Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/04/2000 |
Numero: | 333 |
§ 1.5.H55 – Decisione 25 aprile 2000, n. 333.
Decisione n. 2000/333/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 13 maggio 2000, n. 114).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione nella Repubblica socialista del Vietnam per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione della Repubblica socialista del Vietnam attribuiscono al "National Fisheries Inspection and Quality Assurance Center (NAFIQACEN)" il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono al NAFIQACEN il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.
(3) Nella Repubblica socialista del Vietnam il NAFIQACEN e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.
(4) Le competenti autorità della Repubblica socialista del Vietnam si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.
(5) Le competenti autorità della Repubblica socialista del Vietnam hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della
(6) La Repubblica socialista del Vietnam può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della
(7) La Repubblica socialista del Vietnam desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione, modificata dalla
(8) Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. [1]
Il “National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)” è l'autorità competente nel Vietnam per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della
Art. 2.
I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.
Art. 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della