Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 26/04/2004 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.H89 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 63.
Direttiva n. 2004/63/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Dopo l'iscrizione di una nuova sostanza attiva, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(3) I termini di attuazione previsti nella direttiva 2003/79/ CE non corrispondono a quelli stabiliti per altre nuove sostanze attive. Per garantire un approccio uniforme che valga per tutte le sostanze nella fase di riesame in corso, è necessario evitare discrepanze di rilievo tra i termini di attuazione per le diverse nuove sostanze attive.
(4) Occorre pertanto modificare in conformità la
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'articolo 3 della
Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure
b) nel caso di un prodotto contenente Coniothyrium minitans come una di più sostanze attive, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine stabilito per tale modifica o revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.