Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 26/04/2004 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.H93 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 65.
Direttiva n. 2004/65/CE della Commissione che modifica la direttiva 2003/68/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(3) I termini di attuazione di cui alla
(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/68/ CE di conseguenza.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'articolo 3 della
Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come unica sostanza attiva o in combinazione con le sostanze attive che, al 30 settembre 2003, risultano già iscritte all'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di prodotti contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2005; oppure
b) nel caso di prodotti contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2005 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.