§ 1.5.F20 - Decisione 10 ottobre 2003, n. 749.
Decisione 2003/749/CE sul contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti dal Belgio ai fini dell'eradicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/10/2003
Numero:749


Sommario
Art. 1.  Pagamento di un contributo finanziario della Comunità al Belgio
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità
Art. 4.  Condizioni di pagamento e documenti giustificativi
Art. 5.  Controlli sul posto effettuati dalla Commissione
Art. 6.  Destinatario


§ 1.5.F20 - Decisione 10 ottobre 2003, n. 749.

Decisione 2003/749/CE sul contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti dal Belgio ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria nel 2003. [1]

(G.U.U.E. 22 ottobre 2003, n. L 271).

 

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, della stessa,

     considerando quanto segue:

     (1) Non appena confermata ufficialmente la presenza dell'influenza aviaria nel 2003, il Belgio ha riferito di aver immediatamente applicato le misure di vigilanza previste in presenza di focolai di tale malattia ai sensi della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, onde poter ottenere un contributo finanziario comunitario per l'eradicazione della malattia conformemente alla decisione 90/424/CEE.

     (2) L'influenza aviaria rappresenta un serio pericolo per gli allevamenti comunitari. Di conseguenza, per impedire la diffusione della malattia e contribuire alla sua eradicazione, la Comunità deve coprire parte delle spese ammissibili sostenute dal Belgio. È opportuno pertanto concedere al Belgio un contributo finanziario comunitario conformemente alle disposizioni della decisione 90/424/CEE a copertura dei costi relativi all'epidemia di influenza aviaria nel 2003.

     (3) È necessario chiarire il concetto di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori» e quello di «costi di distruzione, pulizia, disinfezione e disinfestazione» utilizzati all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, nonché i concetti di «versamenti ragionevoli» e «versamenti giustificati» di cui alla presente decisione.

     (4) Il 13 giugno 2003, il Belgio ha presentato delle tabelle in cui figura il valore di diversi tipi di pollame e uova. Sulla base di tali valori è determinato l'indennizzo accordabile ai proprietari. Essi possono essere regolarmente rivisti in funzione dell'andamento dei prezzi in Belgio e negli Stati membri vicini.

     (5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, le misure veterinarie e fitosanitarie adottate in conformità della normativa comunitaria devono essere finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

     (6) Vista la situazione di bilancio del fondo di emergenza in questa fase dell'esercizio 2003 e data l'incertezza quanto all'importo ammissibile finale necessario per risarcire i danni causati dalla malattia, il contributo finanziario va per il momento limitato a un anticipo che copra il 50 % dei costi ammissibili sostenuti per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova.

     (7) Il contributo finanziario comunitario va concesso a condizione che le misure previste siano state realizzate efficacemente e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite nella presente decisione.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Pagamento di un contributo finanziario della Comunità al Belgio

     Il Belgio può ottenere un contributo finanziario comunitario a copertura del 50 % della spesa ammissibile per:

     a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova ai sensi:

     — dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE,

     — dell'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE, e

     — dell'articolo 3 della decisione 2003/289/CE, nell'ambito delle misure obbligatorie di cui al 1o e 7o trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/ 424/CEE relativa all'eradicazione di focolai d'influenza aviaria verificatisi nel 2003, misure adottate ai sensi delle citate disposizioni e conformemente alla presente decisione [2];

     b) i costi di distruzione delle carcasse, delle uova, degli alimenti e delle attrezzature contaminate, nonché i costi di pulizia, disinfestazione e disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

     a) «indennizzo rapido e adeguato» significa pagamento, entro 90 giorni:

     - dall'abbattimento degli animali, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato come definito nell'articolo 3, paragrafo 1,

     - dalla distruzione delle uova, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato come definito nell'articolo 3, paragrafo 1;

     b) «versamenti ragionevoli» significa versamenti per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi adeguati rispetto ai prezzi di mercato in vigore anteriormente al manifestarsi del focolaio di influenza aviaria;

     c) «versamenti giustificati» significa pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi di cui siano comprovati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio degli animali o con la distruzione delle uova, di cui all'articolo 1, lettera a).

 

          Art. 3. Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità

     1. La spesa ammissibile massima per l'indennizzo dei proprietari degli animali e delle uova è basata sulle cifre relative al valore di mercato dei diversi tipi di pollame e di uova, nei diversi stadi del loro ciclo di vita, indicato nelle tabelle presentate dal Belgio il 13 giugno 2003. Tuttavia, se gli indennizzi effettivamente pagati dal Belgio sono limitati a una parte di tali cifre, la spesa considerata ai fini di un indennizzo sarà calcolata sulla base di tale parte.

     2. Su richiesta - debitamente giustificata - delle autorità belghe, si può decidere, in conformità della procedura stabilita all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE, di adeguare il calcolo della spesa ammissibile per tener conto dell'andamento degli indici dei prezzi relativi al pollame e alle uova in Belgio e negli Stati membri vicini.

