Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 13/08/2003 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della |
Art. 2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente il Coniothyrium minitans allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.5.H88 – Direttiva 13 agosto 2003, n. 79.
Direttiva n. 2003/79/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.U.E. 14 agosto 2003, n. L 205).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(3) Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame è stato concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente il Coniothyrium minitans.
(4) Dal riesame non sono emersi problemi o insorte perplessità da richiedere la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
(5) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti il Coniothyrium minitans soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(6) Anche se per i microrganismi non sono ancora stati adottati i principi uniformi, è opportuno che, nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri applichino le disposizioni generali dell'articolo 4 della direttiva. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo, escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della
(7) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(8) È pertanto opportuno modificare la
(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente direttiva:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano dette disposizioni dal 1° luglio 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente il Coniothyrium minitans allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure
b) nel caso di un prodotto contenente Coniothyrium minitans come una di più sostanze attive, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine stabilito per tale modifica o revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
(Omissis) [2]
[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Modifica l’allegato alla