§ 1.5.F77 - Decisione 30 marzo 2001, n. 299.
Decisione n. 2001/299/CE recante modifica della decisione n. 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/03/2001
Numero:299


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione n. 94/85/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.F77 - Decisione 30 marzo 2001, n. 299.

Decisione n. 2001/299/CE recante modifica della decisione n. 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 12 aprile 2001, n. L 102)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 94/85/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/609/CE, fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche.

     (2) La decisione 94/278/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/611/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, dispone nella parte VIII d'allegato che le importazioni di uova destinate al consumo umano sono autorizzate da tutti i paesi terzi elencati nella decisione 94/85/CE.

     (3) L'Islanda ha chiesto l'autorizzazione ad esportatore nella Comunità uova destinate al consumo umano e ha fornito per iscritto garanzie in merito.

     (4) Dall'esame di tali garanzie risulta che l'Islanda soddisfa i requisiti comunitari per le importazioni di carni di pollame e di uova destinate al consumo umano. Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 94/85/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato della decisione n. 94/85/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)