§ 1.5.F12 - Decisione 20 giugno 2003, n. 460.
Decisione n. 2003/460/CE della Commissione recante misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati. (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/06/2003
Numero:460


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Condizioni per l'importazione di peperoncino rosso e dei prodotti derivati
Art. 3.  Campionamento ed analisi
Art. 4.  Frazionamento delle partite
Art. 5.  Partite adulterate
Art. 6.  Recupero dei costi
Art. 7.  Valutazione dei provvedimenti
Art. 8.  Destinatari


§ 1.5.F12 - Decisione 20 giugno 2003, n. 460. [1]

Decisione n. 2003/460/CE della Commissione recante misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 21 giugno 2003, n. L 154).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 54,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 la Commissione è tenuta a sospendere la commercializzazione o l'utilizzo di un alimento o di un mangime che può comportare un grave rischio per la salute umana e ad adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio adeguato qualora tale rischio non possa essere opportunamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato.

     (2) Il 9 maggio 2003 la Francia ha notificato attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi l'individuazione del colorante Sudan rosso 1 in peperoncini rossi originari dell'India. Non risulta che la notifica riguardi prodotti di origine comunitaria.

     (3) In base ai dati sperimentali disponibili il colorante Sudan rosso 1 può essere considerato una sostanza cancerogena genotossica. Pertanto è impossibile stabilire una dose giornaliera tollerabile. Sudan rosso 1 può anche provocare reazioni di sensibilizzazione per via cutanea o per inalazione. L'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha inoltre classificato il colorante nella categoria 3 delle sostanze cancerogene.

     (4) L'adulterazione individuata e notificata dalla Francia comporta pertanto un grave rischio per la salute.

     (5) Il 5 giugno 2003 la Francia, alla luce della possibile portata del problema, ha adottato provvedimenti cautelari temporanei e ne ha informato la Commissione.

     (6) Di conseguenza la Commissione è tenuta a sottoporre la questione al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali entro dieci giorni successivi all'adozione delle misure da parte della Francia ai fini della proroga, della modifica o dell'abrogazione dei provvedimenti cautelari temporanei nazionali.

     (7) Considerata la gravità della minaccia per la salute è necessario estendere i provvedimenti adottati dalla Francia all'intera Comunità. Occorre inoltre considerare la possibilità di un traffico triangolare, specialmente per quanto concerne i prodotti per i quali manca una certificazione di origine ufficiale. Al fine di tutelare la salute pubblica, è opportuno esigere che le partite di peperoncino rosso e dei prodotti derivati, importati nella Comunità in qualsiasi forma e destinati al consumo umano, siano accompagnati da una relazione analitica presentata dall'importatore o dall'operatore del settore alimentare interessato, dalla quale risulti che la partita non contiene il colorante Sudan rosso 1. Per la stessa ragione gli Stati membri effettuano campionamenti aleatori ed analisi su partite di peperoncini e di prodotti derivati in fase d'importazione o già presenti sul mercato.

     (8) È opportuno ordinare la distruzione delle partite adulterate di peperoncini e dei prodotti derivati, al fine di evitarne l'introduzione nella catena alimentare.

     (9) Poiché i provvedimenti previsti dalla presente decisione hanno un notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri, i risultati di tali provvedimenti verranno esaminati dopo 12 mesi al fine di valutare se sono ancora necessari per la tutela della salute pubblica.

     (10) Tale valutazione deve tenere conto di tutti i risultati delle analisi effettuate dalle autorità competenti.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     La presente decisione si applica ai seguenti peperoncini e prodotti derivati in qualsiasi forma, destinati al consumo umano:

     - pimenti del genere Capsicum, essiccati e tritati o polverizzati, di cui al codice NC 0904 20 90.

 

          Art. 2. Condizioni per l'importazione di peperoncino rosso e dei prodotti derivati

     1. Gli Stati membri vietano l'importazione di peperoncino rosso e dei prodotti derivati, definiti all'articolo 1, a meno che le partite siano accompagnate da un certificato comprovante che il prodotto non contiene il colorante Sudan rosso 1 (CAS n. 842-07-09).

     2. Le autorità competenti degli Stati membri verificano che le partite di peperoncino rosso e dei prodotti derivati presentati all'importazione siano accompagnate da una relazione come previsto al paragrafo 1.

     3. In assenza di tale relazione analitica l'importatore stabilito nella Comunità fa eseguire analisi sul prodotto, al fine di dimostrare che non contiene il colorante Sudan rosso 1. In attesa che si renda disponibile la relazione analitica il prodotto resta sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 3. Campionamento ed analisi

     1. Al fine di verificare l'assenza del colorante Sudan rosso 1 gli Stati membri adottano misure adeguate, quali prelievi aleatori e analisi di partite di peperoncino rosso e di prodotti derivati, presentati all'importazione o già commercializzati. In caso di risultati positivi (sfavorevoli), essi informano la Commissione attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati negativi (favorevoli) sono notificati alla Commissione con frequenza trimestrale. Tale relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

     2. Le partite sottoposte al campionamento e alle analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di venire commercializzate.

 

          Art. 4. Frazionamento delle partite

     Qualora la partita sia frazionata, una copia certificata della relazione analitica in conformità all'articolo 2, paragrafo 1 accompagna ciascuna parte della partita frazionata.

 

          Art. 5. Partite adulterate

     I prodotti di cui all'articolo 1 nei quali è stato individuato il colorante Sudan rosso 1 devono essere distrutte.

 

          Art. 6. Recupero dei costi

     In relazione all'articolo 2, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 5, le spese relative alle analisi, allo stoccaggio e all'eventuale distruzione sono a carico degli importatori o degli operatori del settore alimentare interessati.

 

          Art. 7. Valutazione dei provvedimenti

     La presente decisione è riesaminata entro e non oltre 20/6/2004.

 

          Art. 8. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 8 della decisione n. 2004/92/CE.