     3. Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE e all'articolo 3 della decisione 2003/289/CE, dopo il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine nel modo seguente:

     — del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova.

     Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE dopo il termine di 60 giorni dalla notifica della presente decisione, gli importi ammissibili saranno ridotti, per quanto riguarda le spese effettuate dopo la scadenza del termine, conformemente alle seguenti modalità:

     — del 25 % per i pagamenti effettuati tra 61 e 75 giorni,

     — del 50 % per i pagamenti effettuati tra 76 e 90 giorni,

     — del 75 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni,

     — del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 106 giorni [3].

     4. I costi di cui all'articolo 1, lettera b), finanziabili mediante un contributo comunitario, sono unicamente quelli citati all'allegato III.

     5. Dal calcolo del contributo finanziario comunitario sono esclusi:

     a) l'imposta sul valore aggiunto;

     b) gli stipendi dei dipendenti pubblici;

     c) l'utilizzo di materiale pubblico diverso da materiale di consumo.

 

          Art. 4. Condizioni di pagamento e documenti giustificativi

     1. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli previsti all'articolo 5 e a condizione che gli stanziamenti siano disponibili, sarà versato un anticipo di 3 milioni di EUR sulla base dei documenti giustificativi presentati dal Belgio riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/ CEE, all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 3 della decisione 2003/289/CE [4].

     2. Il saldo del contributo finanziario comunitario è fissato in conformità della procedura stabilita all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE sulla base dei seguenti elementi:

     a) una richiesta presentata conformemente agli allegati I bis, I ter e II entro i termini previsti al paragrafo 3;

     b) documenti dettagliati a conferma della cifra indicata nella richiesta di cui alla lettera a);

     c) risultati di eventuali controlli in loco effettuati dalla Commissione, quali previsti all'articolo 5.

     I documenti di cui alla lettera b) e le informazioni commerciali pertinenti saranno resi disponibili per controlli in loco ad opera della Commissione.

     3. La richiesta di cui al paragrafo 2 sarà presentata elettronicamente conformemente a:

     — agli allegati I a e I b, entro 60 giorni di calendario — per gli indennizzi di cui al secondo trattino dell'articolo 1, lettera a), dopo la revoca delle restrizioni previste dalla decisione 2003/428/CE della Commissione, ed entro 90 giorni per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino, dopo la notifica della presente decisione,

     — all'allegato II entro sei mesi dalla revoca delle restrizioni di cui al primo trattino.

     Nel caso in cui i termini in questione non siano rispettati, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo. Tuttavia i termini potranno essere prorogati su presentazione, da parte del Belgio, di una richiesta. [5]

 

          Art. 5. Controlli sul posto effettuati dalla Commissione

     La Commissione si riserva la facoltà di effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, per quanto riguarda l'attuazione delle misure di eradicazione dell'influenza aviaria e i relativi costi sostenuti.

 

          Art. 6. Destinatario

     Il Regno del Belgio è il destinatario della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I BIS

ANIMALI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO I TER

UOVA

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Richiesta di cui all'articolo 4

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 5

 

     1. Costi per l'abbattimento degli animali:

     a) retribuzioni e onorari del personale appositamente assunto per l'abbattimento;

     b) materiali di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per l'abbattimento;

     c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali al luogo dell'abbattimento.

     2. Costi relativi alla distruzione delle carcasse:

     a) trattamento: trasporto delle carcasse allo stabilimento di deposito e alla sardigna, deposito delle carcasse, trattamento delle carcasse nella sardigna e distruzione delle farine;

     b) interramento: personale specificamente assunto, materiale appositamente noleggiato per trasportare e interrare le carcasse e i prodotti utilizzati per disinfettare il luogo dell'interramento;

     c) incenerimento: personale specificamente assunto, combustibili o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per disinfettare l'impianto di incenerimento.

     3. Costi relativi alla distruzione delle uova: retribuzione e onorari del personale appositamente assunto, combustibili o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle uova e prodotti utilizzati per disinfettare il luogo della distruzione.

     4. Costi relativi alla pulizia, disinfezione e disinfestazione delle aziende:

     a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;

     b) retribuzione e onorari del personale appositamente assunto.

     5. Costi relativi alla distruzione degli alimenti contaminati:

     a) indennizzo al prezzo di acquisto dei mangimi;

     b) materiale appositamente noleggiato per il trasporto e la distruzione dei mangimi.

     6. Costi legati all'indennizzo, al valore commerciale, dell'attrezzatura contaminata e della distruzione di tale attrezzatura. I costi di indennizzo per la ricostruzione o il rinnovo dei locali agricoli e i costi per l'infrastruttura non sono ammissibili.

 


[1] Titolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/18/CE.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2004/18/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/18/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/18/CE.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/18/CE.