§ 1.5.E04 - Decisione 14 marzo 2003, n. 182.
Decisione n. 2003/182/CE della Commissione relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'afta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/03/2003
Numero:182


Sommario
Art. 1.  Pagamento di un contributo finanziario della Comunità ai Paesi Bassi
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità
Art. 4.  Condizioni per il pagamento e documentazione d'appoggio
Art. 5.  Controlli in loco della Commissione
Art. 6.  Informazione concernente i controlli in loco della Commissione
Art. 7.  Destinatari


§ 1.5.E04 - Decisione 14 marzo 2003, n. 182.

Decisione n. 2003/182/CE della Commissione relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001.

(G.U.U.E. 15 marzo 2003, n. L 71).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo con decisione 2001/572/CE, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Non appena è stata ufficialmente confermata nel 2001 la presenza dell'afta epizootica i Paesi Bassi hanno annunciato di avere immediatamente attuato le misure di controllo da applicarsi in caso di apparizione di tale malattia come stabilito dalla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, modificata da ultimo dalla decisione 2003/11/CE della Commissione, conformemente a quanto richiesto per ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione di tale malattia conformemente alla decisione 90/424/CEE.

     (2) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della Politica agricola comune, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate a norma della sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     (3) Il contributo finanziario della Comunità è garantito a patto che le azioni pianificate siano condotte in modo efficiente e che le autorità competenti forniscano tutte le necessarie informazioni entro le scadenze fissate nella presente decisione.

     (4) L'afta epizootica rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Di conseguenza, per prevenire la diffusione di tale malattia e contribuire alla sua eradicazione la Comunità dovrebbe inoltre contribuire alle spese ammissibile sostenute dai Paesi Bassi. Per tale motivo è opportuno che ai Paesi Bassi venga concesso un contributo comunitario in virtù delle disposizioni della decisione 90/424/CEE al fine di coprire i costi collegati alla comparsa dell'afta epizootica nel 2001.

     (5) In virtù della decisione 2001/652/CE della Commissione un contributo finanziario della Comunità è stato concesso per indennizzare gli allevatori del valore degli animali sottoposti a macellazione obbligatoria nell'ambito delle misure di eradicazione legate al manifestarsi dell'afta epizootica nel 2001. Un contributo finanziario della Comunità andrebbe anche erogato per gli altri costi operativi legati alla macellazione di detti animali e per gli altri costi direttamente legati a tali misure.

     (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Pagamento di un contributo finanziario della Comunità ai Paesi Bassi

     I Paesi Bassi possono ottenere un contributo finanziario della Comunità pari al 60 % della spesa ammissibile per i costi operativi delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 4, lettere a), punti da i) a iv) e b), della decisione 90/424/CEE per l'eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

     a) per «pagamenti ragionevoli» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi di mercato prima del manifestarsi dell'afta epizootica;

     b) per «pagamenti giustificati» si intendono pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi la cui natura e la cui correlazione diretta con la macellazione obbligatoria di animali ex articolo 11 della decisione 90/424/CEE nelle aziende è dimostrata.

 

          Art. 3. Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità

     1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è concesso esclusivamente per i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi ai costi ammissibili di cui nell'allegato I.

     2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:

     a) l'imposta sul valore aggiunto;

     b) gli stipendi di pubblici dipendenti;

     c) l'uso di materiale pubblico che non sia prodotti di consumo.

 

          Art. 4. Condizioni per il pagamento e documentazione d'appoggio

     1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base di:

     a) una domanda presentata conformemente all'allegato II e entro la scadenza indicata al paragrafo 2;

     b) documenti dettagliati a conferma delle cifre riportate nella domanda di cui alla lettera a);

     c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione come indicato all'articolo 5.

     I documenti di cui alla lettera b) sono tenuti a disposizione per gli audit in loco effettuati dalla Commissione.

     2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), è presentata in forma computerizzata conformemente all'allegato II entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale scadenza il contributo finanziario della Comunità è ridotto di 25 % per ogni mese di ritardo.

 

          Art. 5. Controlli in loco della Commissione

     La Commissione può effettuare controlli in loco con la cooperazione delle competenti autorità nazionali sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica e sui costi sostenuti in relazione ad esse.

 

          Art. 6. Informazione concernente i controlli in loco della Commissione

     La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli in loco effettuati conformemente a quanto stabilito all'articolo 5.

 

          Art. 7. Destinatari

     Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

Costi ammissibili di cui all'articolo 3

 

     1. Costi per la macellazione degli animali:

     a) salari e retribuzioni degli addetti alla macellazione;

     b) prodotti di consumo (pallottola, T61, tranquillante …) e attrezzature specifiche usate per la macellazione;

     c) materiali usati per il trasporto degli animali al macello.

     2. Costi per la distruzione degli animali:

     a) distruzione: trasporto delle carcasse all'impianto di fusione, trattamento delle carcasse in detto impianto e distruzione della farina;

     b) interramento: il personale impiegato a tal fine, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interramento delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'azienda;

     c) incenerimento, il personale impiegato a tal fine, i combustibili o gli altri materiali usati, i materiali specificamente affittati per il trasporto delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'impianto.

     3. Costi per la distruzione del latte:

     a) indennizzo a prezzi di mercato del latte;

     b) distruzione del latte.

     4. Costi per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione delle aziende:

     a) prodotti usati per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione;

     b) salari e retribuzioni per il personale specificamente impiegato a tal fine.

     5. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:

     a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;

     b) distruzione dei mangimi.

     6. Costo per l'indennizzo a prezzo di mercato delle attrezzature contaminate e distruzione di tali attrezzature. I costi per compensare la ricostruzione o il rinnovo di edifici agricoli e i costi infrastrutturali non sono ammissibili.

 

 

ALLEGATO II

Domanda di cui all'articolo 4

 

«Altri costi» sostenuti per l'azienda n.

(escluso l'indennizzo del valore degli animali)

Voce

Importo IVA esclusa

Macellazione

__________

Distruzione (trasporto e trattamento)

__________

Latte (indennizzo e distruzione)

__________

Pulitura e disinfezione (salario e prodotti)

__________

Mangimi (indennizzo e distruzione)

__________

Attrezzature (indennizzo e distruzione)

__________

Totale

__________