§ 1.5.G07 - Decisione 11 aprile 2001, n. 304.
Decisione n. 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/04/2001
Numero:304


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il Regno Unito garantisce quanto segue:
Art. 3.      Il Regno Unito notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la data in cui inizierà l'apposizione del bollo sanitario alle carni fresche conformemente all'articolo 1 e non autorizza, fino [...]
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.G07 - Decisione 11 aprile 2001, n. 304.

Decisione n. 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione n. 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 13 aprile 2001, n. L 104)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f),

     vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE, in particolare l'articolo 3, punto A, paragrafo 7, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, modificata da ultimo dalla decisione 2001/.../CE.

     (2) Le misure da applicare in una zona di sorveglianza sono fissate all'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

     (3) La situazione zoosanitaria nel Regno Unito impone il mantenimento delle restrizioni relative alle zone di sorveglianza per un periodo prolungato, con conseguenti problemi dovuti al crescente numero di animali sensibili destinati alla macellazione detenuti in aziende non colpite dall'afta epizootica.

     (4) L'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE prevede il trasporto diretto, sotto controllo ufficiale, degli animali sensibili verso un macello per una macellazione d'urgenza. Questo spostamento può essere autorizzato dalle autorità competenti solo quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale sugli animali in causa abbia permesso di escludere la presenza di animali sospetti di infezione.

     (5) La direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede che le carni ottenute da animali provenienti da un'azienda o da una zona soggetta a restrizioni per ragioni di polizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE del Consiglio, non vengano spedite dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro e che tali carni non possano recare il bollo sanitario della Comunità a meno che a tale bollo non sia sovrapposta una croce.

     (6) La direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede che i prodotti a base di carne ottenuti da carni contrassegnate da un bollo conformemente all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE possano essere contrassegnati secondo quanto disposto al capitolo VI dell'allegato B della direttiva 77/99/CEE dopo che tali carni siano state sottoposte a un determinato trattamento.

     (7) L'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 64/433/CEE, prevede che gli Stati membri assicurino che le carni provenienti da una zona soggetta a restrizioni in materia di polizia sanitaria siano soggette alle norme specifiche decise caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della stessa direttiva. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva in questione prevede inoltre che tali carni siano munite del bollo sanitario nazionale, che non deve poter essere confuso con il bollo comunitario e che segnatamente non deve essere ovale.

     (8) L'articolo 3, parte A, paragrafo 7, secondo trattino, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio prevede che i prodotti a base di carne ottenuti da carni destinate alla commercializzazione su scala locale siano contrassegnati da un bollo da definire secondo la procedura di cui all'articolo 20 della stessa direttiva.

     (9) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE, dispone la bollatura sanitaria della selvaggina d'allevamento.

     (10) La decisione 2001/172/CE della Commissione vieta, con eccezione delle carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° febbraio 2001, le spedizioni di carni fresche di animali delle specie bovine, ovine, caprine e suine o di altri artiodattili originari del Regno Unito e dei prodotti a base di carne ottenuti da tali carni, salvo previa applicazione di un determinato trattamento.

     (11) La presente decisione è intesa pertanto a definire il bollo sanitario applicabile alle carni fresche ottenute da animali sensibili e ai prodotti a base di carne ottenuti da tali carni che, conformemente alla normativa comunitaria in materia di afta epizootica, non sono idonee agli scambi intracomunitari, nonché le condizioni alle quali il suddetto bollo può essere applicato.

     (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. [1]

     Fatte salve le disposizioni della direttiva 85/511/CEE del Consiglio e in particolare gli articoli 5 e 9, il Regno Unito garantisce quanto segue:

     1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 72/461/CEE, le carni fresche che soddisfano i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, ottenute da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, le carni fresche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE, ottenute da altri animali artiodattili originari della Gran Bretagna, e le carni trasformate in Gran Bretagna durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2001 e la data dell'entrata in vigore della presente decisione non devono recare il bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE o al capitolo III dell'allegato I della direttiva 91/495/CEE.

     2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 64/433/CEE e alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE, le carni fresche di cui al paragrafo 1 recano il bollo sanitario nazionale, che non deve poter essere confuso con il bollo comunitario prescritto al capitolo XI dell'allegato I della citata direttiva e che segnatamente non deve essere ovale.

     3) Il modello del bollo sanitario di cui al paragrafo 2 deve essere quello dell'allegato. Il colore dei bolli sanitari deve essere uno dei colori elencati all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 94/36/CE, fatta eccezione per l'E129 rosso allura AC.

     4) Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 e nella misura in cui non sono destinate agli scambi intracomunitari, quando le carni fresche sono confezionate in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore, le carni di cui al paragrafo 1 possono, per un periodo transitorio, recare rispettivamente il bollo di cui al capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e al capitolo III dell'allegato I della direttiva 91/495/CEE, a condizione che rechino anche il bollo speciale di cui al paragrafo 2. Le prescrizioni in materia di dimensioni di cui all'allegato non si applicano necessariamente al bollo prescritto dal presente paragrafo.

     5) In deroga al punto 1, le carni di cui è ammessa la spedizione dalla Gran Bretagna in virtù delle decisioni 2001/172/CEE, 2001/356/CE o 2001/740/CE della Commissione possono recare il bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE o al capitolo III dell'allegato I della direttiva 91/495/CEE.

     6) Le carni fresche di cui sopra ai punti da 1 a 5 comprendono le carni macinate e le preparazioni di carni, conformemente alla direttiva 94/65/CE del Consiglio che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

 

          Art. 2.

     Il Regno Unito garantisce quanto segue:

     1) I prodotti a base di carne che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria della direttiva 77/99/CEE e ottenuti da carni fresche contrassegnate conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 recano il bollo sanitario nazionale, che non deve poter essere confuso con il bollo sanitario comunitario di cui al capitolo VI dell'allegato B della citata direttiva e che segnatamente non deve essere ovale.

     In deroga al primo comma, i prodotti a base di carne che hanno subito uno dei trattamenti elencati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio o che nel corso della preparazione sono stati sottoposti uniformemente in tutta la massa ad un pH inferiore a 6, possono recare il bollo sanitario di cui al capitolo VI dell'allegato B della direttiva 77/99/CEE [2] .

     2) Il modello di bollo sanitario di cui al paragrafo 1, primo comma, è quello dell'allegato ma le prescrizioni in materia di dimensioni non si applicano necessariamente.

     3) Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, e nella misura in cui non sono destinati agli scambi intracomunitari, i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, primo comma possono, per un periodo transitorio, recare il bollo sanitario di cui al capitolo VI dell'allegato B della direttiva 77/99/CEE, a condizione che rechino anche il bollo speciale di cui al paragrafo 2.

 

          Art. 3.

     Il Regno Unito notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la data in cui inizierà l'apposizione del bollo sanitario alle carni fresche conformemente all'articolo 1 e non autorizza, fino a tale data, la macellazione per il consumo umano di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri animali artiodattili originari delle aziende del Regno Unito situate nelle zone di protezione e di sorveglianza come definite all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 85/511/CEE del Consiglio.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della decisione n. 2001/345/CE e dall'art. 1 della decisione n. 2002/49/CE.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2002/49/CE.