§ 1.5.I65 – Direttiva 1 ottobre 2004, n. 99.
Direttiva n. 2004/99/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/10/2004
Numero:99


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.


§ 1.5.I65 – Direttiva 1 ottobre 2004, n. 99.

Direttiva n. 2004/99/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 ottobre 2004, n. L 309).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 22 ottobre 1999 la Grecia ha ricevuto dalla società Nisso Chemical Europe GmbH una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva acetamiprid nell'allegato I della suddetta direttiva. Tramite la decisione 2000/390/CE della Commissione, è stato confermato che il fascicolo risultava «conforme», nel senso che poteva essere considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

     (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l’11 settembre 1998 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Bayer plc (attualmente Bayer Crop- Science AG) una domanda relativa al thiacloprid. Tramite la sua decisione 2000/181/CE, la Commissione ha dichiarato il fascicolo «conforme», nel senso che esso soddisfa, in linea di massima, i requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

     (3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazioni di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 19 marzo 2001 per l'acetamiprid e il 22 novembre 2000 per il thiacloprid.

     (4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 29 giugno 2004 con la stesura di rapporti d’esame della Commissione concernenti l'acetamiprid e il thiacloprid.

     (5) Dall’esame dell’acetamiprid e del thiacloprid non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

     (6) Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di esame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'acetamiprid e il thiacloprid nell'allegato I di tale direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

     (7) Dopo l'iscrizione dell’acetamiprid e del thiacloprid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare queste ultime in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

     (8) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

     (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

     Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente acetamiprid o thiacloprid per garantire il rispetto delle condizioni applicabili a tali sostanze attive, fissate all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione, in conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 giugno 2005.

     2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

     Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

     a) nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2006; oppure

     b) nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2005.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al termine della tabella, le seguenti sostanze:

 

N.

Nome comune

Numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«92

Acetamiprid

Numero CAS: 160430-64-8

Numero CIPAC: non ancora attribuito

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)-methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

990 g/kg

gennaio 2005

31 dicembre 2014

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di esame dell'acetamiprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono:

— prestare particolare attenzione all’esposizione degli operatori,

— prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

93

Thiacloprid

Numero CAS: 111988-49-9

Numero CIPAC: 631

(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide

≥ 975 g/kg

gennaio 2005

31 dicembre 2014

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del thiacloprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono:

— prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio,

— prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

— prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

 

 

(1) Ulteriori dettagli riguardo all'identità e alla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto d’esame.»