§ 1.5.F62 - Decisione 21 marzo 2001, n. 255.
Decisione n. 2001/255/CE recante modifica della decisione n. 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/03/2001
Numero:255


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione n. 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.F62 - Decisione 21 marzo 2001, n. 255.

Decisione n. 2001/255/CE recante modifica della decisione n. 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 31 marzo 2001, n. L 91)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 9, punto 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/20/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2001/38/CE, fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma. La prima parte dell'elenco comprende i paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE, mentre la seconda parte riguarda i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE.

     (2) Poiché la decisione 97/562/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Tailandia, occorre modificare la decisione 97/20/CE includendo la Tailandia nella parte I dell'elenco.

     (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato della decisione n. 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO

     Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana

 

     I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio:

     AU AUSTRALIA

     CL CILE

     MA MAROCCO

     PE PERU'

     VN REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

     KR COREA DEL SUD

     TH TAILANDIA

     TN TUNISIA

     TR TURCHIA

     JM GIAMAICA (unicamente per i gasteropodi marini)

 

     II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio:

     CA CANADA

     FO ISOLE FÆRØER

     GL GROENLANDIA

     NZ NUOVA ZELANDA

     US STATI UNITI D'AMERICA".