Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 14/03/2003 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. Pagamento di un contributo finanziario della Comunità ai Paesi Bassi |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità |
Art. 4. Condizioni per il pagamento e documentazione d'appoggio |
Art. 5. Controlli in loco della Commissione |
Art. 6. Informazione concernente i controlli in loco della Commissione |
Art. 7. Destinatari |
§ 1.5.E04 - Decisione 14 marzo 2003, n. 182.
Decisione n. 2003/182/CE della Commissione relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001.
(G.U.U.E. 15 marzo 2003, n. L 71).
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Non appena è stata ufficialmente confermata nel 2001 la presenza dell'afta epizootica i Paesi Bassi hanno annunciato di avere immediatamente attuato le misure di controllo da applicarsi in caso di apparizione di tale malattia come stabilito dalla
(2) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del
(3) Il contributo finanziario della Comunità è garantito a patto che le azioni pianificate siano condotte in modo efficiente e che le autorità competenti forniscano tutte le necessarie informazioni entro le scadenze fissate nella presente decisione.
(4) L'afta epizootica rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Di conseguenza, per prevenire la diffusione di tale malattia e contribuire alla sua eradicazione la Comunità dovrebbe inoltre contribuire alle spese ammissibile sostenute dai Paesi Bassi. Per tale motivo è opportuno che ai Paesi Bassi venga concesso un contributo comunitario in virtù delle disposizioni della
(5) In virtù della
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Pagamento di un contributo finanziario della Comunità ai Paesi Bassi
I Paesi Bassi possono ottenere un contributo finanziario della Comunità pari al 60 % della spesa ammissibile per i costi operativi delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 4, lettere a), punti da i) a iv) e b), della
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) per «pagamenti ragionevoli» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi di mercato prima del manifestarsi dell'afta epizootica;
b) per «pagamenti giustificati» si intendono pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi la cui natura e la cui correlazione diretta con la macellazione obbligatoria di animali ex articolo 11 della
Art. 3. Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità
1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è concesso esclusivamente per i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi ai costi ammissibili di cui nell'allegato I.
2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:
a) l'imposta sul valore aggiunto;
b) gli stipendi di pubblici dipendenti;
c) l'uso di materiale pubblico che non sia prodotti di consumo.
Art. 4. Condizioni per il pagamento e documentazione d'appoggio
1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base di:
a) una domanda presentata conformemente all'allegato II e entro la scadenza indicata al paragrafo 2;
b) documenti dettagliati a conferma delle cifre riportate nella domanda di cui alla lettera a);
c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione come indicato all'articolo 5.
I documenti di cui alla lettera b) sono tenuti a disposizione per gli audit in loco effettuati dalla Commissione.
2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), è presentata in forma computerizzata conformemente all'allegato II entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale scadenza il contributo finanziario della Comunità è ridotto di 25 % per ogni mese di ritardo.
Art. 5. Controlli in loco della Commissione
La Commissione può effettuare controlli in loco con la cooperazione delle competenti autorità nazionali sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica e sui costi sostenuti in relazione ad esse.
Art. 6. Informazione concernente i controlli in loco della Commissione
La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli in loco effettuati conformemente a quanto stabilito all'articolo 5.
Art. 7. Destinatari
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
ALLEGATO I
Costi ammissibili di cui all'articolo 3
1. Costi per la macellazione degli animali:
a) salari e retribuzioni degli addetti alla macellazione;
b) prodotti di consumo (pallottola, T61, tranquillante …) e attrezzature specifiche usate per la macellazione;
c) materiali usati per il trasporto degli animali al macello.
2. Costi per la distruzione degli animali:
a) distruzione: trasporto delle carcasse all'impianto di fusione, trattamento delle carcasse in detto impianto e distruzione della farina;
b) interramento: il personale impiegato a tal fine, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interramento delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'azienda;
c) incenerimento, il personale impiegato a tal fine, i combustibili o gli altri materiali usati, i materiali specificamente affittati per il trasporto delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'impianto.
3. Costi per la distruzione del latte:
a) indennizzo a prezzi di mercato del latte;
b) distruzione del latte.
4. Costi per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione delle aziende:
a) prodotti usati per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione;
b) salari e retribuzioni per il personale specificamente impiegato a tal fine.
5. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:
a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;
b) distruzione dei mangimi.
6. Costo per l'indennizzo a prezzo di mercato delle attrezzature contaminate e distruzione di tali attrezzature. I costi per compensare la ricostruzione o il rinnovo di edifici agricoli e i costi infrastrutturali non sono ammissibili.
ALLEGATO II
Domanda di cui all'articolo 4
«Altri costi» sostenuti per l'azienda n. (escluso l'indennizzo del valore degli animali) |
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Voce |
Importo IVA esclusa |
Macellazione |
__________ |
Distruzione (trasporto e trattamento) |
__________ |
Latte (indennizzo e distruzione) |
__________ |
Pulitura e disinfezione (salario e prodotti) |
__________ |
Mangimi (indennizzo e distruzione) |
__________ |
Attrezzature (indennizzo e distruzione) |
__________ |
Totale |
__________ |