Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/07/2004 |
Numero: | 623 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.I47 – Decisione 23 luglio 2004, n. 623.
Decisione n. 2004/623/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/804/CE per quanto concerne l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 31 agosto 2004, n. L 280).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Occorre tener conto del fatto che le importazioni di piccoli quantitativi di molluschi — spesso prodotti pregiati — direttamente per la vendita al dettaglio a supermercati o ristoranti rappresentano un rischio limitato per la salute animale, poiché queste partite non sono destinate all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione in acque comunitarie.
(3) I requisiti previsti dalla
(4) Occorre inoltre tener conto della possibilità che le importazioni di molluschi vivi che non sarebbero pienamente conformi ai requisiti previsti dall’articolo 3 della
(5) I molluschi bivalvi vivi destinati all’allevamento e alla produzione devono essere trattati come animali acquatici vivi, ma quelli destinati al consumo umano diretto possono essere anche considerati prodotti, a parte il fatto che vengono trasportati vivi per salvaguardarne la freschezza. Tuttavia, per quanto riguarda i controlli veterinari, tutti i molluschi bivalvi vivi devono essere esaminati presso strutture riconosciute per il trattamento di prodotti di origine animale, più idonee alla manipolazione di questo tipo di partite.
(6) I molluschi bivalvi vivi importati dai paesi terzi devono essere pertanto sottoposti ai controlli veterinari di cui alla
(7) Il
(8) Per i molluschi bivalvi vivi importati e destinati al consumo umano, il veterinario ufficiale deve utilizzare e compilare di conseguenza il documento veterinario comune di entrata previsto dal
(9) Al fine di non interrompere inutilmente le importazioni, tenuto conto del rischio limitato per la salute animale che tali partite costituiscono, le procedure di controllo previste all’articolo 6 della
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4. Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano.
1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano, a condizione che la partita:
a) soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; oppure
b) venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto per la trasformazione.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano immediato, a condizione che detti molluschi siano originari di paesi terzi e stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della
a) la partita sia costituita da molluschi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore e sugli imballaggi appaia chiaramente la dicitura: “Molluschi vivi destinati al consumo umano immediato. Non destinati alla stabulazione in acque comunitarie.”;
oppure
b) la partita venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto dove i molluschi vengono sottoposti a un’ulteriore trasformazione. Tuttavia, i molluschi vivi possono lasciare i suddetti centri solo a condizione di essere imballati ed etichettati secondo quanto indicato alla lettera a).».
2) L’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 6. Procedure di controllo.
1. I molluschi bivalvi vivi importati da paesi terzi vengono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d’ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 97/78/CE.
2. Nel caso di molluschi vivi e loro uova o gameti importati nella Comunità a fini di accrescimento, ingrasso o stabulazione, il documento veterinario comune di entrata previsto dal
3. Nel caso di molluschi vivi importati nella Comunità per il consumo umano diretto o a fini di trasformazione prima del consumo umano, il documento veterinario comune di entrata previsto dal
3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.
4) L'allegato IV è soppresso.
5) Il punto A.2 dell’allegato V è sostituito dal testo seguente:
«2. I molluschi vivi possono lasciare i centri d’importazione riconosciuti solo a condizione di essere imballati ed etichettati conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.».
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
(Omissis)