dell’autorizzazione e della registrazione in caso di inosservanza.
Le autorizzazioni e le registrazioni emesse dall’autorità competente in conformità con il presente regolamento sono immediatamente revocate qualora venga meno il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
L’autorizzazione e la registrazione possono essere ripristinate solo previa messa in atto delle misure correttive indicate dall’autorità competente.
Art. 6. Revisione.
La Commissione riesamina le disposizioni del presente regolamento e introduce gli adeguamenti necessari alla luce del parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Art. 7. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
ALTRI MODI DI UTILIZZARE I PRODOTTI TRASFORMATI E IL SIERO DI LATTE,
QUALI PREVISTI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA i) DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1774/2002
CAPITOLO I
A. Prodotti
I prodotti, tra cui l’acqua utilizzata per il loro lavaggio, che siano stati in contatto con latte crudo e/o latte pastorizzato in conformità del disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE, soggetti almeno a uno dei seguenti trattamenti:
a) «temperatura ultra alta» (latte del tipo UHT) in conformità con il capitolo I, parte A, punto 4, lettera b), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE;
b) sterilizzazione in cui si sia raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3 o realizzata secondo il disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera c), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE a una temperatura minima di 115°C per 20 minuti o altra combinazione equivalente;
c) pastorizzazione in conformità del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), o sterilizzazione, diversa da quella citata al paragrafo b) del presente capitolo, in conformità con il capitolo I, parte A, punto 4, lettera c), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE, seguite:
i) nel caso del latte in polvere o di prodotti a base di latte in polvere, da un processo di essiccazione;
ii) nel caso di prodotti a base di latte acidificato, un processo mediante il quale il pH è ridotto e mantenuto per almeno un'ora a un valore inferiore a 6.
B. Uso
I prodotti di cui al capitolo A possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato e possono essere impiegati in zone transfrontaliere qualora gli Stati membri interessati abbiano concluso un mutuo accordo allo scopo specifico. Lo stabilimento interessato deve garantire la tracciabilità del prodotto.
CAPITOLO II
A. Prodotti
1. I prodotti, tra cui l’acqua utilizzata per il loro lavaggio, che sia stata in contatto con latte solo pastorizzato, in conformità con il disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE.
2. Siero ottenuto da prodotti a base di latte non sottoposti a trattamento termico, che deve essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e che deve presentare un pH pari a < 6,0 prima di essere mandato direttamente alle aziende di allevamento riconosciute.
B. Uso
I prodotti e il siero, di cui al capitolo A, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato purché:
a) provengano da uno stabilimento riconosciuto secondo l’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, che garantisca la tracciabilità di tali prodotti; e
b) siano mandati a un numero limitato di aziende di allevamento riconosciute, fissato sulla base della valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata dallo Stato membro interessato nella fase di elaborazione dei piani d’emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l’afta epizootica.
ALLEGATO II
ALTRI MODI DI UTILIZZARE PRODOTTI NON TRASFORMATI E ALTRI PRODOTTI
A. Prodotti
Prodotti non trattati, ivi inclusa l’acqua utilizzata per il lavaggio che sia stata in contatto con latte crudo, e altri prodotti per i quali non possono essere garantiti i trattamenti di cui ai capitoli I e II dell’allegato I.
B. Uso
I prodotti di cui al capitolo A, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato purché:
a) provengano da uno stabilimento riconosciuto in conformità dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, che garantisca la tracciabilità di tali prodotti; e
b) siano mandati a un numero limitato di aziende di allevamento riconosciute, fissato sulla base della valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata dallo Stato membro interessato nella fase di elaborazione dei piani d’emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l’afta epizootica, e purché gli animali presenti nelle aziende di allevamento autorizzate possano essere trasferiti:
i) direttamente a un impianto di macellazione situato nello stesso Stato membro; o
ii) a un’altra azienda situata nello stesso Stato membro, per il quale l’autorità competente garantisca che gli animali potenzialmente esposti al rischio di contrarre l’afta epizootica possono lasciare l’azienda solo:
a) secondo quanto stabilito al punto i), o
b) qualora gli animali siano stati trasferiti in un’azienda che non utilizza per l’alimentazione degli animali i prodotti di cui al presente allegato, dopo una pausa di 21 giorni dall’arrivo degli animali.