§ 1.5.H88 – Direttiva 13 agosto 2003, n. 79.
Direttiva n. 2003/79/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/08/2003
Numero:79


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della
Art. 2.      Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente il Coniothyrium minitans allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.H88 – Direttiva 13 agosto 2003, n. 79.

Direttiva n. 2003/79/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.U.E. 14 agosto 2003, n. L 205).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/70/CE della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 10 settembre 1997 le autorità tedesche hanno ricevuto una domanda della Prophyta GmbH, in seguito denominata "il notificante", ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva Coniothyrium minitans nell'allegato I della direttiva. Con decisione 1998/676/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/748/CE, è stato confermato che il fascicolo era "completo", nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

     (2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato alla Commissione il 13 marzo 2000 una relazione di valutazione concernente detta sostanza.

     (3) Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame è stato concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente il Coniothyrium minitans.

     (4) Dal riesame non sono emersi problemi o insorte perplessità da richiedere la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

     (5) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti il Coniothyrium minitans soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE e alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

     (6) Anche se per i microrganismi non sono ancora stati adottati i principi uniformi, è opportuno che, nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri applichino le disposizioni generali dell'articolo 4 della direttiva. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo, escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

     (7) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti lo Coniothyrium minitans e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

     (8) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

     (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano dette disposizioni dal 1° luglio 2004.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente il Coniothyrium minitans allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano le autorizzazioni in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 30 giugno 2004.

     2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 31 dicembre 2004, forma oggetto di riesame, da parte degli Stati membri, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, detti Stati stabiliscono se il prodotto soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

     Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

     a) nel caso di un prodotto contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure

     b) nel caso di un prodotto contenente Coniothyrium minitans come una di più sostanze attive, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine stabilito per tale modifica o revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seconda di quale di queste date sia posteriore. [1]

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

 

(Omissis) [2]


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2004/63/CE.

[2] Modifica l’allegato alla direttiva n. 91/414/CEE.