Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 01/10/2004 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.I65 – Direttiva 1 ottobre 2004, n. 99.
Direttiva n. 2004/99/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 6 ottobre 2004, n. L 309).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 29 giugno 2004 con la stesura di rapporti d’esame della Commissione concernenti l'acetamiprid e il thiacloprid.
(5) Dall’esame dell’acetamiprid e del thiacloprid non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
(6) Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della
(7) Dopo l'iscrizione dell’acetamiprid e del thiacloprid nell’allegato I della
(8) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la
(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
L'allegato I della
Art. 2.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente acetamiprid o thiacloprid per garantire il rispetto delle condizioni applicabili a tali sostanze attive, fissate all'allegato I della
2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2006; oppure
b) nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della
Art. 4.
La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Art. 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell'allegato I della
N. |
Nome comune Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«92 |
Acetamiprid Numero CAS: 160430-64-8 Numero CIPAC: non ancora attribuito |
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)-methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine |
≥ 990 g/kg |
1° gennaio 2005 |
31 dicembre 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di esame dell'acetamiprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione all’esposizione degli operatori, — prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
93 |
Thiacloprid Numero CAS: 111988-49-9 Numero CIPAC: 631 |
(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide |
≥ 975 g/kg |
1° gennaio 2005 |
31 dicembre 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del thiacloprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio, — prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, — prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli riguardo all'identità e alla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto d’esame.»