§ 1.5.H63 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 585.
Regolamento (CE) n. 585/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 282/2004, che adotta un documento per la dichiarazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/03/2004
Numero:585


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.H63 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 585.

Regolamento (CE) n. 585/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 282/2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 marzo 2004, n. L 91).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Poiché l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, non enuncia con sufficiente chiarezza le disposizioni transitorie nei confronti dei posti d'ispezione frontalieri tra gli Stati membri attuali e i nuovi Stati membri da sopprimersi al momento dell'adesione, è opportuno riformulare tale articolo per eliminare ogni ambiguità.

     (2) Poiché il documento veterinario comune di entrata del regolamento (CE) n. 282/2004 non è preciso quanto alle dichiarazioni del responsabile del carico di cui alla casella 25 e del veterinario ufficiale di cui alla casella 42, è opportuno riformulare il documento.

     (3) Per chiarire tutti questi punti appare indispensabile modificare conformemente il regolamento (CE) n. 282/2004.

     (4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 282/2004 è così modificato:

     1) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 8

     Fino al 1° maggio 2004 il presente regolamento non si applica ai posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato II, destinati ad essere soppressi con l'adesione dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.»

     2) Il modello di documento veterinario comune di entrata di cui all'allegato I è sostituito da quello di cui all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)