§ 1.5.514 - Regolamento 17 novembre 1999, n. 2439.
Regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/11/1999
Numero:2439


Sommario
Art. 1.      Le condizioni di autorizzazione degli additivi appartenenti al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti" di cui all'allegato del presente regolamento sono sostituite, conformemente [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.5.514 - Regolamento 17 novembre 1999, n. 2439. [1]

Regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali.

(G.U.C.E. 18 novembre 1999, n. L 297).

 

Art. 1.

     Le condizioni di autorizzazione degli additivi appartenenti al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti" di cui all'allegato del presente regolamento sono sostituite, conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE, dalle condizioni figuranti nello stesso allegato. Anteriormente al 1 marzo 2000 la Commissione riesamina le disposizioni del presente regolamento alla luce delle indagini che saranno state effettuate e dei risultati del programma di sorveglianza.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall’art. 3 della direttiva n. 2003/57/CE, con effetto a decorrere dal 1° marzo 2004.