Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/03/2001 |
Numero: | 255 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato della decisione n. 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.F62 - Decisione 21 marzo 2001, n. 255.
Decisione n. 2001/255/CE recante modifica della decisione n. 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 31 marzo 2001, n. L 91)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Poiché la
(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato della decisione n. 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
"ALLEGATO
Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana
I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla
AU AUSTRALIA
CL CILE
MA MAROCCO
PE PERU'
VN REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
KR COREA DEL SUD
TH TAILANDIA
TN TUNISIA
TR TURCHIA
JM GIAMAICA (unicamente per i gasteropodi marini)
II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla
CA CANADA
FO ISOLE FÆRØER
GL GROENLANDIA
NZ NUOVA ZELANDA
US STATI UNITI D'AMERICA".