§ 1.5.792 – Decisione 23 febbraio 2000, n. 181.
Decisione (CE) n. 2000/181 della Commissione che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/02/2000
Numero:181


Sommario
Art. 1.      I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.792 – Decisione 23 febbraio 2000, n. 181.

Decisione (CE) n. 2000/181 della Commissione che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del thiacloprid, del forchlorfenuron e del thiamethoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C[2000] 474] (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 2 marzo 2000, n. L 057).

 

Art. 1.

     I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

     1) fascicolo trasmesso dalla società Bayer plc alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del thiacloprid come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 20 luglio 1999;

     2) fascicolo trasmesso dalla società SKW Trostberg AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del forchlorfenuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 20 luglio 1999;

     3) fascicolo trasmesso dalla società Novartis Crop Protection alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del thiamethoxam come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 20 luglio 1999.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.