Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/03/2004 |
Numero: | 263 |
Sommario |
Art. 1. Nella decisione 2000/333/CE il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. La presente decisione si applica a partire dal 3 maggio 2004. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.H56 – Decisione 17 marzo 2004, n. 263.
Decisione n. 2004/263/CE della Commissione recante modifica della decisione 2000/333/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam, per quanto riguarda la designazione dell'autorità competente. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 19 marzo 2004, n. L 81).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) In seguito alla ristrutturazione dell'amministrazione del Vietnam, la competenza per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini è passata al «National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.
(3) La
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Nella
«Articolo 1
Il “National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)” è l'autorità competente nel Vietnam per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della
La presente decisione si applica a partire dal 3 maggio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.